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Numero 23/24 - Snop

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APPROFONDIMENTI<br />

277<br />

DAL PARLAMENTO<br />

E DALLA CORTE<br />

DI CASSAZIONE<br />

A seguito del Patto di Impegno Ambientale,<br />

sottoscritto da oltre 100 parlamentari<br />

di tutte le forze politiche:<br />

Ambiente e Lavoro, SNOP, Acli-Anni<br />

Verdi, Magistratura Democratica hanno<br />

promosso la ripresentazione delle<br />

Proposte di Legge per migliorare il DL<br />

277/91.<br />

Le PDI_ (n. 210 al Senato e n. 190 alla<br />

Camera) sono già state sottoscritte da<br />

oltre 150 parlamentari. Per il Senato si<br />

è chiesta la procedura d'urgenza in base<br />

all'art. 81 del Regolamento, la decisione<br />

è prevista entro il luglio '92.<br />

Con sentenza n..599 del 18/3/1992<br />

la Corte di Cassazione (III Sezione Penale)<br />

obbligando alla bonifica ha equiparato<br />

sostanzialmente l'art. 41 del DL<br />

277 all'art. <strong>24</strong> del DPR 303/56: "il 277<br />

rafforza e integra il DPR 303, privilegiando<br />

gli interventi alla fonte... ed i<br />

valori limite non demarcano tra innocuo<br />

e nocivo ma sono solo indicatori...<br />

.<br />

277<br />

DIAGRAMMA DI FLUSSO<br />

DEL PROCESSO<br />

DI VALUTAZIONE<br />

RELATIVO<br />

ALL'OTTEMPERANZA<br />

DELL'ART. 41 DPR 277191<br />

E ovviamente improponibile standardizzare<br />

una procedura di valutazione<br />

specifica per ogni tipologia produttiva,<br />

soprattutto nel caso di un inquinante<br />

ubiquitario come il rumore.<br />

D'altra parte, appare opportuno non<br />

rinunciare ad un approccio metodologico<br />

sulla questione dell'ottemperanza<br />

all'art. 41, soprattutto quando ciò<br />

comporta l'obbligo di redigere una notizia<br />

di reato che necessita di un'articolata<br />

argomentazione di ordine tecnico.<br />

Infatti, se il concetto di "concretamente<br />

attuabile" non è da intendersi<br />

anche come "economicamente compatibile",<br />

ma soltanto come "tecnicamente<br />

fattibile in concreto" ne derivano<br />

alcune conseguenze.<br />

Le "soluzioni" che consentono di ridurre<br />

ulteriormente il livello d'inquinamento<br />

presente in ambiente di lavoro<br />

non devono possedere il carattere della<br />

genericità, ma devono apparire convincenti<br />

ed esaurienti nello specifico<br />

della loro applicabilità.<br />

La concretezza, pur prescindendo<br />

dalle condizioni economiche di quel<br />

datore di lavoro, deve tuttavia tener<br />

conto della tipologia produttiva di<br />

quell'azienda (es. piccola impresa artigiana<br />

o medio-grande industria) e della<br />

disponibilità sul mercato di tutto ciò<br />

che risulta necessario per realizzare le<br />

soluzioni più favorevoli.<br />

In realtà i comportamenti degli<br />

Operatori della Prevenzione non si sono<br />

mai discostati di molto da queste<br />

"norme di buona tecnica" e mai un datore<br />

di lavoro è stato anche soltanto<br />

imputato per non aver ottemperato a<br />

prescrizioni astratte, sofisticate o che<br />

presupponevano spese iperboliche.<br />

È vero, però, che era pacifica consuetudine<br />

degli Operatori non entrare<br />

troppo nello specifico delle possibili<br />

soluzioni, per non precludere la possibilità<br />

di interventi alternativi di pari o<br />

addirittura superiore efficacia, ma più<br />

congeniali alle esigenze dell'imprenditore<br />

o degli stessi dipendenti.<br />

1n definitiva, è nel carattere della<br />

"specificità" che si può individuare la<br />

discriminante tra il vecchio ed il nuovo<br />

modello normativa.<br />

Il diagramma di flusso procede secondo<br />

la gerarchia di priorità preventive<br />

indicate all'art. 41.<br />

AI vertice si collocano le misure tecniche<br />

orientate alla riduzione dell'intensità<br />

sonora, in primis quelle capaci<br />

di agire sulla "causa prima" del rumore,<br />

indipendentemente dalla sua diffusione<br />

nell'ambiente.<br />

Soltanto dopo aver superato gli<br />

steps relativi a questo aspetto, si passa,<br />

infatti, a verificare la presenza di barriere<br />

fonoassorbenti, nonché la loro<br />

idoneità strutturale e progettuale.<br />

Quindi si procede ad analizzare la<br />

collocazione spaziale della fonte rispetto<br />

agli esposti, poi la congruenza e<br />

la possibilità di ridurre il riverbero.<br />

Qualora tutto ciò non appaia "concretamente<br />

fattibile", secondo la definizione<br />

precedentemente riportata, si<br />

prende in considerazione la possibilità<br />

di intervenire sul primo bersaglio della<br />

fonte medesima, cioè sulla stazione di<br />

lavoro degli esposti che può essere<br />

protetta da idonee cabine fonoassorbenti<br />

(conduttori di macchina/impianto)<br />

o da schermi equipollenti (altri addetti).<br />

Soltanto da ultimo si valutano le misure<br />

organizzative e procedurali, che<br />

definiscono l'organizzazione del lavoro,<br />

tenendo conto della loro "compatibilità"<br />

rispetto alla specifica tipologia<br />

produttiva per soddisfare il principio<br />

della concreta fattibilità introdotto dal<br />

DPR 277/91. Ne consegue che ogni<br />

possibilità di bonifica dimostrata e non<br />

attuata è configurabile come violazione<br />

dell'art. 41, autonomamente sanzionato.

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