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Piccolo dizionario postmoderno Figure e ... - Maconi, Antonio

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B<br />

Babele<br />

Ballatoio<br />

Benedizione<br />

Bertinotti il rifondatore<br />

Bobbio<br />

Babele<br />

L’utopia della società multiculturale.<br />

Alle differenze culturali corrispondono istituzioni giuridiche diverse. La scienza giuridica,<br />

infatti, discende dalla cultura dei popoli. Ad esempio: dall’incontro della filosofia greca con<br />

la tradizione romana e con la fede cristiana deriva la giurisprudenza di Giustiniano; dalla<br />

cultura longobarda l’editto di Rotari. La dignità del diritto indica la statura della civiltà che<br />

lo ha prodotto. Nel corso della storia, i grandi filosofi del diritto, da Protagora a Platone, da<br />

Hobbes a Vico, da Kant a Rosmini, da Hegel a Gentile, da Marx alla Arendt, da Del<br />

Vecchio a De Tejada, si sono divisi ed hanno polemizzato su tutto, non su questo<br />

principio – il diritto è lo specchio della cultura nazionale - che sembra estratto dalla<br />

proverbiale acqua fresca. Per tutti, ma non per gli anarchici che si nascondono sotto l’ala<br />

protettiva del buonismo.<br />

Le scuole della filosofia del diritto si distinguono in contrattualistiche e giusnaturalistiche,<br />

positivistiche e utilitaristiche, materialistiche e personalistiche, ma nessuna scuola ha<br />

pensato di separare il diritto dalla sua fonte culturale. Nel passato recente, professori<br />

italiani, fortemente indiziati di pensieri scorretti, dichiaravano che l’apprezzamento della<br />

civiltà italiana si alimenta leggendo le formule grottesche contenute nell’editto di Rotari.<br />

Professori tedeschi di più larghe vedute, affermavano, invece, la superiorità della schietta<br />

giurisprudenza nordica su quello (babilonese, secondo Arthur Rosemberg) di Roma. In<br />

questa fase storica non si sa bene da che parte convenga schierarsi. Non tira aria buona.<br />

Nel regno del pensiero debole come in quello della psicoanalisi hillmaniana è imprudente<br />

proclamare che l’essere è. Figuriamo se è possibile parlare di primato civile! Ultimamente<br />

l’astensione dal giudizio di valore è diventata obbligatoria. Ma il più soave ed ecumenico<br />

rispetto di fronte all’editto di Rotari (o alle elucubrazioni giuridiche di Carl Schmitt o di<br />

Jacob Taubes) non abolisce la diversità. La disputa intorno al valore della cultura è<br />

nuovamente aperta, ma non si afferma ancora l’opportunità di sdoppiare il diritto. Pertanto<br />

l’opinione che afferma la diversità della giurisprudenza è guardata con sospetto ma<br />

ancora tollerata.<br />

Ora dire che Rotari non è Giustiniano significa riconoscere che la cultura romana non è<br />

identica alla cultura dei longobardi. Un giorno radioso un Cacciari (o un Vattimo?)<br />

dimostrerà che Rotari e Giustiniano affermavano princìpi identici. Anche di Stalin, di Hitler<br />

e di Teresa di Calcutta si potrà predicare l’uguaglianza di pensiero. In futuro, se il<br />

pensiero filosofico rimarrà ancorato alle debolezze postmoderne. Per il momento hanno<br />

ancora diritto di parola coloro che affermano o ammettono la differenza. E ammessa la<br />

differenza non si può negare che non è facile la combinazione delle diverse culture<br />

giuridiche. La storia insegna che nella convivenza di due popoli – l’italiano fedele alla<br />

cultura romana, il longobardo fedele alla cultura della steppa – non tutto filava liscio.

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