S PECIALES UINICOLTURAB IOLOGICA« Per ilbenesseredell’animale »IL METODO BIOLOGICO PREVEDE L’ADOZIONE DI TECNICHEDI ALLEVAMENTO E DI SISTEMI DI STABULAZIONECHE GARANTISCANO LA SALUTE ED IL BENESSEREDEGLI ANIMALI E CHE RISPETTINO L’AMBIENTEL’allevamento biologico dei suinipuò avvenire in porcilaia o all’apertoqualora si disponga di ampie superficialtrimenti improduttive.Le porcilaie per il biologico sononotevolmente diverse da quelle convenzionalionde assicurare miglioricondizioni di vita agli animali, tuttaviarichiedono costi d’investimento deltutto simili alle strutture per l’allevamentointensivo.Nel comparto suino una delle principaliproblematiche messe in luce dallaricerca e dalla pratica comune è quellarelativa agli aspetti strutturali eorganizzativi, anche alla luce dellemodifiche apportate dal RegolamentoCE n. 1804/99 e dai successividecreti ministeriali relativi alle suemodalità di attuazione, che indicanoper gli edifici zootecnici una serie dinorme volte a garantire il libero movimentoagli animali, fornire una superficiestabulativa adeguata, assicurarel’accessibilità ad aree esterne, offrireun ambiente d’allevamento rispettosodel benessere <strong>degli</strong> animali.ASPETTI REGOLATIDALLA NORMATIVAIl Regolamento CE n. 1804/99 sull’allevamentobiologico, parte integrantedel Regolamento CEE n.2092/91 relativo al metodo di produzionebiologico, fa riferimento allaDirettiva 91/630/CEE che stabiliscele norme minime per la protezionedei suini e che è stata recentementemodificata dalle Direttive2001/88/CE e 2001/93/CE.Rispetto alla normativa comunitariasul benessere vengono fornite indicazionirestrittive in merito a: libertà dimovimento, superfici stabulative, tipodi pavimentazione, zona di riposo,condizioni microclimatiche, età allosvezzamento, carico di animali.Per quanto riguarda la libertà di movimento,il Regolamento prevede chetutti gli animali, tranne quelli malati oferiti, debbano poter accedere apascoli o a parchetti esterni, ancheparzialmente coperti, ogni qualvoltalo consentano le loro condizioni fisiologiche,le condizioni climatiche e lostato del terreno. La stabulazionefissa, ovviamente, è vietata, fatte salvetalune deroghe a tempo determinatoo valide solo per le piccole aziende.La superficie stabulativa, intesa comesuperficie realmente disponibile pergli animali, deve garantire il benesseree rispettare le esigenze comportamentalidei suini; essa si divide incoperta e scoperta, dove la prima èquella sottostante agli elementi dicopertura del ricovero, mentre laseconda è quella relativa alle zone diesercizio esterne, esclusi i pascoli.Nell’allegato VIII del regolamento CEn. 1804/99 vengono indicate lesuperfici minime per le diverse cate-Tab. 1 – Superfici minime di stabulazione (*)CategoriaSuperficie stabulativa (m2/capo)di suini coperta scopertaScrofa gestante 2,5 1,9Verro 6,0 8,0Scrofa allattante 7,5 2,5Suinetti da 40 d a 30 kg 0,6 0,4Suini da 31 a 50 kg 0,8 0,6Suini da 51 a 85 kg 1,1 0,8Suini da 86 a 110 kg 1,3 1,0Suini superiori a 110 kg (1) 1,6 2,0(*) Secondo il Reg. CE n. 1804/99(1) Da decreto ministeriale del 29 marzo 2001.24 Gennaio 20<strong>05</strong>
gorie di suini (tab. 1). Dall’analisi deivalori riportati per i parchetti è possibileaffermare che si tratta di zone diesercizio pavimentate.Il regolamento biologico si ferma aisuini con peso vivo massimo di 110kg, dimenticandosi del suino pesantetipico italiano; il Decreto ministerialedel 29 marzo 2001, che ha colmatoquesta lacuna, ha purtroppo indicatoun valore di superficie scoperta noncoerente con quelli riportati nelRegolamento, per i suini di peso inferiore.Infatti, se si applica una sempliceinterpolazione dei dati di superficiescoperta, si ottiene un valore di circa1,3 m2/capo per un suino del pesofinale di 160 kg, contro i 2 m2/capoindicati dal