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4 IL SEGRETO DELL'INQUISIZIONE, I SEGRETI DELLA REPUBBLICA

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sottoponevano più spesso alla penitenza, ovvero le feste comandate, e più in particolare il<br />

periodo pasquale. Certo, naturalmente, vi poterono essere anche utilizzi indulgenti e cauti di<br />

tali mezzi; ed alcuni prelati e religiosi, a loro discrezione, poterono decidere di rinunciare del<br />

tutto a innescare cause giudiziarie, risolvendo casi di dissenso religioso con una semplice<br />

assoluzione sacramentale, ed offrendo quindi ai peccatori-imputati un modo più facile e<br />

indolore per pentirsi. Una strategia del genere fu ad esempio adottata dai vescovi Giovan<br />

Matteo Giberti o Giovanni Morone nelle loro diocesi 177 ; oppure, più in generale, dai gesuiti<br />

che, forti delle loro concessioni e privilegi, preferirono gestire le materie anche più gravi in<br />

maniera “morbida” e consolatoria 178 . Ciò non toglie, tuttavia, che la confessione stesse<br />

diventando qualcosa di più e di diverso da un semplice sacramento. E che l’incontro tra essa<br />

ed i tribunali ecclesiastici, in primo luogo l’Inquisizione, tendesse a convertirla a criteri<br />

stringenti di eliminazione del presunto danno sociale. Non per niente Giulio III, grazie a due<br />

brevi emanati a breve distanza di tempo nella primavera del 1550, in concomitanza di un<br />

giubileo da lui proclamato, ed intitolati rispettivamente Cum meditatio cordis nostri e Illius<br />

qui misericors, ribadì e conferì per la prima volta un carattere universale alla procedura del<br />

tempus gratiae 179 , secondo la quale i giudici di fede, in quanto detentori del diritto di riserva,<br />

concedevano un periodo agli eretici ed ai possessori di libri proibiti per auto-denunciarsi e<br />

denunziare i propri complici. In cambio essi avrebbero potuto godere di sconti di pena, ed in<br />

particolare di un’assoluzione in utroque foro, che cioè, pur comportando la schedatura<br />

giudiziaria del delatore per punirlo in caso di un secondo reato, avrebbe cancellato per il<br />

momento sia il suo peccato sia, soprattutto, ogni pendenza penale 180 . Ciononostante subito<br />

dopo, in maniera complementare, sarebbe scattato il “tempo di giustizia” nel quale i delegati<br />

papali, grazie alle denunzie accumulate, avrebbero istruito processi formali. E stavolta, per<br />

ottenere l’assoluzione dalla scomunica, sarebbe stata necessaria un’abiura pubblica 181 , che per<br />

un uomo del tempo comportava l’infamia e la perdita dell’onore, cui sarebbero seguite altre<br />

misure di carattere aggiuntivo. Nel migliore dei casi, cicli di penitenze, e/o il carcere, o la<br />

galera. E addirittura la morte, tramite rogo o decapitazione, per gli impenitenti, cioè coloro<br />

177 Brambilla, pp. 368-369, 399. Più in particolare A. Prosperi, Tra Evangelismo e Controriforma. G. M. Giberti<br />

(1495-1543), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1969; Firpo, Inquisizione romana e Controriforma, cit., pp.<br />

225 e sgg.<br />

178 Il privilegio dei gesuiti di assolvere anche i casi riservati, compresi quelli di eresia e detenzione di libri<br />

proibiti, fu confermato nel 1559, ma poi revocato nel 1587; Prosperi, pp. 485-509; Brambilla, pp. 475-483.<br />

179 A. Errera, Il tempus gratiae. I domenicani e il processo inquisitoriale, in The Dominicans and the Medieval<br />

Inquisition. Acts of the first International Seminar of the Dominicans and the Inquisition, Roma, 23-25 February<br />

2002, edited by Wolfram OP, Institutum Historicum Fratrum Praedicatorum, Romae, 2004, pp. 665-680.<br />

180 Brambilla, pp. 383-385; Eadem, La giustizia intollerante, cit., pp. 70-71; Del Col, p. 319.<br />

181 Ne esistevano tre tipi, correlati al grado di certezza dei giudici dell’avvenuta eresia: de levi, de veementi<br />

suspicione, oppure de formali. In linea di massima, comunque, l’ultima valutazione processuale era riservata per<br />

gli eretici in senso stretto, mentre le altre per delitti contro la fede di minore gravità; in G. Romeo, L’Inquisizione<br />

nell’Italia moderna, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 43-44.<br />

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