I prodotti DOP, IGP e STG - Agromed Quality
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Tale obiettivo, oltre ad adempiere alle richieste del Panel del WTO, potrebbe<br />
condurre alla diffusione di quella cultura di conoscenza e rispetto delle <strong>DOP</strong> e<br />
<strong>IGP</strong>, che non può non essere alla base anche di un’effettiva tutela dei <strong>prodotti</strong> comunitari<br />
su mercati internazionali, a condizione che l’impianto comunitario previsto<br />
dal nuovo Regolamento trovi “momenti” di validazione e attuazione anche<br />
nell’ambito delle decisioni WTO.<br />
La procedura d’opposizione<br />
Come anticipato (§1), il Regomanento introduce, per i Paesi terzi, la possibilità<br />
di presentare direttamente, senza l’intervento dei loro governi, oltre che la domanda<br />
di registrazione, l’opposizione alla registrazione di una denominazione<br />
d’origine 10 .<br />
L’opposizione, deve essere presentata alla Commissione, entro 6 mesi dalla<br />
pubblicazione sulla GUCE, attraverso una dichiarazione debitamente motivata.<br />
Stessa possibilità è prevista per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti<br />
in un Paese terzo, le quali possono inviare la dichiarazione di opposizione<br />
alla Commissione direttamente o tramite le autorità del Paese di appartenenza.<br />
Infine, si introduce l’obbligo per la Commissione di pubblicare, sulla GUCE,<br />
la decisione adottata in seguito alla conclusione delle consultazioni relative alla<br />
procedura d’opposizione.<br />
L’etichettatura<br />
In relazione alla finalità di garantire una sempre maggiore protezione del consumatore,<br />
il nuovo Regolamento impone, per i <strong>prodotti</strong> agricoli e alimentari originari<br />
della Comunità e commercializzati con una denominazione registrata, l’utilizzo<br />
delle diciture <strong>DOP</strong> e <strong>IGP</strong> o dei simboli comunitari ad essi associati sull’etichettatura<br />
degli stessi (art. 8).<br />
Tale obbligo si traduce, invece soltanto in una possibilità per i <strong>prodotti</strong> agricoli<br />
e alimentari originari dei Paesi Terzi, commercializzati con una denominazione<br />
registrata.<br />
Le modifiche al disciplinare<br />
Riguardo alle modifiche al disciplinare (art. 9), il nuovo Regolamento specifica<br />
che la richiesta deve descrivere le modifiche per le quali si richiede l’approvazione<br />
e le relative motivazioni.<br />
Inoltre, introduce la distinzione tra le modifiche che incidono sul documento<br />
unico e quelle che non vanno a modificarlo.<br />
Nel primo caso, la domanda di approvazione di una modifica è sottoposta all’iter<br />
classico previsto per la presentazione della domanda di registrazione e quindi<br />
all’esame da parte della Commissione con la possibilità, da parte di ogni Stato<br />
membro o Paese terzo, di sollevare opposizione alla modifica del disciplinare.<br />
Tuttavia, all’interno di questa procedura non si includono le “modifiche mino-<br />
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