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APPROFONDIMENTI<br />
277<br />
DAL PARLAMENTO<br />
E DALLA CORTE<br />
DI CASSAZIONE<br />
A seguito del Patto di Impegno Ambientale,<br />
sottoscritto da oltre 100 parlamentari<br />
di tutte le forze politiche:<br />
Ambiente e Lavoro, SNOP, Acli-Anni<br />
Verdi, Magistratura Democratica hanno<br />
promosso la ripresentazione delle<br />
Proposte di Legge per migliorare il DL<br />
277/91.<br />
Le PDI_ (n. 210 al Senato e n. 190 alla<br />
Camera) sono già state sottoscritte da<br />
oltre 150 parlamentari. Per il Senato si<br />
è chiesta la procedura d'urgenza in base<br />
all'art. 81 del Regolamento, la decisione<br />
è prevista entro il luglio '92.<br />
Con sentenza n..599 del 18/3/1992<br />
la Corte di Cassazione (III Sezione Penale)<br />
obbligando alla bonifica ha equiparato<br />
sostanzialmente l'art. 41 del DL<br />
277 all'art. <strong>24</strong> del DPR 303/56: "il 277<br />
rafforza e integra il DPR 303, privilegiando<br />
gli interventi alla fonte... ed i<br />
valori limite non demarcano tra innocuo<br />
e nocivo ma sono solo indicatori...<br />
.<br />
277<br />
DIAGRAMMA DI FLUSSO<br />
DEL PROCESSO<br />
DI VALUTAZIONE<br />
RELATIVO<br />
ALL'OTTEMPERANZA<br />
DELL'ART. 41 DPR 277191<br />
E ovviamente improponibile standardizzare<br />
una procedura di valutazione<br />
specifica per ogni tipologia produttiva,<br />
soprattutto nel caso di un inquinante<br />
ubiquitario come il rumore.<br />
D'altra parte, appare opportuno non<br />
rinunciare ad un approccio metodologico<br />
sulla questione dell'ottemperanza<br />
all'art. 41, soprattutto quando ciò<br />
comporta l'obbligo di redigere una notizia<br />
di reato che necessita di un'articolata<br />
argomentazione di ordine tecnico.<br />
Infatti, se il concetto di "concretamente<br />
attuabile" non è da intendersi<br />
anche come "economicamente compatibile",<br />
ma soltanto come "tecnicamente<br />
fattibile in concreto" ne derivano<br />
alcune conseguenze.<br />
Le "soluzioni" che consentono di ridurre<br />
ulteriormente il livello d'inquinamento<br />
presente in ambiente di lavoro<br />
non devono possedere il carattere della<br />
genericità, ma devono apparire convincenti<br />
ed esaurienti nello specifico<br />
della loro applicabilità.<br />
La concretezza, pur prescindendo<br />
dalle condizioni economiche di quel<br />
datore di lavoro, deve tuttavia tener<br />
conto della tipologia produttiva di<br />
quell'azienda (es. piccola impresa artigiana<br />
o medio-grande industria) e della<br />
disponibilità sul mercato di tutto ciò<br />
che risulta necessario per realizzare le<br />
soluzioni più favorevoli.<br />
In realtà i comportamenti degli<br />
Operatori della Prevenzione non si sono<br />
mai discostati di molto da queste<br />
"norme di buona tecnica" e mai un datore<br />
di lavoro è stato anche soltanto<br />
imputato per non aver ottemperato a<br />
prescrizioni astratte, sofisticate o che<br />
presupponevano spese iperboliche.<br />
È vero, però, che era pacifica consuetudine<br />
degli Operatori non entrare<br />
troppo nello specifico delle possibili<br />
soluzioni, per non precludere la possibilità<br />
di interventi alternativi di pari o<br />
addirittura superiore efficacia, ma più<br />
congeniali alle esigenze dell'imprenditore<br />
o degli stessi dipendenti.<br />
1n definitiva, è nel carattere della<br />
"specificità" che si può individuare la<br />
discriminante tra il vecchio ed il nuovo<br />
modello normativa.<br />
Il diagramma di flusso procede secondo<br />
la gerarchia di priorità preventive<br />
indicate all'art. 41.<br />
AI vertice si collocano le misure tecniche<br />
orientate alla riduzione dell'intensità<br />
sonora, in primis quelle capaci<br />
di agire sulla "causa prima" del rumore,<br />
indipendentemente dalla sua diffusione<br />
nell'ambiente.<br />
Soltanto dopo aver superato gli<br />
steps relativi a questo aspetto, si passa,<br />
infatti, a verificare la presenza di barriere<br />
fonoassorbenti, nonché la loro<br />
idoneità strutturale e progettuale.<br />
Quindi si procede ad analizzare la<br />
collocazione spaziale della fonte rispetto<br />
agli esposti, poi la congruenza e<br />
la possibilità di ridurre il riverbero.<br />
Qualora tutto ciò non appaia "concretamente<br />
fattibile", secondo la definizione<br />
precedentemente riportata, si<br />
prende in considerazione la possibilità<br />
di intervenire sul primo bersaglio della<br />
fonte medesima, cioè sulla stazione di<br />
lavoro degli esposti che può essere<br />
protetta da idonee cabine fonoassorbenti<br />
(conduttori di macchina/impianto)<br />
o da schermi equipollenti (altri addetti).<br />
Soltanto da ultimo si valutano le misure<br />
organizzative e procedurali, che<br />
definiscono l'organizzazione del lavoro,<br />
tenendo conto della loro "compatibilità"<br />
rispetto alla specifica tipologia<br />
produttiva per soddisfare il principio<br />
della concreta fattibilità introdotto dal<br />
DPR 277/91. Ne consegue che ogni<br />
possibilità di bonifica dimostrata e non<br />
attuata è configurabile come violazione<br />
dell'art. 41, autonomamente sanzionato.