Decreto per suini oltre i110 kg. Eseguendo l’interpolazionesui dati di superficie coperta, invece,si ottiene un valore riferito ai suini di160 kg del tutto simile a quello indicatodal decreto per suini oltre i 110kg (1,6 m2/capo).Almeno metà della superficie di stabulazionecoperta deve essere a pavimentopieno; inoltre, secondo quantoriportato nel Decreto ministeriale del4 agosto 2000, la superficie a pavimentogrigliato o fessurato non devesuperare il 50% di quella minima indicatanell’allegato VIII. L’area di riposo,a pavimento pieno, deve esseredotata di lettiera di paglia o di altri“materiali naturali adatti”. Ciò consente,fra l’altro, la creazione di unambiente d’allevamento meno stressante,nel quale gli animali possonomanifestare appieno comportamentinaturali quali il grufolamento, l’esplorazione,la masticazione e la puliziadel corpo.Per quanto riguarda le condizionimicroclimatiche dell’ambiente d’allevamento,sia il regolamento 1804/99sia la direttiva comunitaria sul benessereforniscono indicazioni confuse esuperficiali. In pratica, mediante l’isolamentotermico, la ventilazione e l’eventualeriscaldamento, si deve assicurareun ambiente ottimale ai suini,mantenendo entro limiti non dannosila temperatura ambientale, l’umiditàrelativa, la velocità dell’aria, la quantitàdi polvere e la concentrazione digas tossici. Inoltre i locali devonoessere adeguatamente illuminati conluce naturale.Vista la mancanza di indicazioni precisea livello normativo, è possibile utilizzarecome riferimento la tabella 2che riporta, per diverse categorie disuini, i valori consigliati per i principaliparametri ambientali.Il regolamento impone l’allattamentonaturale dei suinetti per almeno 40giorni dalla nascita; lo svezzamentotardivo della nidiata, oltre ad allungarel’interparto teorico della scrofa,può comportare, rispetto allo svezzamentoprecoce a 21-28 giorni, l’allungamentodell’intervallo medio svezzamento-concepimento,con allungamentoulteriore dell’interparto mediod’allevamento.Infine, relativamente alla gestione deireflui, il quantitativo totale di deiezionizootecniche (secondo la definizionedella Direttiva “nitrati” 91/676/CEE)non può superare i 170 kg/anno diazoto per ettaro di superficie agricolautilizzata (SAU); a titolo orientativonell’allegato VII del Regolamento CEn. 1804/99 è riportato, per 4 diversecategorie di suini, il numero massimodi capi corrispondente a tale quantitativod’azoto. Per l’Italia i valori definitivie ufficiali del carico massimo dibestiame per ettaro di SAU biologicasaranno determinati d’intesa traMinistero e Regioni, al fine di tenereconto delle differenze pedoclimatichee delle tipologie di allevamento chesussistono sul territorio nazionale.Lo spandimento dei reflui zootecnicideve avvenire preferibilmente pressola stessa azienda, oppure presso altreaziende biologiche tra loro legate daun rapporto contrattuale di cooperazione(comprensorio); in questo casoil limite massimo di 170 kg/anno diazoto per ettaro di SAU deve esserecalcolato in base all’insieme delleunità di produzione biologica che partecipanoalla cooperazione.Le strutture di stoccaggio delle deiezionizootecniche devono avere capacitàtale da impedire l’inquinamentodelle acque per scarico diretto oruscellamento e infiltrazione nelsuolo; per una corretta gestione dellafertilizzazione, la capacità di stoccaggiodeve essere superiore a quellarichiesta per il periodo più lungo dell’annonel quale la concimazione delterreno non è opportuna o è vietata,nel caso in cui le unità di produzionesiano situate in zona definita vulnerabileper nitrati ai sensi della Direttiva91/676/CEE.ALLEVAMENTO IN PORCILAIAL’applicazione delle indicazioni riportatenel regolamento biologico haportato all’individuazione di alcunepossibili tipologie di porcilaia, nellaGennaio 20<strong>05</strong>25