INSEGNE E SIMBOLI. ARALDICA PUBBLICA E PRIVATA ...
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Sezione II<br />
Del Reimpiego del prezzo de' beni alienati<br />
90. Il reimpiego del prezzo de' beni alienati sarà fatto entro sei mesi dall'anienazione<br />
in beni della natura di quelli che secondo gli articoli 16 e 17<br />
devono formare i Maggioraschi.<br />
Esso verrà effettuato nelle forme e modi seguenti.<br />
91. Il Titolare, s'egli si propone di fare il reimpiego in immobili reali,<br />
presenterà al Consiglio del Sigillo de' titoli:<br />
I. Lo stato de' beni ch'egli desidera acquistare;<br />
II. I titoli che ne fanno constare la proprietà ed il valore;<br />
III. Le carte che ne giustificano il prodotto;<br />
IV. Le condizioni del contratto.<br />
92. Il Consiglio, dopo aver preso i rischiarimenti necessarj, stenderà il<br />
suo parer<br />
_<br />
,<br />
.<br />
che Ci sarà presentato dal Cancelliere Guardasigilli, per essere da<br />
NOI defimtlvamente decretato come sarà di ragione .<br />
. 93. Nel caso in cui Noi non giudicassimo a proposito di autorizzare l'acqUisto,<br />
Ci risrviamo di prorogare il termine che è accordato al Titolare per<br />
trovare un relffipiego. _<br />
Nel caso contrario, il Nostro Decreto d'approvazione sarà munito di Patenti,<br />
_ le quali saranno rilasciate, registrate, pubblicate e trascritte, com'e detto<br />
nel capitolo I, sezione 3, titolo II.<br />
94. I beni ammessi in reimpiego vestiranno la natura e la condizione che<br />
avevano i beni che rimpiazzeranno, prima che fossero stati rimessi nel commercio.<br />
95. llorchè, a termini del decreto d'alienazione, o per decreto susseguente,<br />
Il reimpiego sarà stato permesso in rendite sul Monte Napoleone, il<br />
Prefetto del Monte darà al Titolare che avrà fatto l'acquisto delle rendite per<br />
la somma del reimpiego, la dichiarazione della loro inalienabilità, secondo le<br />
forme prescritte nella sezione I del capitolo I, titolo II.<br />
96. Una dupla di questa dichiarazione sarà deposta negli Archivj del Sigillo,<br />
per essere unito allo stato dei beni del Maggiorasco; e sulla rappresentanza<br />
dell'altra dupla il Prefetto del Monte Napoleone farà eseguire il pagamento<br />
fino alla concorrenza del valore delle dette rendite, corrente al momento<br />
del loro acquisto.<br />
97. Le proprietà possedute in Maggiorasco non avranno e non conferiranno<br />
a quelli, in favore de' quali sono eretti, alcun privilegio relativamente a'<br />
Nostn _ Sudditi ed alle loro proprietà.<br />
In conseguenza i Titolari resteranno soggetti alle leggi civili e criminali<br />
ed a tute le leggi che reggono i Nostri Stati, in quanto non v'è derogato all<br />
pseti; ssi sopporteranno le contribuzioni personali, mobiliarie ed immobiliane,<br />
dirette ed indirette nella stessa proporzione degli altri cittadini.<br />
98. Se la discendenza mascolina e legittima d'un Titolare che avrà fornito<br />
i bni coponenti a dotazi ? ne, si estinguerà, il titolo resterà soppresso; i<br />
bem affetti al Maggiorasco diverranno hberi _ nella successione dell'ultimo Titolare,<br />
e passeranno ne' suoi eredi. Noi Ci riserviamo però, secondo le circostanze,<br />
e sulla domanda del Titolare, di trasportare il Maggiorasco sulla testa<br />
d't;no de' suoi generi, ovvero, s'egli non ha figli, d'uno de' suoi eredi collaterali,<br />
