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Rivista di Diritto ed Economia dello Sport - Rdes.it

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TAR Lazio, Sezione Terza Ter, Sentenza n. 5280/2007 99informata della natura e dell’effettivo avvio del proce<strong>di</strong>mento, e sia posta incon<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> fornire gli apporti r<strong>it</strong>enuti utili in chiave istruttoria e logico -argomentativa (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 30/6/2003, n. 3925).5. - Con il quarto motivo si assume poi l’inidone<strong>it</strong>à delle intercettazioni ad assurgerea prova dell’illec<strong>it</strong>o contestato al ricorrente.La censura è infondata, e va <strong>di</strong>sattesa.E’ opportuno prendere le mosse dalla con<strong>di</strong>visibile valutazione, contenuta nelladecisione della Corte f<strong>ed</strong>erale, e, prima, della C.A.F., secondo cui “le trascrizionidelle intercettazioni telefoniche <strong>ed</strong> ambientali non vengono generalmente in rilievoquali prove in sé degli addeb<strong>it</strong>i rivolti ai defer<strong>it</strong>i, ma come mera circostanza storica- non <strong>di</strong>sconosciuta nella sua esistenza, né nel suo oggetto, né nella sua veri<strong>di</strong>c<strong>it</strong>à,dagli incolpati - suscettibile <strong>di</strong> lettura cr<strong>it</strong>ica, interpretazione logica, collegamentocon altri elementi probatori acquis<strong>it</strong>i, in una parola <strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong> mer<strong>it</strong>o”.E tale metodo è stato segu<strong>it</strong>o anche con riguardo alla posizione del A, comeinequivocabilmente si evince alle pagg. 102 e 103 della decisione della Corte f<strong>ed</strong>erale,ove il contenuto delle interlocuzioni, prima e dopo la part<strong>it</strong>a Lecce - Parma del 29/5/05, intervenute tra il ricorrente <strong>ed</strong> i signori B e M è stato sottoposto a vagliocr<strong>it</strong>ico, e r<strong>it</strong>enuto con<strong>di</strong>visibilmente espressivo <strong>di</strong> un comune intento fraudolento,tale da integrare la fattispecie <strong>di</strong> cui all’art. 6 del C.G.S.Il che è quanto basta a porsi come fondamento <strong>di</strong> una decisione amministrativa,nella prospettiva prec<strong>ed</strong>entemente enucleata, tanto più che vale, in linea generale,il principio della libera utilizzazione degli elementi <strong>di</strong> prova acquis<strong>it</strong>i in processi<strong>di</strong>versi.E, comunque, occorre considerare come anche la giurisprudenza penale, ai <strong>di</strong>versifini, dunque, del giu<strong>di</strong>zio penale, costantemente afferma che nell’interpretazion<strong>ed</strong>ei fatti comunicativi le regole del linguaggio e della comunicazione cost<strong>it</strong>uisconoil cr<strong>it</strong>erio <strong>di</strong> inferenza (premessa maggiore) che, muovendo dal testo dellacomunicazione o comunque dalla struttura del messaggio (premessa minore),consente <strong>di</strong> pervenire alla conclusione interpretativa. Sicchè le valutazioni del giu<strong>di</strong>ce<strong>di</strong> mer<strong>it</strong>o sono censurabili solo quando si fon<strong>di</strong>no su cr<strong>it</strong>eri interpretativi inaccettabili(<strong>di</strong>fetto della giustificazione esterna), ovvero applichino scorrettamente tali cr<strong>it</strong>eri(<strong>di</strong>fetto della giustificazione interna) (in termini Cass. pen., Sez. V, 9/2/2007, n.5699, nonché Cass. pen., Sez. V, 16/2/2000, n. 6350).Nel caso <strong>di</strong> specie, per quanto è dato evincere dagli atti impugnati e dall’ulterior<strong>ed</strong>ocumentazione versata in giu<strong>di</strong>zio, l’interpretazione del significato delleintercettazioni coinvolgenti il sig A è adeguatamente e logicamente motivata, e

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