11.07.2015 Views

Scarica documento [Pdf - 2 MB] - Cesvot

Scarica documento [Pdf - 2 MB] - Cesvot

Scarica documento [Pdf - 2 MB] - Cesvot

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

243I contributi ai programmi di assistenza e di integrazionesocialeIl programma di assistenza – di cui all’art. 13 della legge 11 agosto2003, n. 228 – consiste in interventi rivolti specifi camente ad assicurare,in via transitoria, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600(riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù) e 601 (tratta dellepersone) del codice penale, adeguate condizioni di alloggio, vitto eassistenza sanitaria, idonee al loro recupero fi sico e psichico.Il programma é realizzato, a cura delle regioni, dagli enti locali o daisoggetti privati con questi convenzionati, dietro presentazione ad unaapposita Commissione (art. 3 del decreto), di progetti di fattibilità indicantii tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire,nonché le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.I progetti, che tengono conto delle eventuali esigenze collegate allatipologia delle vittime, alla loro età e al tipo di sfruttamento subito,devono prevedere in ogni caso:– fornitura alle vittime di alloggio e ricovero in strutture ad indirizzosegreto;– disponibilità per le vittime di servizi socio–sanitari di prontointervento;– convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenzae integrazione sociale, in programmi di rientro volontario assistitoe comunque con i servizi sociali degli enti locali.I progetti attivati hanno una durata di tre mesi e sono prorogabili perun ulteriore periodo di pari durata da parte della Commissione di cuiall’articolo 3.I soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza devonoessere iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che svolgonoattività a favore degli immigrati, di cui alla lett. b), co. 1, art. 52,del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,e successive modifi cazioni, e stipulare apposita convenzione con leregioni o gli enti locali di riferimento.Le regioni o gli enti locali stipulano la convenzione con uno o più soggettiprivati, previa verifi ca della rispondenza dei progetti ai criteri edalle modalità di cui al regolamento e previo accertamento dei requisiti

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!