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Le assicurazioni per i danni da catastrofe naturale - Autorità di ...

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I. La legislazione spagnolaIn Spagna le calamità naturali, chiamate “rischi straor<strong>di</strong>nari”, sono incluse <strong>da</strong> moltotempo tra i rischi assicurati ed includono tutte le forme <strong>di</strong> eventi calamitosi, <strong>da</strong>i cicloni, alleinon<strong>da</strong>zioni, ai terremoti. Preposto al settore è un ente creato ai tempi della guerra civilespagnola, chiamato Consorcio de Compensación de Seguros: l’ente, che ha o<strong>per</strong>ato fino al1990 in regime <strong>di</strong> monopolio, ha oggi un nuovo statuto, strutturato sulla base dell’esigenza <strong>di</strong>adeguamento alla normativa comunitaria, che, non mo<strong>di</strong>ficando <strong>di</strong> fatto ruolo e funzioni, nemantiene la natura pubblica e lo fa o<strong>per</strong>are, sul piano formale, come un assicuratorecomplementare rispetto alle compagnie assicurative private.Il sistema spagnolo <strong>di</strong> assicurazione <strong>per</strong> i cosiddetti “rischi straor<strong>di</strong>nari” si caratterizza<strong>per</strong> i seguenti elementi:a) in una serie <strong>di</strong> contratti <strong>di</strong> assicurazione relativi a <strong><strong>da</strong>nni</strong> alla proprietà ( ad esempio:incen<strong>di</strong>o, furto) o alle <strong>per</strong>sone ( es. incidenti <strong>per</strong>sonali) si prevede l’applicazioneautomatica della garanzia ( <strong>per</strong> una somma almeno uguale a quella assicurata nellapolizza base ) anche <strong>da</strong>l “rischio straor<strong>di</strong>nario”, tramite un premio ad<strong>di</strong>zionale allapolizza base, che varia a secon<strong>da</strong> dei rami assicurativi;b) le compagnie assicurative private non sono <strong>per</strong>ò obbligate ad assumersi laresponsabilità della co<strong>per</strong>tura del rischio aggiuntivo: quando non avviene, subentraautomaticamente la responsabilità del “ Consorcio”; <strong>di</strong> fatto, oggi, nel mercatospagnolo, le compagnie private abitualmente non sottoscrivono le garanzie <strong>per</strong> il“rischio straor<strong>di</strong>nario” ed è il Consorcio che ne assume l’obbligo;c) i mezzi finanziari del Consorcio sono costituiti, sostanzialmente <strong>da</strong>i premi ad<strong>di</strong>zionalisulle polizze <strong>di</strong> base; è assicurata, comunque, la garanzia dello Stato <strong>per</strong> l’eventualeimpossibilità <strong>di</strong> adempimento <strong>da</strong> parte del Consorcio, garanzia, tuttavia, mai utilizzatafinora;d) sono previste esclusioni e franchigie: va detto che, <strong>per</strong> quanto riguar<strong>da</strong> il primo aspetto,non sono co<strong>per</strong>te <strong>da</strong> garanzia <strong>per</strong> rischio straor<strong>di</strong>nario le catastrofi <strong>di</strong>chiarate“nazionali” ( clausola in verità mai attuata, fino ad oggi, nonostante il verificarsi <strong>di</strong>calamità <strong>di</strong> notevole rilievo); <strong>per</strong> ciò che concerne il secondo aspetto, è prevista unafranchigia generale, che è solitamente costituita <strong>da</strong>l <strong>di</strong>eci <strong>per</strong> cento dell’ammontare del<strong>da</strong>nno: ci sono poi franchigie specifiche, che possono essere evitate con il pagamento <strong>di</strong>un sovrapprezzo variabile;5

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