11.07.2015 Views

PENSIONI E PRESTAZIONI INPDAP 2008 - Cisl Lombardia

PENSIONI E PRESTAZIONI INPDAP 2008 - Cisl Lombardia

PENSIONI E PRESTAZIONI INPDAP 2008 - Cisl Lombardia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LA CAUSA DI SERVIZIOSulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2002 è stato pubblicato ilDecreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2001, n.461 avente per oggetto il “Regolamento recante semplificazionedei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delleinfermità da causa di servizio, per la concessione della pensioneprivilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per ilfunzionamento e la composizione del comitato per le pensioniprivilegiate ordinarie”.Detto Decreto entra in vigore il 22 gennaio 2002.Il dipendente che abbia subito un danno fisico a seguito di eventoverificatosi in servizio e per cause inerenti al servizio, ovvero quandosia venuto a conoscenza di essere affetto da infermità causata dallecondizioni nelle quali ha prestato o presta servizio, ha diritto ad essereindennizzato.Sono considerati dipendenti da causa di servizio le lesioni, le infermitàriportate dal dipendente, mentre attende ad un servizio, e che trovanola loro ragione nel servizio stesso.Il fatto di servizio può ravvisarsi anche nell’evento che si verifichi all’esternodei locali dell’amministrazione nel recarsi o nel ritornare dall’ufficio(infortunio in itinere) o nell’esplicare all’esterno un incarico.I fatti di servizio, per essere assunti quale “causa o concausa” dell’evento,devono aver rilevanza “efficiente e determinante” ai fini dellaproduzione dell’evento dannoso al punto che, senza di essi, l’eventosarebbe stato diverso o sarebbe mancante.La predisposizione organica o costituzionale del soggetto a contrarreuna infermità, non determina ostacolo al riconoscimento della dipendenzada causa di servizio, purché i fatti di servizio abbiano costituitouna “concausa preponderante e necessaria” ai fini dell’insorgenza dellainvalidità o del suo più rapido decorso.Il nesso di causalità fra servizio e infermità non viene meno quandoal verificarsi di quest’ultima abbiano concorso l’imprudenza o la negligenzadel soggetto.Il nesso è interrotto invece quando al verificarsi dell’evento dannosoabbiano contribuito il dolo o la colpa grave del dipendente.57

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!