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Rivista di Diritto ed Economia dello Sport - Rdes.it

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TAR Lazio, Sezione Terza Ter, Sentenza n. 5280/2007 97ai sensi dell’art. 31, I comma, <strong>dello</strong> Statuto della F.I.G.C. e dell’art. 26, II comma,del C.G.S. giu<strong>di</strong>ca, in prima istanza, in or<strong>di</strong>ne ai proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>sciplinari riguardantii <strong>di</strong>rigenti f<strong>ed</strong>erali.Va precisato, anche se tale aspetto, a bene v<strong>ed</strong>ere, travalica ampiamente i lim<strong>it</strong>idella controversia, come la <strong>di</strong>sciplina della connessione non incida sul principiodel giu<strong>di</strong>ce naturale, la cui nozione va enucleata non solo alla stregua delle normesulla competenza generale, ma anche <strong>di</strong> quelle derogatorie, che siano peraltrorispettose della regola della precost<strong>it</strong>uzione dell’organo.In altri termini, ciò che conta è che la competenza sia determinabile sulla base <strong>di</strong>regole vigenti nel <strong>di</strong>es facti.Allo stesso tempo, va evidenziato come tale mo<strong>di</strong>fica della competenza perconnessione non abbia affatto privato il ricorrente <strong>di</strong> un “grado <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio”, attesoche al plesso Commissione <strong>di</strong>sciplinare - C.A.F. è subentrato il plesso C.A.F. -Corte f<strong>ed</strong>erale; in entrambe le ipotesi, trova integrale attuazione la regola del doppiogrado <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio.3. - Con il secondo mezzo <strong>di</strong> gravame viene d<strong>ed</strong>otta la mancata comunicazion<strong>ed</strong>ell’avvio del “proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> giustizia domestica”, aggiungendosi che il ricorrentenon ha avuto notizia della trasmissione degli atti dall’ufficio Indagini alla Procuraf<strong>ed</strong>erale, e neppure della conclusione delle indagini, in violazione <strong>di</strong> quanto prescr<strong>it</strong>todall’art. 28 del C.G.S.Anche tale censura non appare mer<strong>it</strong>evole <strong>di</strong> pos<strong>it</strong>iva valutazione.Ed invero è incontestato che il ricorrente abbia ricevuto l’atto <strong>di</strong> deferimento delProcuratore f<strong>ed</strong>erale del 22/6/06, che cost<strong>it</strong>uisce l’avvio dell’azione <strong>di</strong>sciplinare aconclusione delle indagini compiute dall’Ufficio Indagini, senza che dunque siaravvisabile alcuna violazione dell’art. 28 del C.G.S.Quanto poi alle altre asser<strong>it</strong>e omissioni (che non hanno peraltro precluso al ricorrente<strong>di</strong> conoscere che l’Ufficio Indagini ha ricevuto il materiale probatorio in data 27/9/05 e lo ha poi trasmesso alla Procura f<strong>ed</strong>erale il 6/3/06 : cfr. pagg. 11 - 12 dell’atto<strong>di</strong> ricorso), r<strong>it</strong>iene il Collegio che non sussistono norme f<strong>ed</strong>erali che impongono lacomunicazione della data <strong>di</strong> avvio delle indagini da parte della Procura f<strong>ed</strong>erale.4. - Con il terzo motivo si allega l’assunzione illeg<strong>it</strong>tima e l’uso arb<strong>it</strong>rario delleintercettazioni telefoniche nell’amb<strong>it</strong>o del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare che ha portatoall’adozione delle decisioni impugnate, nella considerazione che solamente unaparte delle intercettazioni <strong>di</strong>sposte dalle Procure della Repubblica <strong>di</strong> Torino e <strong>di</strong>Napoli sia stata acquis<strong>it</strong>a dagli uffici f<strong>ed</strong>erali, con conseguente incompletezza e

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