26.10.2013 Views

Università degli Studi di Padova - Formazione e Sicurezza

Università degli Studi di Padova - Formazione e Sicurezza

Università degli Studi di Padova - Formazione e Sicurezza

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore <strong>di</strong> lavoro, secondo le<br />

modalità previste dai contratti o accor<strong>di</strong> collettivi applicati nell'unità produttiva”.<br />

Articolo 21 Legge 833/78: Organizzazione dei servizi <strong>di</strong> prevenzione<br />

“In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria locale sono<br />

attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato<br />

del lavoro in materia <strong>di</strong> prevenzione, <strong>di</strong> igiene e <strong>di</strong> controllo sullo stato <strong>di</strong> salute dei<br />

lavoratori, in applicazione <strong>di</strong> quanto <strong>di</strong>sposto dall'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n.<br />

616.<br />

In applicazione <strong>di</strong> quanto <strong>di</strong>sposto nell'ultimo comma dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio<br />

1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente della regione, quali<br />

addetti ai servizi <strong>di</strong> ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presi<strong>di</strong> e servizi <strong>di</strong> cui al<br />

successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica <strong>di</strong> ufficiale <strong>di</strong><br />

polizia giu<strong>di</strong>ziaria, in relazione alle funzioni ispettive e <strong>di</strong> controllo da essi esercitate<br />

relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro”.<br />

Articolo 26 D.Lgs. 626/94: Vigilanza<br />

“1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia <strong>di</strong> sicurezza e salute nei<br />

luoghi <strong>di</strong> lavoro è svolta dall’unita’ sanitaria locale e, per quanto <strong>di</strong> specifica<br />

competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario,<br />

dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e per le industrie<br />

estrattive <strong>di</strong> seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province<br />

autonome <strong>di</strong> Trento e <strong>di</strong> Bolzano.<br />

2. Ferme restando le competenze in materia <strong>di</strong> vigilanza attribuite dalla legislazione<br />

vigente all’ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi<br />

particolarmente elevati, da in<strong>di</strong>viduare con decreto del Presidente del Consiglio dei<br />

Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,<br />

sentita la Commissione consultiva permanente, l’attività <strong>di</strong> vigilanza sull’applicazione<br />

della legislazione in materia <strong>di</strong> sicurezza può essere esercitata anche dall’ispettorato<br />

del lavoro che ne informa preventivamente il servizio <strong>di</strong> prevenzione e sicurezza<br />

- 52 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!