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Obiettivo 1. Verso il referendum costituzionale<br />
nuncia favorevole del giudice costituzionale, in sede<br />
di controllo preventivo, potrebbe apportare alla nuova<br />
legge 6 . Ma si tratta di un fattore essenzialmente<br />
politico-istituzionale, che si andrebbe probabilmente<br />
attenuando con il passare del tempo dalla pronuncia,<br />
e che sarebbe inoltre legato all’ampiezza del ventaglio<br />
dei vizi dedotti nella motivazione che la stessa norma<br />
costituzionale impone per il ricorso in sede preventiva.<br />
Laddove cioè si sollevassero questioni inerenti<br />
ad altri vizi non rilevati nella fase suddetta, ovvero si<br />
ponesse la questione prospettandola in modo nuovo,<br />
come potrebbe la Corte optare per l’inammissibilità,<br />
o sentirsi più di tanto legata alla pronuncia resa in<br />
precedenza?<br />
Vi sono però altri profili problematici nel controllo<br />
così costruito: il primo è quello della modalità di<br />
accesso, e anche qui l’innovazione intenderebbe forse<br />
superare le dispute sul sostanziale aggiramento dei limiti<br />
previsti dalla legislazione attuale in occasione del<br />
procedimento che ha dato origine alla sent. n.1/14, allorché<br />
si parlò da alcuni commentatori di una sorta di<br />
fictio litis apprestata onde aprire le porte della Corte,<br />
introduttiva di una modalità di accesso surrettizia,<br />
ulteriore rispetto a quelle consentite dalla legge n. 87<br />
del 1953, e in sé discutibile seppur meritoriamente<br />
rivolta al superamento di una delle “zone d’ombra”<br />
del giudizio costituzionale 7 . Non è qui il caso di entrare<br />
nei complessi profili legati, in quella fattispecie,<br />
alla distinzione tra il petitum del processo principale<br />
e quello del processo costituzionale, al fine di valutare<br />
la complessiva ammissibilità dell’azione di accertamento<br />
della portata del diritto di voto sottesa alla<br />
questione proposta al giudice costituzionale dal giudice<br />
rimettente (nella fattispecie, la Corte di cassazione)<br />
8 . Ciò che interessa ai fini del nostro discorso è il<br />
fatto che, non essendo il controllo di costituzionalità,<br />
in questo ambito specifico, normativamente escluso<br />
dopo l’entrata in vigore della legge (nonostante questa<br />
sia stata valutata positivamente in via preventiva<br />
dalla Corte), anche i problemi inerenti al modo di<br />
accesso, almeno per quest’ultima ipotesi, rimangono<br />
intatti. Dunque una “zona franca” in materia, almeno<br />
per chi non voglia ammettere la sostanziale legittimità<br />
del modo seguito per il procedimento che ha originato<br />
la sentenza n.1/14 9 , rimane.<br />
Vi è poi un’altra perplessità, più sistematica.<br />
Uno dei dubbi di fondo sull’introduzione di questa<br />
nuova competenza della Corte è ovviamente quello<br />
inerente al nuovo ruolo che tale organo assumerebbe<br />
partecipando, in caso di pronuncia in via preventiva,<br />
alla formazione di queste leggi 10 . La riforma<br />
invero costruisce il ricorso come eventuale, ossia<br />
come strumento riconosciuto in sostanza a gruppi di<br />
minoranza per tentare di arrestare l’iter conclusivo<br />
della legge elettorale, rilevandone l’incostituzionalità:<br />
ma ciò coinvolge ancor di più la Corte nella dinamica<br />
contingente della decisione politica sul meccanismo<br />
elettorale, ossia su scelte legislative che sono<br />
di fatto uno dei pilastri dell’intero sistema politico.<br />
Non solo, in altre parole, la si costringe a intervenire<br />
6. In più, si aprono una serie di problemi ulteriori, al momento difficilmente individuabili: per esempio, cosa accadrebbe se la Corte ravvisasse<br />
solo una illegittimità parziale nella legge giudicata in via preventiva? In Francia, l’art.23 della citata Ordonnance n.58-1067 prevede<br />
che in tal caso il Presidente possa scegliere se promulgare la parte non toccata dal Conseil oppure chiedere una nuova deliberazione al<br />
Parlamento: ma qui per ora il punto resta oscuro. Sul ddl di revisione ancora nel corso dell’iter approvativo, si vedano i commenti di F. Dal<br />
Canto, Corte costituzionale e giudizio preventivo sulle leggi elettorali, in www.gruppodipisa.it; S. Catalano, Prime riflessioni sul controllo<br />
preventivo sulle leggi elettorali inserito nella proposta di revisione costituzionale all’esame del Parlamento, in www.forumcostituzionale.<br />
it (23.5.2015); si veda anche A. Rauti, Il giudizio preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali di Camera e Senato, in www.federalismi.it,<br />
n.6/<strong>2016</strong>, che ben rileva altri problemi relativi al rapporto tra giudizio preventivo ed esercizio dei poteri di rinvio e di promulgazione<br />
del Presidente della Repubblica (ivi, pp. 9 ss.).<br />
7. Si vedano, tra molti, i commenti di A. Anzon Demmig, Accesso al giudizio di costituzionalità e intervento “creativo” della Corte costituzionale,<br />
in www.rivistaaic.it, n.1/2014; E. Olivito, Fictio litis e sindacato di costituzionalità della legge elettorale. Può una finzione<br />
processuale aprire un varco nelle zone d’ombra della giustizia costituzionale?, in www.costituzionalismo.it, 2/2013. Sulle “zone d’ombra”<br />
(o “franche”) del giudizio costituzionale si vedano i volumi Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, Giappichelli,<br />
Torino, 2007, a cura di R. Balduzzi e P. Costanzo; R. Pinardi, Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sui conflitti di attribuzione<br />
e sull’ammissibilità del referendum abrogativo, Giappichelli, Torino 2007; di recente sul tema, A. Ruggeri, Confessioni religiose e<br />
intese tra iurisdictio e gubernaculum, ovverosia l’abnorme dilatazione delle decisioni politiche non giustiziabili (a prima lettura di Corte<br />
cost. n. 52 del <strong>2016</strong>), in www.federalismi.it, n.7/<strong>2016</strong>.<br />
8. Sul punto si veda però, con perspicua analisi, G. Serges, op.cit., pp. 157 ss.<br />
9. Per una opinione positiva in merito, sia però consentito il rinvio a F. Rimoli, in Dibattito, cit., pp. 684 ss.<br />
10. Peraltro, il 12 marzo 2015, a margine dell’annuale relazione sull’attività della Corte, anche l’allora Presidente Alessandro Criscuolo<br />
espresse le sue perplessità sull’opportunità di introdurre un controllo preventivo sulle leggi elettorali, affermando che un giudizio siffatto<br />
«tradisce il ruolo della Corte» e «le affida un compito che non le spetta, perché la Corte giudica sulle leggi approvate», e che dunque «questa<br />
sarebbe una sorta di consulenza preventiva», forse «non opportuna»; sul punto si veda www.repubblica.it/politica/2015/03/12/news/<br />
legge_elettorale_criscuolo-109352278.<br />
Questione Giustizia 2/<strong>2016</strong><br />
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