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PDF, 987 KB - La Privata Repubblica

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Tale udienza, come le successive del 29/9/00, 16/10/00 e 20/10/00 esaurivano le<br />

richieste di prove delle difese nonchè le controdeduzioni reciproche delle parti ed il<br />

Tribunale riservava la propria decisione, rinviando all’udienza del 17/11/00, data in cui<br />

veniva pubblicata la relativa ordinanza di ammissione prove.<br />

Affrontata e respinta la ormai abituale richiesta di revoca anche di tale ordinanza, la<br />

pubblica accusa procedeva nel corso della stessa udienza alla formulazione di<br />

contestazioni supplettive precisando i capi di imputazione concernenti i fatti corruttivi<br />

nei termini di cui in rubrica; a tale iniziativa faceva seguito la richiesta di termine delle<br />

difese.<br />

Il Tribunale valutava congruo il termine di gg. 40, tenuto conto anche delle necessarie<br />

notifiche agli imputati contumaci e rinviava all’udienza dell’8/1/01, che non poteva<br />

essere celebrata per impedimento della difesa Verde.<br />

A seguito delle contestazioni suppletive si ponevano questioni specifiche in merito alla<br />

stessa ammissibilità delle medesime, in limine della fase della istruttoria dibattimentale,<br />

valutata la quale positivamente da parte del Tribunale, si dava corso alle rinnovabili<br />

conseguenti questioni preliminari, nonché alle nuove richieste di prove, la cui<br />

trattazione e decisione occupava complessivamente n. 4 udienze fino al 5/2/01.<br />

In tale udienza o il Tribunale disponeva procedersi all’istruttoria dibattimentale la quale<br />

effettivamente aveva inizio il 5/3/01, non essendosi potuta celebrare l’udienza del<br />

16/2/01 per assoluta impossibilità a comparire dell’imputato Squillante.<br />

L’espletamento dell’istruttoria dibattimentale, particolarmente complessa per il numero<br />

dei testi, per l’oggetto e la natura delle testimonianze medesime, per le numerose<br />

eccezioni e questioni , anche di incostituzionalità via via sollevate dalle difese, nonché<br />

per le questioni poste a seguito della sentenza Corte Costituzionale 4 luglio 2001 n. 225<br />

-risolutiva del conflitto di attribuzione promosso dalla Camera dei Deputati nei<br />

confronti del GUP del tribunale di Milano-, ed anche per la sopravvenienza di nuove<br />

normative, ha dilatato ed appesantito i tempi del processo in termini di assoluta<br />

eccezionalità.<br />

Anche la fase della discussione ha richiesto molte udienze, in specifico 11 , e le udienze<br />

celebrate sono state complessivamente 125.<br />

Il Tribunale ha emesso circa 21 ordinanze solo nella fase degli atti introduttivi e delle<br />

questioni preliminari ( nel contesto di complessive 22 udienze), ed inoltre, nel<br />

contesto dell’istruttoria dibattimentale (che ha occupato in tutto 86 udienze) altre 35<br />

ordinanze nel corso del 2001, 37 nel corso del 2002 e 22 nel corso del 2003.<br />

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