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QUALE FUTURO PER LA<br />
TUTELA DELLA SALUTE<br />
DEI LAVORATORI<br />
NELL'ITALIA EUROPEA<br />
SERVIZI DI PREVENZIONE<br />
O ORGANI<br />
DI VIGILANZA?<br />
L'emanazione del DL 277191, ha in<br />
un primo tempo suscitato vivaci discussioni<br />
soprattutto intorno agii<br />
aspetti di più immediata lettura relativamente<br />
all'impatto sulla situazione<br />
normativa vigente nei nostro Paese:<br />
valori limite elevati rispetto alla prassi<br />
vigente in Italia, rischio di subordinazione<br />
delle misure di tutela a variabili<br />
di ordine economico, questioni legate<br />
all'afferenza istituzionale del Medico<br />
Competente.<br />
Al nostro interno è iniziata contemporaneamente<br />
una riflessione intorno<br />
alla "filosofia" complessiva del DL 277<br />
e, in generale, della legislazione comunitaria.<br />
Si è riacceso, fra l'altro, un serrato<br />
dibattito in ordine al rapporto tra<br />
"consulenza" e "vigilanza", che sta raggiungendo<br />
un'intensità pari a quella<br />
che ha caratterizzato, nel 1982, la fase<br />
storico-istituzionale del "passaggio delle<br />
competenze" dal quale si è usciti,<br />
nelle realtà più consolidate, attraverso<br />
la definizione (e la pratica) delle funzioni<br />
di vigilanza quale uno degli strumenti<br />
utilizzabili (e utili) per le attività<br />
di Prevenzione, quale modello operativo<br />
contrapposto alle ipotesi (pure praticate<br />
nelle realtà meno forti), alla separazione<br />
tra Prevenzione e Vigilanza<br />
(e tra "preventori" e "repressori"), soluzione<br />
"deviante" rispetto allo spirito e<br />
alla lettera della legge 833, nella quale<br />
l'accento è posto, soprattutto dall'art.<br />
20, sulle attività di Prevenzione, che<br />
implicano necessariamente la possibilità<br />
(e la capacità) dei Servizi e degli<br />
Operatori di intervenire, attivamente e<br />
direttamente, nell'ambiente di lavoro,<br />
conducendo indagini ambientali e programmi<br />
di sorveglianza sanitaria, e sapendo<br />
indicare, ai lavoratori e alle<br />
aziende, le soluzioni per la riduzione o<br />
l'eliminazione dei fattori di rischio.<br />
In effetti, ad un'attenta riflessione, il<br />
maggior vantaggio (ai fini delle attività<br />
di Prevenzione), derivante dall'esercizio<br />
delle funzioni di vigilanza, consiste da<br />
un iato nella possibilità per i Servizi di<br />
intervenire nelle numerose realtà non<br />
raggiunte e non raggiungibili altrimenti;<br />
dall'altro, nella possibilità, tramite<br />
gli strumenti prescrittivi e dispositivi, di<br />
estendere ad interi comparti produttivi<br />
i risultati delle indagini e degli interventi<br />
eseguiti su di un numero relativamente<br />
ristretto di aziende, con un netto<br />
miglioramento dell'efficacia complessiva<br />
del lavoro.<br />
E sembrato, in un primo tempo, che<br />
il DL 277191 (la prima norma di recepimento<br />
organico delle direttive comunitarie),<br />
fosse destinato ad impattare<br />
sui Datori di Lavoro, i Dirigenti ed i<br />
Preposti, rimanendo sostanzialmente<br />
invariati i compiti dei Servizi, interessati<br />
dalla norma solo in quanto Organi di<br />
Vigilanza.<br />
In realtà, con il passare del tempo, ci<br />
si è resi conto che l'effetto dirompente<br />
dell'impostazione comunitaria è rappresentato<br />
soprattutto dal tentativo di<br />
riconduzione delle attività di Prevenzione<br />
a materia esclusiva di contrattazione<br />
fra le parti sociali, con i Servizi di<br />
Prevenzione relegati a funzioni di "notai"<br />
legittimati ad intervenire solo in<br />
caso di mancato rispetto delle regole<br />
del gioco.<br />
Questo modello operativo, che<br />
