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Obiettivo 1. Verso il referendum costituzionale<br />
zionalità, per cui una pronuncia processuale di inammissibilità<br />
lascerà del tutto impregiudicato il potere<br />
di rinvio, salvo la possibilità del Capo dello Stato di<br />
valutare a tal fine le ragioni poste alla base di ricorso<br />
delle minoranze parlamentari.<br />
Nel caso di sentenza di infondatezza, il Presidente<br />
potrà rinviare per ragioni ed aspetti diversi rispetto a<br />
quelli esaminati dalla Corte, oltre che per vizi di «merito<br />
costituzionale», mentre parrebbe da escludere in<br />
pratica, anche se certamente non in teoria, la possibilità<br />
di un rinvio per le stesse ragioni giudicate infondate<br />
dalla Corte, che porrebbe il Capo dello Stato in<br />
aperto contrasto con quest’ultima.<br />
Qualora il giudizio preventivo di costituzionalità<br />
si concluda invece con una pronuncia di accoglimento,<br />
sia esso totale o parziale, la legge torna direttamente<br />
alle Camere che l’hanno approvata, non potendo<br />
il Presidente, per le ragioni dette, procedere alla<br />
promulgazione della parte di legge non colpita dalla<br />
incostituzionalità, neppure in caso di accoglimento<br />
parziale.<br />
La legge elettorale, eventualmente riapprovata in<br />
diversa versione dalle Camere ed eventualmente non<br />
impugnata di nuovo davanti alla Corte dalle minoranze<br />
parlamentari, sarà trasmessa al Presidente per la<br />
promulgazione e, in quella sede, quest’ultimo potrà,<br />
tra l’altro, anche verificare se i vizi di incostituzionalità<br />
rilevati, durante il controllo preventivo, dalla Corte<br />
costituzionale, siano stati eliminati nella nuova legge<br />
oppure permangano ancora.<br />
Questione Giustizia 2/<strong>2016</strong><br />
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