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PDF, 987 KB - La Privata Repubblica

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Naturalmente le argomentazioni addotte dalla dottrina andrebbero nello specifico<br />

adeguatamente approfondite, ma nel contesto di una motivazione di sentenza ciò non è<br />

né opportuno, né dovuto.<br />

Si vuole solo spendere qualche accenno al fatto che la dottrina sta additando (e nella<br />

scia hanno argomentato le difese) due sentenze recenti della Suprema Corte sez. 6^ ,<br />

indicandole come espressione dell’ultimo, recentissimo orientamento dei giudici di<br />

legittimità, asseritamente contrario a quello, sempre della stessa Corte, di cui sin qui si è<br />

detto, vale a dire la sentenza DI DONATO del 2/10/00-15/11/00 e la sentenza<br />

BACCARI ed altri del 27/2 -19/6/02.<br />

Ad una attenta lettura di tali sentenze, ad avviso del Tribunale, non risulta affatto che<br />

sia messa in gioco o contraddetta la interpretazione estensiva della norma di cui si è<br />

detto, ma risulta solo che la Suprema Corte, prendendo spunto dai casi concreti portati<br />

al suo esame -caratterizzati da una carenza probatoria ribadita in più punti, per esempio<br />

nella sentenza BACCARI- ha affermato un ulteriore principio che semmai connota,<br />

specificandolo, l’ambito della interpretazione estensiva.<br />

Vale a dire ponendo in particolare l’accento sulla necessità che sia delineabile con<br />

chiarezza il contenuto del pactum sceleris, in quanto, solo in questa ipotesi, ha senso la<br />

tesi che esclude l’individuazione del singolo atto oggetto di vendita.<br />

Quanto alla sentenza DI DONATO, analogamente, pare di comprendere che il punto<br />

saliente posto a base delle considerazioni della Corte è che “ nel caso in esame non vi è<br />

stato senz’altro un comportamento qualificabile come sistematico ed abituale ,<br />

trattandosi di un determinato accordo corruttivo finalizzato al compimento di un<br />

atto altrettanto determinato e cioè alla assegnazione della gestione del patrimonio<br />

immobiliare del Comune alla società controllata dal Romeo.<br />

Questo Tribunale condivide appieno l’autorevole richiamo della Suprema Corte ad<br />

attenzionare la natura ed il contenuto dell’accordo corruttivo, il quale, correlato<br />

all’avvenuto pagamento di somme di denaro ben può integrare differenti risultati<br />

valutativi, a seconda dell’identificabile contenuto del “ pactum sceleris” .<br />

<strong>La</strong> interpretazione estensiva data, come sopra detto, dai Supremi Giudici consente solo<br />

in taluni contesti fattuali di concludere che vi è stata vendita a priori della funzione e<br />

dunque di per sé un comportamento contrario ai doveri di ufficio, a prescindere dalla<br />

natura dell’atto o degli atti compiuti; ed anche a prescindere da una loro<br />

individuazione, e purchè sia comunque apprezzabile un genus di atti appartenente alla<br />

funzione che viene venduta o in concreto attuabili dal corrotto.<br />

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