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Numero 23/24 - Snop

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QUALE FUTURO PER LA<br />

TUTELA DELLA SALUTE<br />

DEI LAVORATORI<br />

NELL'ITALIA EUROPEA<br />

SERVIZI DI PREVENZIONE<br />

O ORGANI<br />

DI VIGILANZA?<br />

L'emanazione del DL 277191, ha in<br />

un primo tempo suscitato vivaci discussioni<br />

soprattutto intorno agii<br />

aspetti di più immediata lettura relativamente<br />

all'impatto sulla situazione<br />

normativa vigente nei nostro Paese:<br />

valori limite elevati rispetto alla prassi<br />

vigente in Italia, rischio di subordinazione<br />

delle misure di tutela a variabili<br />

di ordine economico, questioni legate<br />

all'afferenza istituzionale del Medico<br />

Competente.<br />

Al nostro interno è iniziata contemporaneamente<br />

una riflessione intorno<br />

alla "filosofia" complessiva del DL 277<br />

e, in generale, della legislazione comunitaria.<br />

Si è riacceso, fra l'altro, un serrato<br />

dibattito in ordine al rapporto tra<br />

"consulenza" e "vigilanza", che sta raggiungendo<br />

un'intensità pari a quella<br />

che ha caratterizzato, nel 1982, la fase<br />

storico-istituzionale del "passaggio delle<br />

competenze" dal quale si è usciti,<br />

nelle realtà più consolidate, attraverso<br />

la definizione (e la pratica) delle funzioni<br />

di vigilanza quale uno degli strumenti<br />

utilizzabili (e utili) per le attività<br />

di Prevenzione, quale modello operativo<br />

contrapposto alle ipotesi (pure praticate<br />

nelle realtà meno forti), alla separazione<br />

tra Prevenzione e Vigilanza<br />

(e tra "preventori" e "repressori"), soluzione<br />

"deviante" rispetto allo spirito e<br />

alla lettera della legge 833, nella quale<br />

l'accento è posto, soprattutto dall'art.<br />

20, sulle attività di Prevenzione, che<br />

implicano necessariamente la possibilità<br />

(e la capacità) dei Servizi e degli<br />

Operatori di intervenire, attivamente e<br />

direttamente, nell'ambiente di lavoro,<br />

conducendo indagini ambientali e programmi<br />

di sorveglianza sanitaria, e sapendo<br />

indicare, ai lavoratori e alle<br />

aziende, le soluzioni per la riduzione o<br />

l'eliminazione dei fattori di rischio.<br />

In effetti, ad un'attenta riflessione, il<br />

maggior vantaggio (ai fini delle attività<br />

di Prevenzione), derivante dall'esercizio<br />

delle funzioni di vigilanza, consiste da<br />

un iato nella possibilità per i Servizi di<br />

intervenire nelle numerose realtà non<br />

raggiunte e non raggiungibili altrimenti;<br />

dall'altro, nella possibilità, tramite<br />

gli strumenti prescrittivi e dispositivi, di<br />

estendere ad interi comparti produttivi<br />

i risultati delle indagini e degli interventi<br />

eseguiti su di un numero relativamente<br />

ristretto di aziende, con un netto<br />

miglioramento dell'efficacia complessiva<br />

del lavoro.<br />

E sembrato, in un primo tempo, che<br />

il DL 277191 (la prima norma di recepimento<br />

organico delle direttive comunitarie),<br />

fosse destinato ad impattare<br />

sui Datori di Lavoro, i Dirigenti ed i<br />

Preposti, rimanendo sostanzialmente<br />

invariati i compiti dei Servizi, interessati<br />

dalla norma solo in quanto Organi di<br />

Vigilanza.<br />

In realtà, con il passare del tempo, ci<br />

si è resi conto che l'effetto dirompente<br />

dell'impostazione comunitaria è rappresentato<br />

soprattutto dal tentativo di<br />

riconduzione delle attività di Prevenzione<br />

a materia esclusiva di contrattazione<br />

fra le parti sociali, con i Servizi di<br />

Prevenzione relegati a funzioni di "notai"<br />

legittimati ad intervenire solo in<br />

caso di mancato rispetto delle regole<br />

del gioco.<br />

Questo modello operativo, che<br />

