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4 IL SEGRETO DELL'INQUISIZIONE, I SEGRETI DELLA REPUBBLICA

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primo cardinale inquisitore maggiore, con la commissione di coordinare una rete poliziesca<br />

che, di lì a qualche decennio, sarebbe giunta a comprendere circa quaranta sedi locali in Italia,<br />

più cinque oltralpe 190 . E, soprattutto, ne ampliò a dismisura la giurisdizione, comprendendovi<br />

in linea di principio anche i bestemmiatori (17 ottobre 1555), i giudaizzanti (30 aprile 1556), i<br />

rei di sodomia (25 novembre 1557), i simoniaci (24 marzo 1558), e i celebranti senza<br />

ordinazione (16 febbraio 1559) 191 . Sulla stessa via, egli prescrisse la pena capitale immediata<br />

per i colpevoli di eresie considerate particolarmente gravi, che concernevano<br />

l'antitrinitarismo, oppure la negazione della natura divina di Cristo o della verginità di Maria,<br />

disattendendo la tradizione del perdono per gli eretici abiurati, e creando un precedente che<br />

avrebbe potuto inasprire anche gravemente l’azione dell’Inquisizione. Per fortuna, però, il<br />

metodo generale del tribunale si sarebbe per lo più attenuto alla procedura precedente 192 .<br />

In materia di censura libraria, dopo il decreto prematuro del 1543, che assegnava alla<br />

congregazione tale competenza 193 , e, soprattutto, dopo l'esperienza di alcuni indici locali,<br />

primi tra tutti il catalogo veneziano del 1549 e le liste pubblicate nel 1554 a Milano e<br />

Venezia, avversate dalle autorità secolari cittadine 194 , la personalità del Carafa ispirò il primo<br />

Indice universale romano, destinato a risultare quello più severo entrato in vigore, nonchè<br />

l'unico ad essere affidato esclusivamente al Sant'uffizio nella storia della Chiesa. Esso venne<br />

promulgato il 30 dicembre 1558 e proibì più di novecento testi, individuati soprattutto tramite<br />

alcune categorie generali. Quelli composti da autori vietati in toto, in quanto eretici; quelli<br />

anonimi o sprovvisti di indicazioni tipografiche o di permesso ecclesiastico; o ancora<br />

concernenti chiromanzia, negromazia e magia. In più erano aggiunte due liste. La prima<br />

concernente sessantuno editori vietati; l’altra quarantacinque libri di argomento biblico,<br />

corrispondenti a diverse edizioni, o comunque compendi, perifrasi, commenti delle Sacre<br />

Scritture, ed in particolare del Nuovo Testamento, tutti egualmente messi al bando 195 .<br />

190 Alla fine del Seicento, a pieno regime, i delegati che rispondevano alla congregazione centrale nella penisola<br />

erano comunque quarantasette. Inoltre, fuori d’Italia, erano insediati inquisitori a Malta, a Colonia, in Germania,<br />

a Besançon, nella Franca Contea, e, infine, a Tolosa e Carcassonne, in Francia, in Ibidem, pp. 742-745.<br />

191 Prosperi, p. 140.<br />

192 Ibidem, p. 141. Alla norma del Carafa, tuttavia, vanno verosimilmente imputate le esecuzioni immediate di<br />

quattro presunte streghe, nel maggio 1559. Esse avvennero non a caso a Bologna, all'interno dello Stato della<br />

Chiesa, dove, nonostante la tradizione di autonomia cittadina locale, il potere papale poteva agire con meno freni<br />

rispetto a quanto accadeva altrove: cfr. G. Dall'Olio, Tribunali vescovili, Inquisizione romana e stregoneria. I<br />

processi bolognesi del 1559, in Il piacere del testo. Saggi e studi per Albano Biondi, a cura di A. Prosperi,<br />

Roma, Bulzoni, 2 voll., I (1999), pp, 63-83, in part. pp. 81-83.<br />

193 Romeo, L'Inquisizione nell'Italia moderna, cit., p. 16.<br />

194 De Bujanda, III, pp. 41-55, dove si trova un sintetico commento, e pp. 383-439, per vedere le singole opere<br />

incluse nelle due liste.<br />

195 Del Col, p. 405; De Bujanda, VIII, pp. 261-707. In precedenza, nel 1557, era stata approntata una prima<br />

versione, che tuttavia, non ricevendo l'avallo papale, circolò solo negli ambienti della Curia: Ibidem, pp. 31-33,<br />

109-113.<br />

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