senza che la presente disposizione pregiudicar possa ai diritti di legittima<br />
che potrebbero essere dovuti su i beni componenti la dotazione.<br />
99. Allorchè la dotazione del Maggiorasco sarà stata in tutto od in parte<br />
da NOI _ accordata, a condizione della reversione nel caso d'estinzione della<br />
discendenza mascolina e legittima, occorrendo il caso, la condizione si adem-<br />
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pirà sopra questi beni o sopra quelli che avessero potuto essere acquistati in<br />
reimpiego; ed il Nostro Procurator generale al Consiglio del Sigillo de' titoli,<br />
i Nostri Procuratori generali presso le Corti, i Nostri Procuratori presso i<br />
Tribunali, e i Nostri Agenti del Demanio ne sorveglieranno l'esecuzione.<br />
Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite de' sigilli dello Stato,<br />
sieno comunicate ai Collegi Elettorali del Nostro Regno d'Italia, inserite nel<br />
Bollettino delle Leggi e dirette_ai Tribunali _ed_ alle Autorità amministrative,<br />
perchè le trascrivano ne' loro registri, le osservino e le facciano osservare.<br />
Dato dal Nostro Palazzo Imperiale di S. Cloud, questo dì 21 settembre<br />
1808.<br />
NAPOLEONE<br />
Per l'Imperatore e Re,<br />
Il Ministro Segretario di Stato,<br />
A. AL DINI<br />
LEGISLAZIONE NAPOLEONICA NEL REGNO D'ITALIA<br />
PER I POSSESSORI DI TITOLI CONFERITI<br />
DA ANTECEDENTI DINASTIE O DAI PONTEFICI.<br />
CONSIGLIO DEL SIGILLO DEI TITOLI<br />
IsTRUZIONI<br />
PER L'ESECUZIONE DEL REALE DECRETO 8 FEBBRAIO 1812,<br />
RELATIVO AGLI ANTICHI NOBILI DEL REGNO<br />
l. Le persone che erano in possesso del titolo di Principe, Duca, Marchese,<br />
Conte, Barone, Cavaliere nell'antico araldico sistema de' paesi ai quali<br />
rispettivamente appartengono, sono ammesse ad implorare la concessione di<br />
uno dei nuovi titoli del Regno.<br />
Non sono pure esclusi dall'implorare il favore del decreto 8 febbraio<br />
1812, gli altri nobili, de' paesi, specialmente, ne' quali le prerogative di nobiltà<br />
erano indipendenti dai titoli.<br />
2. La supplica diretta al Cancelliere Guardasigilli della Corona, dev'essere<br />
corredata dell'Investitura , del Diploma od altro atto, dal quale si desuma<br />
il fondamento per addimandare la concessione del nuovo titolo.<br />
3. Se il Diploma, l'Investitura od altro atto non sia personale all'impetrante,<br />
devonsi unire, alla supplica, le prove della discendenza dalla persona<br />
nominata nello stesso atto.<br />
La discendenza in ciascun grado si giustifica coll'enunciativa in due atti<br />
pubblici, od in un solo atto, se vi si aggiunga quello di nascita.<br />
Codesti atti pubblici si possono produrre anche per istralcio in forma legale.<br />
4. Inoltre devesi esibire la prova che l'impetrante, sotto il cessato governo<br />
del suo paese, fosse in possesso di uno dei titoli antichi, in forza del quale<br />
addimanda la concessione di un titolo nuovo, ovvero godesse dei diritti e privilegi<br />
della - nobiltà 12.<br />
Questo possesso si prova con un atto di notorietà, fatto avanti il giudice<br />
di pace del domicilio dell'impetrante, od avanti notaro da sette persone del<br />
circondario scelte tra le più degne di fede, ed in quanto sia possibile tra i<br />
pubblici funzionarii.<br />
12 È una delle poche volte in cui si parla di nobiltà.<br />
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