Programma "Twin Win Certificates" PROSPETTO DI BASE - UniCredit
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<strong>UniCredit</strong> Bank AG<br />
Prospetto di Base<br />
Ne consegue che il credito dei portatori dei<br />
Certificates verso l'Emittente verrà soddisfatto<br />
pari passu con gli altri debiti non garantiti e non<br />
privilegiati dell'Emittente.<br />
2.7 Regime fiscale<br />
Sono a carico esclusivo del Portatore le imposte e<br />
tasse presenti e future che siano applicabili ai<br />
Certificates.<br />
Le informazioni fornite di seguito riassumono il<br />
regime fiscale proprio della sottoscrizione, della<br />
detenzione e della cessione dei Certificates per<br />
certe categorie di investitori, ai sensi della<br />
legislazione tributaria italiana e della prassi<br />
vigente alla data di pubblicazione della presente<br />
Nota di Sintesi. Quanto segue non intende essere<br />
un'analisi esaustiva di tutte le conseguenze fiscali<br />
della sottoscrizione, della detenzione e della<br />
cessione dei Certificates. Gli investitori sono<br />
tenuti a consultare i loro consulenti in merito al<br />
regime fiscale applicabile ai Certificates. Si<br />
segnala che non è possibile prevedere eventuali<br />
modifiche all'attuale regime fiscale durante la vita<br />
dei Certificates.<br />
Eventuali modifiche all'attuale regime fiscale di<br />
cui al Prospetto di Base, ivi inclusa la Nota di<br />
Sintesi, anche derivanti dalle caratteristiche dei<br />
Certificates, vengono rappresentate nelle<br />
Condizioni Definitive, in relazione a ciascuna<br />
Offerta e/o Quotazione.<br />
<br />
Tassazione dei Certificates<br />
In particolare, i Certificates sono soggetti al<br />
regime fiscale descritto alla Sezione III, Capitolo<br />
4, Paragrafo 4.1.14. Gli investitori sono invitati a<br />
leggere il Paragrafo 4.1.14 per una descrizione<br />
completa del regime fiscale.<br />
Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 22 dicembre 1986<br />
n. 917 (TUIR), e del Decreto Legge 21 novembre<br />
1997 n. 461, se l'investitore è residente in Italia ed<br />
è (i) una persona fisica che non svolga un'attività<br />
d'impresa alla quale i Certificates siano connessi;<br />
(ii) una società di persone o un'associazione di cui<br />
all'art. 5 del TUIR, che non svolga attività<br />
commerciale (con l'esclusione delle società in<br />
nome collettivo, in accomandita semplice e di<br />
quelle ad esse equiparate); (iii) un ente privato o<br />
pubblico, diverso dalle società, che non abbia per<br />
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività<br />
commerciale; o (iv) un soggetto esente<br />
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche,<br />
le plusvalenze derivanti dalla cessione o dalla<br />
liquidazione dei Certificates sono soggette ad<br />
un'imposta sostitutiva ad aliquota pari al20% . Le<br />
minusvalenze possono essere portate in deduzione<br />
dalle plusvalenze. Le minusvalenze realizzate fino<br />
al 31 dicembre 2011 sono portate in deduzione<br />
dalle plusvalenze, realizzate successivamente a<br />
tale data, per una quota pari al 62,5% del loro<br />
ammontare.<br />
Quando l'Investitore italiano è una società o un<br />
ente commerciale, le plusvalenze derivanti dai<br />
Certificates stessi non saranno soggette ad<br />
imposta sostitutiva, ma concorreranno a<br />
determinare il reddito imponibile dell'investitore<br />
stesso ai fini IRES e, al verificarsi di determinate<br />
condizioni in capo agli investitori, anche ai fini<br />
IRAP.<br />
Quando l'Investitore italiano è un organismo di<br />
investimento collettivo del risparmio, le<br />
plusvalenze derivanti dai Certificates non saranno<br />
soggette ad imposta sostitutiva, ma concorreranno<br />
a determinare il risultato della gestione maturato<br />
nel periodo d'imposta. L'organismo di<br />
investimento collettivo non sarà tassato su tale<br />
risultato; tuttavia, i proventi distribuiti ai<br />
sottoscrittori delle quote o azioni saranno soggetti<br />
a ritenuta del 20%.<br />
2.8 Collocamento<br />
Ciascuna Singola Offerta avrà luogo in Italia,<br />
salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni<br />
Definitive, e sarà effettuata per il tramite di<br />
Collocatori, indicati di volta in volta nelle<br />
Condizioni Definitive. I Certificates saranno<br />
collocati con le modalità di volta in volta indicate<br />
nelle Condizioni Definitive. Il soggetto che svolge<br />
il ruolo di Responsabile del Collocamento verrà<br />
indicato nelle Condizioni Definitive. Si veda la<br />
Sezione III, Capitolo 5 "Condizioni dell’Offerta"<br />
nel Prospetto di Base.<br />
2.9 Criteri di riparto e assegnazione<br />
Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni<br />
Definitive non sono previsti criteri di riparto e la<br />
ripartizione e relativa assegnazione avverranno<br />
secondo le seguenti modalità. In particolare,<br />
57479-3-2286-v10.12<br />
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IT-6000