19.07.2016 Views

COPERTINA 1/2016

QG_2016-2

QG_2016-2

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Obiettivo 1. Verso il referendum costituzionale<br />

ben individuabile, tale esigenza sarebbe stata pienamente<br />

soddisfatta. In mancanza, dovrebbero provvedere<br />

– pur nel silenzio della legge – ad “articolare”<br />

la domanda in più quesiti, sottoposti a voti distinti,<br />

i promotori del referendum o l’Ufficio Centrale per<br />

il referendum presso la Corte di cassazione, e se del<br />

caso la Corte costituzionale (adita in via incidentale<br />

dallo stesso Ufficio, o da promotori del referendum in<br />

sede di conflitto fra poteri).<br />

Una riforma costituzionale<br />

di maggioranza<br />

Va anche sottolineato che questa è solo la terza<br />

volta che una legge di revisione della Costituzione<br />

viene sottoposta a referendum, dopo il caso della riforma<br />

del titolo V, varata da una stretta maggioranza<br />

assoluta (di centro sinistra) nel 2001, e avallata dal<br />

referendum del 7 ottobre 2001, che vide una scarsa<br />

partecipazione (votò il 34,10% degli aventi di diritto,<br />

e di questi approvarono la legge il 64,20%, vale a<br />

dire meno del 22% degli elettori), e dopo quello della<br />

riforma del 2005, varata dalla allora maggioranza di<br />

centro destra, e bocciata dal referendum del 25-26<br />

giugno 2006, cui partecipò il 52,46% degli elettori, il<br />

61,29 % dei quali si espressero negativamente.<br />

In tutti i casi precedenti e successivi le leggi di<br />

revisione furono approvate dalle due Camere con la<br />

maggioranza dei due terzi in seconda deliberazione e<br />

quindi, secondo l’art. 138 Cost., non furono soggette<br />

a referendum confermativo.<br />

La saggia previsione costituzionale di un’approvazione<br />

– come “prima scelta” – delle modifiche con<br />

una maggioranza particolarmente ampia vale a fare<br />

della revisione costituzionale un’eventualità normalmente<br />

connessa a un largo accordo parlamentare,<br />

così confermando e consolidando il carattere di “terreno<br />

comune” fra le diverse forze politiche proprio<br />

della Costituzione. Ciò avrebbe dovuto indurre, nella<br />

presente legislatura, inauguratasi con una maggioranza<br />

molto ampia (di larga coalizione) che si propose<br />

fra l’altro di affrontare il tema delle riforme costituzionali,<br />

ad abbandonare questo proposito, e rinviarlo<br />

ad un futuro diverso, quando le condizioni del largo<br />

consenso sono venute meno: tanto più che la stretta<br />

maggioranza assoluta che ha approvato la legge con il<br />

voto finale delle due Camere era il frutto di una legge<br />

elettorale (quella del 2005) che all’inizio del 2014 è<br />

stata riconosciuta incostituzionale dalla Corte (sent.<br />

n. 1 del 2014) proprio, fra l’altro, per la eccessiva distorsione<br />

della rappresentanza proporzionale che<br />

essa induceva.<br />

All’inizio della legislatura si era proposto di affidare<br />

comunque l’esame delle riforme, in sede referente,<br />

a un comitato parlamentare formato tenendo conto<br />

dei voti, e non solo dei seggi ottenuti dalle diverse<br />

forze politiche (nell’intento di perseguire la massima<br />

rappresentatività nel processo), e di ammettere, su<br />

richiesta, il referendum confermativo quale che fosse<br />

la maggioranza raggiunta nelle Camere. In seguito,<br />

venuta meno la maggioranza di larga coalizione, si è<br />

tornati al procedimento previsto dall’art. 138 Cost., e<br />

la maggioranza (solo assoluta) che poi ha approvato<br />

la legge è stata proprio quella “distorta” dagli effetti<br />

della legge elettorale.<br />

Si capisce che a questo punto il Governo (che<br />

irritualmente – dato il carattere costituzionale della<br />

materia – si è assunto non solo l’iniziativa, ma la<br />

guida del procedimento parlamentare), abbia teso a<br />

rivendicare la riforma come un “proprio” risultato,<br />

sul quale chiedere un consenso degli elettori che lo<br />

legittimi definitivamente, quasi ponendo una sorta di<br />

impropria “questione di fiducia” davanti al Paese. Ma<br />

non si tratta certo di un modo corretto di affrontare<br />

i problemi costituzionali. Da ultimo, lo stesso presidente<br />

del Consiglio ha fatto una qualche marcia indietro<br />

a questo riguardo, ammettendo che si vota su<br />

quel testo e non sul Governo: ma il danno è ormai fatto,<br />

e in ogni caso la vicenda non potrà non produrre –<br />

specialmente se la riforma passerà – un effetto di indebolimento<br />

del ruolo della Costituzione come carta<br />

e “casa” comune degli italiani, al di là delle divisioni<br />

politiche. Il nostro Paese non ne avrebbe davvero bisogno,<br />

posto che il comune riferimento costituzionale<br />

è uno dei pochissimi elementi capaci ancora di esprimere<br />

l’unità del Paese.<br />

Ragioni e “non ragioni”<br />

della riforma<br />

Se il metodo seguito nell’impresa riformatrice appare<br />

meritevole di critica, anche il merito delle riforme<br />

deliberate lascia perplessi.<br />

Un cambiamento delle norme costituzionali richiederebbe<br />

anzitutto di identificare correttamente<br />

gli inconvenienti che l’attuale normativa presenterebbe<br />

e gli obiettivi di miglioramento che si intendono<br />

perseguire, e poi di valutare l’idoneità, a tal fine, degli<br />

strumenti apprestati.<br />

Sgombriamo intanto il campo dalla tesi secondo<br />

cui il nostro attuale sistema costituzionale sarebbe<br />

caratterizzato da un eccesso di poteri di veto e da una<br />

carenza di poteri di decisione (donde l’esigenza di<br />

muovere verso un sistema più “decisionista”); e secondo<br />

cui ciò sarebbe stato storicamente dovuto (nel<br />

1947) al timore di ritorni di autoritarismo e all’intento<br />

di limitare il potere di un partito “anti-sistema” (il<br />

partito comunista) che si temeva potesse ottenere la<br />

maggioranza elettorale. Semplicemente questo non è<br />

vero.<br />

Questione Giustizia 2/<strong>2016</strong><br />

17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!