PDF, 987 KB - La Privata Repubblica
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Naturalmente le argomentazioni addotte dalla dottrina andrebbero nello specifico<br />
adeguatamente approfondite, ma nel contesto di una motivazione di sentenza ciò non è<br />
né opportuno, né dovuto.<br />
Si vuole solo spendere qualche accenno al fatto che la dottrina sta additando (e nella<br />
scia hanno argomentato le difese) due sentenze recenti della Suprema Corte sez. 6^ ,<br />
indicandole come espressione dell’ultimo, recentissimo orientamento dei giudici di<br />
legittimità, asseritamente contrario a quello, sempre della stessa Corte, di cui sin qui si è<br />
detto, vale a dire la sentenza DI DONATO del 2/10/00-15/11/00 e la sentenza<br />
BACCARI ed altri del 27/2 -19/6/02.<br />
Ad una attenta lettura di tali sentenze, ad avviso del Tribunale, non risulta affatto che<br />
sia messa in gioco o contraddetta la interpretazione estensiva della norma di cui si è<br />
detto, ma risulta solo che la Suprema Corte, prendendo spunto dai casi concreti portati<br />
al suo esame -caratterizzati da una carenza probatoria ribadita in più punti, per esempio<br />
nella sentenza BACCARI- ha affermato un ulteriore principio che semmai connota,<br />
specificandolo, l’ambito della interpretazione estensiva.<br />
Vale a dire ponendo in particolare l’accento sulla necessità che sia delineabile con<br />
chiarezza il contenuto del pactum sceleris, in quanto, solo in questa ipotesi, ha senso la<br />
tesi che esclude l’individuazione del singolo atto oggetto di vendita.<br />
Quanto alla sentenza DI DONATO, analogamente, pare di comprendere che il punto<br />
saliente posto a base delle considerazioni della Corte è che “ nel caso in esame non vi è<br />
stato senz’altro un comportamento qualificabile come sistematico ed abituale ,<br />
trattandosi di un determinato accordo corruttivo finalizzato al compimento di un<br />
atto altrettanto determinato e cioè alla assegnazione della gestione del patrimonio<br />
immobiliare del Comune alla società controllata dal Romeo.<br />
Questo Tribunale condivide appieno l’autorevole richiamo della Suprema Corte ad<br />
attenzionare la natura ed il contenuto dell’accordo corruttivo, il quale, correlato<br />
all’avvenuto pagamento di somme di denaro ben può integrare differenti risultati<br />
valutativi, a seconda dell’identificabile contenuto del “ pactum sceleris” .<br />
<strong>La</strong> interpretazione estensiva data, come sopra detto, dai Supremi Giudici consente solo<br />
in taluni contesti fattuali di concludere che vi è stata vendita a priori della funzione e<br />
dunque di per sé un comportamento contrario ai doveri di ufficio, a prescindere dalla<br />
natura dell’atto o degli atti compiuti; ed anche a prescindere da una loro<br />
individuazione, e purchè sia comunque apprezzabile un genus di atti appartenente alla<br />
funzione che viene venduta o in concreto attuabili dal corrotto.<br />
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