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L'Agrotecnico Oggi gennaio 05 - Collegio Nazionale degli Agrotecnici

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zando i periodi di conversione stabilitidal Regolamento.nella parte Adell’Allegato “Vegetali e prodotti vegetali”.Nei caso dei suini, il periodo di conversionedei pascoli, dei parchetti all’apertoe <strong>degli</strong> spiazzi liberi da loro utilizzatipuò essere ridotto a un anno. Questoperiodo può essere ulteriormenteaccorciato a 6 mesi se le aree interessatenon sono state sottoposte, in annirecenti, a trattamenti con prodottidiversi da quelli previsti dalla normativabio.Le produzioni suinicole possono esserevendute con la denominazione “biologica”soltanto se i suini sono stati allevatisecondo le norme delRegolamento, per un periodo di almeno6 mesi.Il recente Regolamento n. 2277/03prolunga fino al 31 dicembre 2004 laderoga al principio che gli animalidevono provenire da allevamenti biologici,consentendo, in caso di primacostituzione del patrimonio e in mancanzadi un numero sufficiente di animaliallevati con metodo biologico, l'introduzionein allevamento di suini convenzionali.Questi però possono esseredestinati solo alla riproduzione e nonpiù anche all'ingrasso come in precedenza.In particolare i suinetti provenientida allevamenti convenzionalipossono essere introdotti in allevamentibio solo se destinati alla riproduzione,subito dopo lo svezzamento e se dipeso inferiore ai 35 kg.Al fine di completare il patrimonio zootecnicoaziendale o di garantirne il rinnovo,sempre che si registri la mancanzadi soggetti ottenuti con metodibiologici, previa autorizzazione, possonoessere introdotti annualmente,entro un massimo del 20% del bestiamesuino adulto dell’azienda, animali -ad esempio scrofette- provenienti daallevamenti non biologici. Queste percentualinon si applicano alle aziendecon meno di cinque suini. In questi casiil rinnovo si limita a un capo massimoall’anno. La percentuale può essereportata fino al 40%, dietro parere favorevoledell’organismo di controllo, inalcuni casi particolari, quali per esempio:- estensione significativa dell’azienda;- cambiamento della razza;- sviluppo di una nuova produzione;- allevamento di razze minacciate diabbandono (in questo caso gli animalinon devono essere necessariamentenullipari).ALIMENTI E INTEGRAZIONIL’alimentazione <strong>degli</strong> animali allevatisecondo il metodo biologico deverispettare le loro esigenze nutrizionalinei diversi stadi fisiologici e produttivi,avendo come obiettivo principale laqualità delle produzioni ottenute piuttostoche la quantità.Inoltre l’alimentazione contribuisce almantenimento del benessere e almiglioramento della resistenza allemalattie e in questo modo concorrealla gestione sanitaria dell’allevamentobiologico, basata sulla prevenzione.Oltre a tali vincoli occorre considerareche i suinetti devono ricevere lattematerno per un periodo minimo di 40giorni e che i suini devono disporreogni giorno di foraggi freschi o conservati.Il Regolamento n. 2277/03 intervienesignificativamente sull'Allegato II delRegolamento n. 2092/91, relativamenteagli elenchi delle materie primeper mangimi e sugli additivi alimentari.Per quanto riguarda l’integrazioneminerale e vitaminica, la normativafornisce, infatti, elenchi di sostanzeammesse per realizzare l’integrazionedelle diete per suini in produzione biologica.Ciò significa che quanto noncontemplato dagli elenchi è vietato. Aisuini possono essere somministratevitamine (autorizzate ai sensi dellaDirettiva 70/524/CEE), anche se preferibilmentederivate da materie primenaturalmente presenti nei mangimioppure di sintesi ma identiche a quellenaturali.Esiste poi una lista di materie primeper mangimi utilizzabili per apportare imacroelementi (sodio, calcio, fosforo,magnesio e zolfo); possono, inoltre,essere forniti gli 8 microelementi(ferro, iodio, cobalto, rame, manganese,zinco, molibdeno e selenio) mediantealcuni prodotti specificatamenteindicati. Come additivi possono essereutilizzati soltanto alcuni di quelli riportatinella Direttiva 70/524/CEE per lecategorie leganti, anti-agglomeranti ecoagulanti, conservanti, microrganismi,enzimi e ausiliari di fabbricazioneper insilati.La disponibilità di materie prime di originevegetale e animale che possonoessere inserite nella formulazione deimangimi secondo il metodo biologico èlimitata a quelle indicate nelRegolamento (Allegato II parte C),siano queste convenzionali o prodottesecondo il metodo biologico. Perognuna di queste valgono le restrizioniin materia di trattamento con solventi edi assenza di OGM o prodotti da OGM.NORME PER L’ETICHETTATURADEI MANGIMILe materie prime e i mangimi destinatiall’alimentazione dei suini biologicidevono sottostare anche alle normecontenute nel Regolamento n.223/2003, riguardante i requisiti inmateria di etichettatura relativa almetodo di produzione biologico per imangimi, i mangimi composti per animalie le materie prime per mangimi.In sintesi si può fare riferimento almetodo di produzione biologico per iprodotti citati solo se:• l’operatore che li ha fabbricati, preparatio importati è assoggettato alGennaio 20<strong>05</strong>21

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