17.08.2015 Views

GEOMETRA

GEOMETRA - COLLEGIO GEOMETRI di GORIZIA

GEOMETRA - COLLEGIO GEOMETRI di GORIZIA

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

dimensione <strong>GEOMETRA</strong>ri, etc.) coinvolge tra gli attori anche ilprogettista e il direttore dei lavori;• costoro, in qualità di responsabili deilavori, dovranno svolgere la propria attivitàin una logica di maggiore governodei lavori, con compiti di organizzazionee sovrintendenza riferiti ancheall’operato di altri soggetti (quali i coordinatori,le imprese, etc.) oltre ad assolveredirettamente ad alcuni compitiposti specificamente in capo al committenteo responsabile dei lavori;• ricordiamo che tra gli obblighi in capoal responsabile possono esservi tuttiquelli elencati al Capo IV, art. 90del nuovo T.U.S.L. e tra questi evidenziamola nuova valutazione di idoneitàtecnica delle imprese e dei lavoratoriautonomi, ai sensi del comma 9,lettera a);• ora più che mai la delega al responsabiledei lavori dovrà essere formalizzataper iscritto ed essere espressamente accettata,e dovrà specificare gli adempimentidelegati e quelli esclusi. Riteniamoinsufficiente per ambedue le parti(delegante e delegato) la sola individuazionedel responsabile nella notificapreliminare di cui all’art. 99;• ricordiamo ancora che il quadro sopradescritto è relativo al settore dei lavoriprivati; in ambito di opere pubblichee coerentemente con il Codice degliappalti (D.Lgs. 163/2006 s.m.) il giàcitato art. 89 afferma che: “il responsabiledei lavori è il responsabile unicodel procedimento”.Da un certo punto di vista, queste modifichenon appaiono importantissime,ma sotto l’aspetto legale si colgono invecevariazioni epocali, non nelle disposizionispecifiche e puntuali sulle singolesituazioni di rischio e relative misuredi prevenzione, quanto nel quadro gegliincaricati della progettazione e delladirezione dei lavori, che in precedenzapotevano dedicare minore attenzionealle problematiche gestionali propriedella sicurezza, seguite in modo più direttoda altre figure, sono ora maggiormentecoinvolte.Ritornando all’art. 89 del T.U.S.L., meritaosservare che la lettura della Leggenon pare escludere una interpretazionemeno “cogente” dell’attribuzione dell’incaricodi responsabile dei lavori al progettistaed al direttore dei lavori.Difatti, si potrebbe intendere che (comegià in precedenza) il committenteabbia la facoltà, ma non l’obbligo, di incaricareun responsabile dei lavori. Qualoraegli intenda avvalersi di questa facoltà,allora deve attenersi a quanto delineatodall’art. 89, c. 1, lett. e), individuandoobbligatoriamente il responsabilenel progettista o nel direttore deilavori, a seconda delle fasi.In definitiva è possibile già oggi trarrealcune importanti conclusioni:• il quadro normativo relativo alla sicurezzacantieri si è fatto più complessoe oltre alle figure già direttamenteinteressate (committente, coordinato-6/200814

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!