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COPERTINA 1/2016

QG_2016-2

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Obiettivo 1. Verso il referendum costituzionale<br />

nenti le scelte di finanza pubblica direttamente incidenti<br />

sulle medesime. Una volta conquistata la “lealtà<br />

federale” delle Regioni i pur necessari interventi sul<br />

versante del riparto della funzione legislativa, con un<br />

eventuale riequilibrio verso un centro autenticamente<br />

“repubblicano”, in quanto espressione anche delle<br />

autonomie, sarebbero tutto sommato secondari, poiché<br />

la via politica alla soluzione del conflitto sarebbe<br />

più a portata di mano.<br />

Si è visto che la strada prescelta da chi oggi procede<br />

alla riforma della Costituzione è ben diversa. Il<br />

Senato delle autonomie non sarà, evidentemente, ciò<br />

che sarebbe potuto essere. E tuttavia, come si suol<br />

dire, “non tutto è perduto”. La strutturazione della<br />

nuova Camera Alta è, in parte, ancora una pagina<br />

bianca, e non solo perché non è chiaro quale sarà la<br />

via tramite la quale si darà attuazione all’emendamento<br />

Finocchiaro, poiché sarà necessario ripensare<br />

da capo l’organizzazione interna dell’Assemblea. È<br />

stato detto in dottrina che l’identità del Senato rimane<br />

ancora in gran parte “indecisa”, poiché molto di<br />

ciò che questa istituzione sarà dipenderà dalle scelte<br />

che si faranno tramite il Regolamento di autonomia 64 .<br />

Certo non tutto ciò che sarebbe necessario o quantomeno<br />

auspicabile, è alla portata di questo strumento.<br />

Non vi è dubbio, tuttavia, che se vi fosse la seria<br />

volontà politica di recuperare uno spazio significativo<br />

alle autonomie regionali nel nostro sistema istituzionale,<br />

provando al contempo a dotare davvero il Senato<br />

del ruolo e dell’autorevolezza che quelle che si<br />

candidano ad essere le nuove disposizioni costituzionali<br />

intendono consegnargli, la strada di una adeguata<br />

modulazione del Regolamento interno è l’unica a<br />

disposizione. In tale ottica il Regolamento dovrebbe<br />

provare a far emergere il più possibile nell’ambito<br />

del Senato la rappresentanza territoriale a scapito di<br />

quella politico-partitica, e provare a costituire un saldo<br />

e duraturo legame con il sistema delle conferenze<br />

orizzontali, in modo che la parola del Senato sia<br />

davvero in grado di esprimere il punto di vista delle<br />

autonomie. Solo se sarà così la nuova assemblea di<br />

Palazzo Madama sarà capace di conquistarsi la sua<br />

credibilità. E, se così sarà, questa istituzione magari<br />

riuscirà a ritagliarsi spazi di interlocuzione con la Camera<br />

dei deputati anche maggiori di quelli che suggeriscono<br />

le disposizioni costituzionali.<br />

Non ci si può nascondere, ad ogni modo, che un<br />

simile scenario non è dei più probabili. Varie ragioni<br />

congiurano in senso opposto, quali la presumibile voglia<br />

dei senatori di non veder diminuiti i propri margini<br />

di movimento, la “cattiva stampa” che caratterizza<br />

oggi le autonomie territoriali, e persino la retorica<br />

dell’elezione diretta, che ha condotto all’approvazione<br />

dell’emendamento Finocchiaro e certo spinge contro<br />

il radicarsi delle prassi che qui si auspicano. Tuttavia,<br />

come si sa, la speranza è l’ultima a morire.<br />

64. N. Lupo, La (ancora incerta) natura del nuovo Senato: prevarrà il cleavage politico, territoriale o istituzionale?, cit., 14, secondo cui<br />

il margine di libertà di cui disporrà il nuovo Regolamento potrebbe essere addirittura «disorientante».<br />

Questione Giustizia 2/<strong>2016</strong><br />

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