"subdolamente" il DL 277/91 tenta di<br />
introdurre, si fonda su presupposti<br />
estranei alla realtà italiana, nella quale<br />
non vige il sistema di cogestione delle<br />
imprese, proprio dei Paesi Scandinavi.<br />
Al contrario, in Italia i rapporti sociali<br />
si fondano oggettivamente sul conflitto<br />
di interessi differenti (anche se<br />
non sempre obbligatoriamente antitetici),<br />
quale terreno di partenza per il<br />
raggiungimento di sintesi costruttive:<br />
in questo contesto, senza l'intervento<br />
attivo della Pubblica Amministrazione,<br />
principi etici facilmente definibili come<br />
variabili dal punto di vista dei costi,<br />
ma difficilmente quantificabili in termini<br />
di vantaggio economico immediato<br />
(quali la salute e la sicurezza sul lavoro),<br />
verrebbero facilmente sacrificati.<br />
Inoltre il "modello anglosassone", se<br />
pure potrebbe applicarsi (al di là delle<br />
considerazioni di ordine sociale ed etico),<br />
nei caso della grande impresa, risulta<br />
del tutto insostenibile per la piccola<br />
e media impresa, categoria non<br />
secondaria nell'economia nazionale. E,<br />
dei resto, è proprio tra gli artigiani, le<br />
piccole e medie imprese che, in questi<br />
mesi, è venuta crescendo nei confronti<br />
della normativa comunitaria, e del DL<br />
277 in particolare, una protesta ben<br />
più radicale di quella esercitata dai lavoratori<br />
o dagli operatori della prevenzione,<br />
parallelamente alla richiesta di<br />
"Servizi alle Imprese" prestati direttamente<br />
dalla Pubblica Amministrazione.<br />
Circa la "vexata quaestio" dell"'incompatibilità"<br />
(sia per i Servizi che per<br />
gli Operatori), va detto con chiarezza<br />
che, a tutt'oggi, non esiste alcuna norma<br />
legislativa che stabilisca l'incompatibilità<br />
tra funzioni di vigilanza ed attività<br />
di prevenzione svolte anche In forma<br />
di "consulenza e assistenza".<br />
Risulta francamente schizofrenica, a<br />
questo proposito, la formulazione contenuta<br />
nella circolare del Ministero<br />
della Sanità n. 3192, in relazione all'esercizio<br />
delle funzioni di Medico Competente:<br />
se dovessimo applicare conseguentemente<br />
tale circolare, ne deriverebbe<br />
che nessun medico dipendente<br />
o convenzionato col Servizio Sanitario<br />
Nazionale, che in quanto tale è comunque<br />
un Pubblico Ufficiale, potrebbe<br />
svolgere l'attività di Medico Competente,<br />
con buona pace dell'art. 3,<br />
comma c, del DL 277/91!!<br />
La posizione del tecnico competente,<br />
poi, figura indefinita contemplata<br />
dall'art. 40, comma 3, per l'effettuazione<br />
delle rilevazioni finalizzate alla valutazione<br />
del rischio da esposizione a rumore,<br />
dal punto di vista della "compatibilità"<br />
è ancora più semplice, non essendo<br />
previsti né requisiti professionali<br />
specifici (ed è una grave lacuna che<br />
deve essere colmata al più presto), né<br />
sanzioni.<br />
Quali sono, quindi, gli scenari possibili<br />
negli anni 90 in generale, ma anche<br />
nel prossimo futuro?<br />
La legge comunitaria 91 (forse tenendo<br />
conto della "vicenda 277"), è assai<br />
precisa, obbligando il governo al recepimento<br />
delle Direttive Comunitarie<br />
salvaguardando in ogni caso le condizioni<br />
di migliore tutela contenute nella<br />
legislazione italiana (art. 43, comma 2).<br />
Ebbene, oltre la Costituzione e il Codice<br />
Civile, oltre i DPR 303 e 547, anche<br />
i principi della legge 833/78 (art. 2)<br />
e le forme nelle quali tali principi si sostanziano<br />
(art. 20), costituiscono " condizioni<br />
di migliore tutela'.<br />
Ne consegue necessariamente che il