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INSEGNE E SIMBOLI. ARALDICA PUBBLICA E PRIVATA ...

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quello che ne sarà stato rivestito; e per gli Arcivescovi a quello de' loro nipoti,<br />

che avranno scelto, presentandosi davanti il Nostro Cancelliere Guardasigilli,<br />

a fine di ottenere le Nostre Lettere patenti, e sotto le condizioni infrascritte.<br />

7. Il Titolare giustificherà, nelle forme che Noi Ci riserviamo di determinare,<br />

una rendita netta di trenta mila lire, in beni della natura di quelli che<br />

dovranno entrare nella formazione de' Maggioraschi. Un terzo di detti beni<br />

sarà affetto alla dotazione del titolo menzionato nell'art. 5, e passerà con lui<br />

sopra tutte le persone ove questo titolo si fisserà.<br />

8. I Titolari menzionati nell'art. 4 potranno istituire a favore del loro<br />

figlio promigenito o cadetto, e quanto agli Arcivescovi, in favore del loro nipote<br />

primogenito o cadetto, un Maggiorasco al quale sarà attaccato il titolo di<br />

Barone, secondo le condizioni determinate qui sotto.<br />

':· I Pres<br />

_<br />

identi de' Nostri Collegi Elettorali del Dipartimento, il primo<br />

Presdent e<br />

_<br />

il Procuratore generale della nostra Corte di Cassazione, i primi<br />

Presrdentl e 1 Procuratori generali delle Nostre Corti di Appello, i Vescovi, i<br />

Podestà delle s<br />

_<br />

eguenti Città, cioè: Milano, Venezia, Bologna, Verona, Brescia,<br />

Modena, Reggro, Mantova, Ferrara, Padova, Udine, Ancona, Macerata Ravenna,<br />

Rimini, Cesena, Cremona, Novara, Vicenza, Bergamo, Faenza, ' Forlì<br />

porteranno, durante la loro vita, il titolo di Barone, cioè: i Presidenti dei<br />

Collegi Elettorali, allorché avranno preseduto il Collegio per tre Sessioni· i<br />

primi Presidenti, Procuratori generali e Podestà, allorché avranno dieci ani<br />

di esercizio, e che gli uni e gli altri avranno adempiute le loro funzioni con<br />

Nostra soddisfazione.<br />

10. Potranno pure i Membri de' Collegi Elettorali generali prendere il<br />

titolo di Barone, sopra la dimanda che Ci sarà stata fatta, e trasmetterlo a<br />

quello de' lro figli in favore del quale avranno istituito un Maggiorasco di<br />

hr. 15,000 dr annuo reddito, o in fondi stabili, o in rendite sul Monte Napoleone<br />

rese inalienabili.<br />

11. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 saranno applicabili a quelli che<br />

porteranno, loro vita durante, il titolo di Barone; nondimeno, non saranno<br />

tenuti giustificare che una rendita di lire 15,000, il cui terzo sarà destinato<br />

alla dotazione del titolo, e insieme con questo passerà sopra tutte le persone<br />

ove lo stesso titolo di fisserà.<br />

12. I Dignitari, i Commendatori ed i Cavalieri dell'Ordine della Corona<br />

di Ferro potranno trasmettere il titolo di Cavaliere alla loro discendenza direta<br />

e leittima, naturale o dottiva, di maschio in maschio, per ordine di<br />

pnmogemtura, presentandosi davanti al Cancelliere Guardasigilli, a fine<br />

d'ottenere le Nostre Lettere-Patenti, e giustificando una rendita netta di tremila<br />

lire.<br />

13. Noi Ci riserviamo d'accordare i titoli che giudicheremo convenienti<br />

ai Generali, Prefetti, Ufficiali civili e militari, e ad altri de' Nostri Sudditi i<br />

'<br />

quali si saranno distinti per servigi resi allo Stato.<br />

14. Quelli fra i Nostri Sudditi, a' quali Noi avremo conferito de' titoli,<br />

non potranno portare altri stemmi, né avere altre livree se non quelle che<br />

saranno enuncrate nelle Lettere-Patenti d'istituzione.<br />

15 . . Proibiamo . a tutti i Nostri Sudditi d'arrogarsi titoli e qualificazioni<br />

che Nm non avessrmo loro conferito, ed agli Ufficiali dello Stato civile Notari<br />

ed altri, di darli loro, rinnovando, in caso di bisogno, contro i cotravventori,<br />

le Leggi attualmente in vigore.<br />

772<br />

Titolo II<br />

DE' MAGGIORASCHI<br />

Capitolo I _<br />

Delle Forme da seguirsi per parte di quelli che sono autorizzati<br />

a trasmettere il loro titolo, formando un Maggiorasco<br />

Sezione I<br />

Formazione de' Maggioraschz· modo ed esame della dimanda per l'istituzione<br />

16. Non potranno entrare nella formazione d'un Maggiorasco che beni<br />

immobili, liberi da ogni privilegio ed ipoteca, e non gravati da restituzione in<br />

virtù degli articoli 1048 e 1049 del Codice Napoleone.<br />

17. Le rendite sul Monte Napoleone potranno essere ammesse nella formazione<br />

d'un Maggiorasco, purché sieno rese inalienabili, nella forma regolata<br />

dagli articoli seguenti.<br />

18. Le rendite saranno rese inalienabili mediante dichiarazione che farà il<br />

proprietario nella medesima forma che si pratica per le traslazioni delle rendite.<br />

19.Le rendite in tal modo rese inalienabili continueranno ad essere inscritte<br />

sul Gran Libro del Debito pubblico per memoria, con dichiarazione<br />

della inalienabilità, e saranno in oltre portate sopra un libro particolare.<br />

20. Gli estratti d'iscrizione che ne saranno rilasciati, porteranno un bollo<br />

che le annunzierà affette a Maggiorasco.<br />

21. Quella parte di rendita d'un Maggiorasco che sarà in rendite sul<br />

Monte Napoleone verrà sottoposta a una ritenzione annuale d'un decimo che<br />

sarà successivamente ciascun anno reimpiegata in rendite sopra lo Stato, a<br />

profitto del Titolare del Maggiorasco, e dei chiamati dopo di lui. Queste rendite<br />

saranno parimente inalienabili.<br />

Sezione II<br />

De' Maggioraschi formati da quelli che hanno la facoltà<br />

di trasferire il loro titolo<br />

22. Que' Nostri Sudditi ai quali il titolo di Duca, di Conte e di Barone<br />

sono conferiti a pieno diritto, e che vorranno approfittare della facoltà di<br />

rendere il loro titolo trasmissibile, formando un Maggiorasco, dirigeranno a<br />

tale effetto una petizione al Cancelliere Guardasigilli.<br />

23. La petizione sarà motivata ed annunzierà:<br />

I. La natura e la durata delle funzioni che rendono il petente capace<br />

d'istituire ùn Maggiorasco;<br />

II. La specie di Maggiorasco per il quale la domanda è fatta;<br />

III. I beni che il petente intende d'applicare alla dotazione del Maggiorasco;<br />

IV. Il prodotto di questi beni;<br />

V. Il certificato del Conservatore delle ipoteche che detti beni non<br />

sono gravati d'alcuna ipoteca o privilegio;<br />

773

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