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Le assicurazioni per i danni da catastrofe naturale - Autorità di ...

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aree a me<strong>di</strong>o ed alto rischio le necessarie misure <strong>di</strong> prevenzione, <strong>da</strong> adottarsi <strong>da</strong>gli enti localinei cinque anni successivi all’approvazione del piano 19 . Queste politiche <strong>di</strong> definizione,classificazione e <strong>di</strong>sciplina delle aree a rischio hanno avuto lo scopo <strong>di</strong> scoraggiare, comedetto, nuovi inse<strong>di</strong>amenti in zone ad alto rischio. Ed è in questo quadro che la <strong>di</strong>sciplina del1982 <strong>di</strong> totale co<strong>per</strong>tura <strong>per</strong> i <strong><strong>da</strong>nni</strong> causati <strong>da</strong>lle catastrofi naturali è stata mo<strong>di</strong>ficata nel 1997sul punto essenziale dell’obbligo assicurativo: infatti le società assicuratrici possono oggirifiutare la speciale co<strong>per</strong>tura assicurativa ai beni situati nelle aree definite <strong>da</strong>l Piano suddettoad “ alto rischio”, quando gli inse<strong>di</strong>amenti risalgano ad epoca successiva all’approvazione delPiano 20 .<strong>Le</strong> novità introdotte <strong>da</strong>lla legge Barnier hanno trovato tuttavia molte resistenze <strong>da</strong>parte dei Comuni, che hanno tar<strong>da</strong>to a re<strong>di</strong>gere i “Piani <strong>di</strong> prevenzione del rischio <strong>naturale</strong>”: sistima, infatti, che, alla fine del 2002, su 36.000 comuni, soltanto 5.000 avranno promulgatoun PPR. Queste resistenze trovano forse una spiegazione nel giustificato timore degli entilocali che tali piani comportino automaticamente una svalutazione degli immobili nelle areeritenute ad alto rischio 21 . Allora, <strong>per</strong> tentare <strong>di</strong> ovviare a questo inconveniente ed impegnaregli enti territoriali a re<strong>di</strong>gere e a pubblicare i “Piani <strong>di</strong> Prevenzione”, il legislatore franceserecentemente ha voluto mettere in stretta correlazione l’indennizzo versato <strong>da</strong>gli assicuratoricon l’ approvazione <strong>di</strong> un PPR.Già <strong>da</strong>l 1995 il legislatore aveva stabilito che gli indennizzi <strong>per</strong> i <strong><strong>da</strong>nni</strong> <strong>da</strong> <strong>catastrofe</strong><strong>naturale</strong> fossero effettuati con la deduzione <strong>di</strong> una franchigia a carico dei citta<strong>di</strong>ni e delleimprese 22 . Un decreto del 5 settembre 2000, ha stabilito che nei comuni dotati <strong>di</strong> un PPR, lafranchigia è fissata nell’importo <strong>di</strong> 380 euro <strong>per</strong> i beni ad uso privato e del 10% dei <strong><strong>da</strong>nni</strong> o1140 euro <strong>per</strong> i beni ad uso professionale 23 ; nei comuni sprovvisti <strong>di</strong> un piano <strong>di</strong> prevenzionedei rischi naturali preve<strong>di</strong>bili (detti PPR), gli importi e le franchigie suddette sono accresciuteproporzionalmente al numero <strong>di</strong> volte che sia stata emessa, <strong>per</strong> lo stesso comune,un’or<strong>di</strong>nanza interministeriale <strong>di</strong> <strong>catastrofe</strong> <strong>naturale</strong>, <strong>per</strong> quel tipo <strong>di</strong> evento calamitoso: così,la franchigia verrà duplicata in occasione della terza or<strong>di</strong>nanza interministeriale concessa,triplicata <strong>per</strong> la quarta or<strong>di</strong>nanza e quadruplicata all’atto <strong>di</strong> pubblicazione della quinta 24 .19<strong>Le</strong>gge 95/101 del 2 febbraio 1995, articolo 16-I. Tali piani sono promulgati con decreto prefettizio, a seguito dellapositiva conclusione <strong>di</strong> un inchiesta pubblica e sentito il parere del consiglio comunale sul cui territorio il piano siapplica. Ve<strong>di</strong> Co<strong>di</strong>ce dell’Ambiente, art. L562-3 .20<strong>Le</strong>gge 95-101 del 2 febbraio 1995, art. 19-I.21CHRISTOPHE GUETTIER, supra, 682.22Decreto 17 giugno 1995, co<strong>di</strong>ficato nel Code des assurances, art. A.125-1, c23Nel caso che l’evento calamitoso <strong>per</strong> il quale si chiede l’indennizzo sia la siccità, la franchigia sale rispettivamente a1520 euro e 3050 euro24Art. 1 e 2 del decreto 5 settembre 2000, co<strong>di</strong>ficato nel Code des assurances, art. A.125-1, Annex I, d)13

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