"subdolamente" il DL 277/91 tenta di<br />

introdurre, si fonda su presupposti<br />

estranei alla realtà italiana, nella quale<br />

non vige il sistema di cogestione delle<br />

imprese, proprio dei Paesi Scandinavi.<br />

Al contrario, in Italia i rapporti sociali<br />

si fondano oggettivamente sul conflitto<br />

di interessi differenti (anche se<br />

non sempre obbligatoriamente antitetici),<br />

quale terreno di partenza per il<br />

raggiungimento di sintesi costruttive:<br />

in questo contesto, senza l'intervento<br />

attivo della Pubblica Amministrazione,<br />

principi etici facilmente definibili come<br />

variabili dal punto di vista dei costi,<br />

ma difficilmente quantificabili in termini<br />

di vantaggio economico immediato<br />

(quali la salute e la sicurezza sul lavoro),<br />

verrebbero facilmente sacrificati.<br />

Inoltre il "modello anglosassone", se<br />

pure potrebbe applicarsi (al di là delle<br />

considerazioni di ordine sociale ed etico),<br />

nei caso della grande impresa, risulta<br />

del tutto insostenibile per la piccola<br />

e media impresa, categoria non<br />

secondaria nell'economia nazionale. E,<br />

dei resto, è proprio tra gli artigiani, le<br />

piccole e medie imprese che, in questi<br />

mesi, è venuta crescendo nei confronti<br />

della normativa comunitaria, e del DL<br />

277 in particolare, una protesta ben<br />

più radicale di quella esercitata dai lavoratori<br />

o dagli operatori della prevenzione,<br />

parallelamente alla richiesta di<br />

"Servizi alle Imprese" prestati direttamente<br />

dalla Pubblica Amministrazione.<br />

Circa la "vexata quaestio" dell"'incompatibilità"<br />

(sia per i Servizi che per<br />

gli Operatori), va detto con chiarezza<br />

che, a tutt'oggi, non esiste alcuna norma<br />

legislativa che stabilisca l'incompatibilità<br />

tra funzioni di vigilanza ed attività<br />

di prevenzione svolte anche In forma<br />

di "consulenza e assistenza".<br />

Risulta francamente schizofrenica, a<br />

questo proposito, la formulazione contenuta<br />

nella circolare del Ministero<br />

della Sanità n. 3192, in relazione all'esercizio<br />

delle funzioni di Medico Competente:<br />

se dovessimo applicare conseguentemente<br />

tale circolare, ne deriverebbe<br />

che nessun medico dipendente<br />

o convenzionato col Servizio Sanitario<br />

Nazionale, che in quanto tale è comunque<br />

un Pubblico Ufficiale, potrebbe<br />

svolgere l'attività di Medico Competente,<br />

con buona pace dell'art. 3,<br />

comma c, del DL 277/91!!<br />

La posizione del tecnico competente,<br />

poi, figura indefinita contemplata<br />

dall'art. 40, comma 3, per l'effettuazione<br />

delle rilevazioni finalizzate alla valutazione<br />

del rischio da esposizione a rumore,<br />

dal punto di vista della "compatibilità"<br />

è ancora più semplice, non essendo<br />

previsti né requisiti professionali<br />

specifici (ed è una grave lacuna che<br />

deve essere colmata al più presto), né<br />

sanzioni.<br />

Quali sono, quindi, gli scenari possibili<br />

negli anni 90 in generale, ma anche<br />

nel prossimo futuro?<br />

La legge comunitaria 91 (forse tenendo<br />

conto della "vicenda 277"), è assai<br />

precisa, obbligando il governo al recepimento<br />

delle Direttive Comunitarie<br />

salvaguardando in ogni caso le condizioni<br />

di migliore tutela contenute nella<br />

legislazione italiana (art. 43, comma 2).<br />

Ebbene, oltre la Costituzione e il Codice<br />

Civile, oltre i DPR 303 e 547, anche<br />

i principi della legge 833/78 (art. 2)<br />

e le forme nelle quali tali principi si sostanziano<br />

(art. 20), costituiscono " condizioni<br />

di migliore tutela'.<br />

Ne consegue necessariamente che il

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