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Rivista di Diritto ed Economia dello Sport - Rdes.it

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16 Valerio Fort<strong>it</strong>utte compiute in relazione ai m<strong>ed</strong>esimi fini. 11Si può ravvisare, quin<strong>di</strong>, nella potestà <strong>di</strong>sciplinare, un potere <strong>di</strong> supremaziaspeciale, in contrapposizione a quello <strong>di</strong> supremazia generale, che è essenzialmenteil potere sovrano che lo Stato eserc<strong>it</strong>a verso qualsiasi sud<strong>di</strong>to. 12Più precisamente, è lec<strong>it</strong>o affermare che il potere <strong>di</strong>sciplinare si svolge inun or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co non terr<strong>it</strong>oriale e non sovrano. A tal propos<strong>it</strong>o, si ricorderà,ai fini del prosieguo del nostro stu<strong>di</strong>o, che lo Stato <strong>it</strong>aliano ha, attraverso la leggen. 280 del 2003, riconosciuto formalmente l’autonomia dell’or<strong>di</strong>namento sportivo, 131aderendo, in tal guisa, più o meno esplic<strong>it</strong>amente, 4 alla teoria del pluralismo1giuri<strong>di</strong>co. 5Dalla considerazione che il rapporto è preor<strong>di</strong>nato ad un fine, <strong>di</strong>scendecome conseguenza che i doveri del soggetto passivo non siano rivolti allasod<strong>di</strong>sfazione <strong>di</strong> un <strong>di</strong>r<strong>it</strong>to, bensì siano intesi all’attuazione del fine caratterizzanteil rapporto. Detto fine non è altro che quello proprio dell’or<strong>di</strong>namento cui il potere<strong>di</strong>sciplinare inerisce. 16Sulla scorta <strong>di</strong> quanto premesso, è dato ricavare che la <strong>di</strong>sciplina è l’hab<strong>it</strong>usdell’osservanza <strong>di</strong> un complesso <strong>di</strong> regole, poste per il conseguimento dei fini <strong>di</strong>una certa ist<strong>it</strong>uzione, od or<strong>di</strong>namento; il potere <strong>di</strong>sciplinare è, dunque, la potestàd’un soggetto d’imporre ad altri l’osservanza <strong>di</strong> dette regole. 17Questo potere si manifesta in due <strong>di</strong>rezioni: quella precettiva e quellapun<strong>it</strong>iva. Il t<strong>it</strong>olare gode della facoltà <strong>di</strong> determinare le regole alle quali debbonoattenersi gli appartenenti all’or<strong>di</strong>namento per il conseguimento dei fini del m<strong>ed</strong>esimo,e può irrogare le sanzioni che conseguono all’infrazione dei doveri contrattinell’entrar a far parte dell’or<strong>di</strong>namento stesso. 18 Le suddette sanzioni sonoriconducibili, <strong>di</strong> regola, a quattro categorie: le sanzioni puramente morali; quelleche comportano la temporanea o defin<strong>it</strong>iva privazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>r<strong>it</strong>ti, con contenutopatrimoniale o meno; quelle che generano un’obbligazione patrimoniale; e, da ultimo,quelle espulsive.Una volta tracciato il quadro, appare, in ogni caso, evidente come ciascunmembro dell’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co statuale non possa essere privato delle libertàpubbliche o dei <strong>di</strong>r<strong>it</strong>ti fondamentali, in nome della sua contemporanea appartenenza__________________11In questo senso G. LANDI, ibidem, p. 21.12Questa teoria prende le mosse da alcune riflessioni del Romano: S. ROMANO, I poteri <strong>di</strong>sciplinaridelle pubbliche amministrazioni, in Giur. It., IV, 1898, 238; ID., Sulla natura dei regolamentidelle Camere parlamentari, in Arch. Giur., 1905, 17.13Si v<strong>ed</strong>a l’articolo 2 della legge n. 280 del 2003.14Il riferimento esplic<strong>it</strong>o a tale teoria è rinvenibile nel Rapporto introduttivo della legge: Attiparlamentari – Camera dei Deputati, XIV legisl., n. 4268, 1.15A tale riguardo, ci permettiamo <strong>di</strong> rinviare a V. FORTI, La justice sportive en Italie : compétencesdu juge sportif et du juge étatique, in Cah. Dr. <strong>Sport</strong>, 2006, n. 6, 24-36.16G. LANDI, Disciplina (<strong>di</strong>r<strong>it</strong>to pubblico), c<strong>it</strong>., pp. 25-27.17G. LANDI, ibi, p. 27.18R. PRELATI, La prestazione sportiva nell’autonomia dei privati, c<strong>it</strong>., p. 323.

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