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COPERTINA 1/2016

QG_2016-2

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Obiettivo 1. Verso il referendum costituzionale<br />

nuncia favorevole del giudice costituzionale, in sede<br />

di controllo preventivo, potrebbe apportare alla nuova<br />

legge 6 . Ma si tratta di un fattore essenzialmente<br />

politico-istituzionale, che si andrebbe probabilmente<br />

attenuando con il passare del tempo dalla pronuncia,<br />

e che sarebbe inoltre legato all’ampiezza del ventaglio<br />

dei vizi dedotti nella motivazione che la stessa norma<br />

costituzionale impone per il ricorso in sede preventiva.<br />

Laddove cioè si sollevassero questioni inerenti<br />

ad altri vizi non rilevati nella fase suddetta, ovvero si<br />

ponesse la questione prospettandola in modo nuovo,<br />

come potrebbe la Corte optare per l’inammissibilità,<br />

o sentirsi più di tanto legata alla pronuncia resa in<br />

precedenza?<br />

Vi sono però altri profili problematici nel controllo<br />

così costruito: il primo è quello della modalità di<br />

accesso, e anche qui l’innovazione intenderebbe forse<br />

superare le dispute sul sostanziale aggiramento dei limiti<br />

previsti dalla legislazione attuale in occasione del<br />

procedimento che ha dato origine alla sent. n.1/14, allorché<br />

si parlò da alcuni commentatori di una sorta di<br />

fictio litis apprestata onde aprire le porte della Corte,<br />

introduttiva di una modalità di accesso surrettizia,<br />

ulteriore rispetto a quelle consentite dalla legge n. 87<br />

del 1953, e in sé discutibile seppur meritoriamente<br />

rivolta al superamento di una delle “zone d’ombra”<br />

del giudizio costituzionale 7 . Non è qui il caso di entrare<br />

nei complessi profili legati, in quella fattispecie,<br />

alla distinzione tra il petitum del processo principale<br />

e quello del processo costituzionale, al fine di valutare<br />

la complessiva ammissibilità dell’azione di accertamento<br />

della portata del diritto di voto sottesa alla<br />

questione proposta al giudice costituzionale dal giudice<br />

rimettente (nella fattispecie, la Corte di cassazione)<br />

8 . Ciò che interessa ai fini del nostro discorso è il<br />

fatto che, non essendo il controllo di costituzionalità,<br />

in questo ambito specifico, normativamente escluso<br />

dopo l’entrata in vigore della legge (nonostante questa<br />

sia stata valutata positivamente in via preventiva<br />

dalla Corte), anche i problemi inerenti al modo di<br />

accesso, almeno per quest’ultima ipotesi, rimangono<br />

intatti. Dunque una “zona franca” in materia, almeno<br />

per chi non voglia ammettere la sostanziale legittimità<br />

del modo seguito per il procedimento che ha originato<br />

la sentenza n.1/14 9 , rimane.<br />

Vi è poi un’altra perplessità, più sistematica.<br />

Uno dei dubbi di fondo sull’introduzione di questa<br />

nuova competenza della Corte è ovviamente quello<br />

inerente al nuovo ruolo che tale organo assumerebbe<br />

partecipando, in caso di pronuncia in via preventiva,<br />

alla formazione di queste leggi 10 . La riforma<br />

invero costruisce il ricorso come eventuale, ossia<br />

come strumento riconosciuto in sostanza a gruppi di<br />

minoranza per tentare di arrestare l’iter conclusivo<br />

della legge elettorale, rilevandone l’incostituzionalità:<br />

ma ciò coinvolge ancor di più la Corte nella dinamica<br />

contingente della decisione politica sul meccanismo<br />

elettorale, ossia su scelte legislative che sono<br />

di fatto uno dei pilastri dell’intero sistema politico.<br />

Non solo, in altre parole, la si costringe a intervenire<br />

6. In più, si aprono una serie di problemi ulteriori, al momento difficilmente individuabili: per esempio, cosa accadrebbe se la Corte ravvisasse<br />

solo una illegittimità parziale nella legge giudicata in via preventiva? In Francia, l’art.23 della citata Ordonnance n.58-1067 prevede<br />

che in tal caso il Presidente possa scegliere se promulgare la parte non toccata dal Conseil oppure chiedere una nuova deliberazione al<br />

Parlamento: ma qui per ora il punto resta oscuro. Sul ddl di revisione ancora nel corso dell’iter approvativo, si vedano i commenti di F. Dal<br />

Canto, Corte costituzionale e giudizio preventivo sulle leggi elettorali, in www.gruppodipisa.it; S. Catalano, Prime riflessioni sul controllo<br />

preventivo sulle leggi elettorali inserito nella proposta di revisione costituzionale all’esame del Parlamento, in www.forumcostituzionale.<br />

it (23.5.2015); si veda anche A. Rauti, Il giudizio preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali di Camera e Senato, in www.federalismi.it,<br />

n.6/<strong>2016</strong>, che ben rileva altri problemi relativi al rapporto tra giudizio preventivo ed esercizio dei poteri di rinvio e di promulgazione<br />

del Presidente della Repubblica (ivi, pp. 9 ss.).<br />

7. Si vedano, tra molti, i commenti di A. Anzon Demmig, Accesso al giudizio di costituzionalità e intervento “creativo” della Corte costituzionale,<br />

in www.rivistaaic.it, n.1/2014; E. Olivito, Fictio litis e sindacato di costituzionalità della legge elettorale. Può una finzione<br />

processuale aprire un varco nelle zone d’ombra della giustizia costituzionale?, in www.costituzionalismo.it, 2/2013. Sulle “zone d’ombra”<br />

(o “franche”) del giudizio costituzionale si vedano i volumi Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, Giappichelli,<br />

Torino, 2007, a cura di R. Balduzzi e P. Costanzo; R. Pinardi, Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sui conflitti di attribuzione<br />

e sull’ammissibilità del referendum abrogativo, Giappichelli, Torino 2007; di recente sul tema, A. Ruggeri, Confessioni religiose e<br />

intese tra iurisdictio e gubernaculum, ovverosia l’abnorme dilatazione delle decisioni politiche non giustiziabili (a prima lettura di Corte<br />

cost. n. 52 del <strong>2016</strong>), in www.federalismi.it, n.7/<strong>2016</strong>.<br />

8. Sul punto si veda però, con perspicua analisi, G. Serges, op.cit., pp. 157 ss.<br />

9. Per una opinione positiva in merito, sia però consentito il rinvio a F. Rimoli, in Dibattito, cit., pp. 684 ss.<br />

10. Peraltro, il 12 marzo 2015, a margine dell’annuale relazione sull’attività della Corte, anche l’allora Presidente Alessandro Criscuolo<br />

espresse le sue perplessità sull’opportunità di introdurre un controllo preventivo sulle leggi elettorali, affermando che un giudizio siffatto<br />

«tradisce il ruolo della Corte» e «le affida un compito che non le spetta, perché la Corte giudica sulle leggi approvate», e che dunque «questa<br />

sarebbe una sorta di consulenza preventiva», forse «non opportuna»; sul punto si veda www.repubblica.it/politica/2015/03/12/news/<br />

legge_elettorale_criscuolo-109352278.<br />

Questione Giustizia 2/<strong>2016</strong><br />

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