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L'Agrotecnico Oggi gennaio 05 - Collegio Nazionale degli Agrotecnici

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S PECIALES UINICOLTURAB IOLOGICA« Per ilbenesseredell’animale »IL METODO BIOLOGICO PREVEDE L’ADOZIONE DI TECNICHEDI ALLEVAMENTO E DI SISTEMI DI STABULAZIONECHE GARANTISCANO LA SALUTE ED IL BENESSEREDEGLI ANIMALI E CHE RISPETTINO L’AMBIENTEL’allevamento biologico dei suinipuò avvenire in porcilaia o all’apertoqualora si disponga di ampie superficialtrimenti improduttive.Le porcilaie per il biologico sononotevolmente diverse da quelle convenzionalionde assicurare miglioricondizioni di vita agli animali, tuttaviarichiedono costi d’investimento deltutto simili alle strutture per l’allevamentointensivo.Nel comparto suino una delle principaliproblematiche messe in luce dallaricerca e dalla pratica comune è quellarelativa agli aspetti strutturali eorganizzativi, anche alla luce dellemodifiche apportate dal RegolamentoCE n. 1804/99 e dai successividecreti ministeriali relativi alle suemodalità di attuazione, che indicanoper gli edifici zootecnici una serie dinorme volte a garantire il libero movimentoagli animali, fornire una superficiestabulativa adeguata, assicurarel’accessibilità ad aree esterne, offrireun ambiente d’allevamento rispettosodel benessere <strong>degli</strong> animali.ASPETTI REGOLATIDALLA NORMATIVAIl Regolamento CE n. 1804/99 sull’allevamentobiologico, parte integrantedel Regolamento CEE n.2092/91 relativo al metodo di produzionebiologico, fa riferimento allaDirettiva 91/630/CEE che stabiliscele norme minime per la protezionedei suini e che è stata recentementemodificata dalle Direttive2001/88/CE e 2001/93/CE.Rispetto alla normativa comunitariasul benessere vengono fornite indicazionirestrittive in merito a: libertà dimovimento, superfici stabulative, tipodi pavimentazione, zona di riposo,condizioni microclimatiche, età allosvezzamento, carico di animali.Per quanto riguarda la libertà di movimento,il Regolamento prevede chetutti gli animali, tranne quelli malati oferiti, debbano poter accedere apascoli o a parchetti esterni, ancheparzialmente coperti, ogni qualvoltalo consentano le loro condizioni fisiologiche,le condizioni climatiche e lostato del terreno. La stabulazionefissa, ovviamente, è vietata, fatte salvetalune deroghe a tempo determinatoo valide solo per le piccole aziende.La superficie stabulativa, intesa comesuperficie realmente disponibile pergli animali, deve garantire il benesseree rispettare le esigenze comportamentalidei suini; essa si divide incoperta e scoperta, dove la prima èquella sottostante agli elementi dicopertura del ricovero, mentre laseconda è quella relativa alle zone diesercizio esterne, esclusi i pascoli.Nell’allegato VIII del regolamento CEn. 1804/99 vengono indicate lesuperfici minime per le diverse cate-Tab. 1 – Superfici minime di stabulazione (*)CategoriaSuperficie stabulativa (m2/capo)di suini coperta scopertaScrofa gestante 2,5 1,9Verro 6,0 8,0Scrofa allattante 7,5 2,5Suinetti da 40 d a 30 kg 0,6 0,4Suini da 31 a 50 kg 0,8 0,6Suini da 51 a 85 kg 1,1 0,8Suini da 86 a 110 kg 1,3 1,0Suini superiori a 110 kg (1) 1,6 2,0(*) Secondo il Reg. CE n. 1804/99(1) Da decreto ministeriale del 29 marzo 2001.24 Gennaio 20<strong>05</strong>

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