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I prodotti DOP, IGP e STG - Agromed Quality

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troduce, come per le <strong>DOP</strong> e <strong>IGP</strong>, il termine di 12 mesi entro il quale esso deve essere<br />

effettuato. Si introduce anche l’obbligo per la Commissione di rendere pubblico<br />

ogni mese l’elenco delle denominazioni oggetto di una domanda di registrazione<br />

e la data di presentazione alla Commissione.<br />

La procedura d’opposizione<br />

Riguardo alla procedura d’opposizione (art. 9), si modifica il termine entro il<br />

quale ogni Stato membro o Paese terzo può opporsi alla registrazione: a partire<br />

dalla data di pubblicazione sulla GUCE, si passa dai precedenti 5 mesi agli attuali<br />

6. Si specifica, inoltre, che sono ricevibili soltanto le dichiarazioni d’opposizione,<br />

pervenute alla Commissione nel termine di 6 mesi dalla pubblicazione sulla GU-<br />

CE, che dimostrano o la mancata osservanza delle disposizioni contenute negli<br />

artt. 2, 4 e 5 del Reg CE n°509/2006, oppure che il nome è utilizzato legittimamente,<br />

notoriamente e in modo economicamente significativo, per <strong>prodotti</strong> agricoli<br />

o alimentari analoghi.<br />

Le modifiche al disciplinare<br />

L’art. 11 prevede che la richiesta di modifica al Disciplinare può essere presentata<br />

dallo Stato membro, su richiesta dell’associazione stabilita sul suo territorio,<br />

oppure da un’associazione stabilita in un Paese terzo.<br />

Per quest’ultima, lo stesso articolo prevede che la domanda può essere presentata<br />

alla Commissione o direttamente o tramite le autorità del Paese.<br />

Il nuovo Regolamento, precisa che tutte le richieste di modifica, devono comprovare<br />

un interesse economico legittimo e descrivere le modifiche richieste e i<br />

motivi pertinenti.<br />

Per quanto riguarda l’iter procedurale, la richiesta di approvazione di una modifica<br />

al disciplinare è sottoposta all’iter classico previsto per la presentazione<br />

della domanda di registrazione.<br />

Tuttavia, all’interno di tale iter si prevede una semplificazione per le “modifiche<br />

minori”.<br />

Per quest’ultime, infatti, l’iter non prevede né la pubblicazione sulla GUCE di<br />

tutti gli elementi identificativi della richiesta di modifica, 13 né la possibilità di<br />

sollevare la procedura di opposizione.<br />

Tale semplificazione procedurale è la stessa prevista dal Reg CE°510/2006<br />

per le modifiche minori al disciplinare.<br />

L’etichettatura<br />

Anche per le <strong>STG</strong>, si introduce l’obbligo di apporre sull’etichetta di un prodotto<br />

agricolo o alimentare prodotto nel territorio comunitario, il nome registrato<br />

accompagnato o dal simbolo comunitario o dall’indicazione “specialità tradizionale<br />

garantita”. Tale indicazione, invece è facoltativa per le <strong>STG</strong> prodotte al di<br />

fuori del territorio comunitario.<br />

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