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Le assicurazioni per i danni da catastrofe naturale - Autorità di ...

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<strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o, o <strong>di</strong> altra forma <strong>di</strong> <strong>da</strong>nneggiamento materiale, <strong>di</strong> beni mobili ed immobili: taleclausola <strong>di</strong> garanzia assicurativa sulle catastrofi naturali <strong>da</strong> <strong>di</strong>ritto alla <strong>per</strong>cezione, <strong>da</strong> partedell’assicuratore, <strong>di</strong> un premio ad<strong>di</strong>zionale, il cui ammontare, uguale <strong>per</strong> tutti gli assicurati, èfissato <strong>da</strong>llo Stato.Il meccanismo assicurativo <strong>per</strong> le catastrofi naturali è ritenuto giustamente un sistemaibrido, <strong>da</strong>to che in esso le libere forze del mercato assicurativo sono soggette a precise regoledettate <strong>da</strong>llo Stato, che <strong>di</strong>sciplina non soltanto l’ammontare dei premi pagati a tale scopo, mala stessa procedura <strong>per</strong> l’indennizzo, ai <strong>da</strong>nneggiati, <strong>da</strong> parte delle società assicuratrici, cheviene azionato tramite un apposito decreto interministeriale, che sancisce lo stato <strong>di</strong> <strong>catastrofe</strong><strong>naturale</strong>.Nella più recente riflessione politica e dottrinale francese, accanto ad una generaleserie <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zi positivi sulla <strong>di</strong>sciplina del 1982, erano apparse anche precise riserve sullerigi<strong>di</strong>tà del sistema adottato (in particolare sul premio unico), che, secondo una <strong>di</strong>ffusavalutazione, non avrebbe incoraggiato a sufficienza politiche <strong>di</strong> prevenzione <strong>da</strong> parte deglienti locali, quali, <strong>per</strong> esempio, politiche urbanistiche particolarmente caute nelle zone ad altorischio. Per venire incontro a tali critiche, il legislatore francese ha ritenuto necessarioapportare correttivi alla legislazione del 1982, in modo <strong>da</strong> rime<strong>di</strong>are ai suddettiinconvenienti; con il decreto 5 settembre 2000, infatti, sono stati modulati opportunamente gliindennizzi delle società assicuratrici, in funzione delle attività preventive poste in essere <strong>da</strong>llecomunità colpite: <strong>di</strong> tutto ciò ci occu<strong>per</strong>emo nel quinto paragrafo. C’è <strong>da</strong> precisare, tuttavia,che gli aggiornamenti del 2000 non sono apparsi a tutti risolutivi: <strong>da</strong> parte <strong>di</strong> alcuni stu<strong>di</strong>osi,infatti, è stato sostenuto che, invece <strong>di</strong> un intervento dello Stato, rivolto a modulare gliindennizzi, sarebbe stato più opportuno <strong>da</strong>re libero corso alle forze del mercato e <strong>per</strong>metterealle società assicuratrici <strong>di</strong> modulare i premi assicurativi, in funzione del <strong>di</strong>verso rischio dellearee inse<strong>di</strong>ate, abbandonando l’attuale regola del premio unico, che costituisce, allo stato, lamassima espressione <strong>di</strong> quel principio <strong>di</strong> soli<strong>da</strong>rietà e su cui è stata fon<strong>da</strong>ta la riforma del1982: i titolari dei beni a minor rischio finanziano, infatti, la co<strong>per</strong>tura assicurativa dei beni amaggior rischio <strong>di</strong> <strong>catastrofe</strong> <strong>naturale</strong>. Di questo parleremo nel sesto paragrafo.Nell’ultimo paragrafo esamineremo, poi, i <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> legge con i quali, nel corso dellepassate legislature, si è <strong>di</strong>scusso, anche nel Parlamento italiano, sul tema della assicurazione<strong>da</strong> rischio <strong>da</strong> <strong>catastrofe</strong> <strong>naturale</strong>. Concluderemo poi con brevi osservazioni finali sullaopportunità <strong>di</strong> riaprire, nel nostro paese, un <strong>di</strong>battito politico su questi temi, in<strong>di</strong>cando le<strong>di</strong>rettrici <strong>di</strong> una possibile riforma.4

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