I prodotti DOP, IGP e STG - Agromed Quality
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troduce, come per le <strong>DOP</strong> e <strong>IGP</strong>, il termine di 12 mesi entro il quale esso deve essere<br />
effettuato. Si introduce anche l’obbligo per la Commissione di rendere pubblico<br />
ogni mese l’elenco delle denominazioni oggetto di una domanda di registrazione<br />
e la data di presentazione alla Commissione.<br />
La procedura d’opposizione<br />
Riguardo alla procedura d’opposizione (art. 9), si modifica il termine entro il<br />
quale ogni Stato membro o Paese terzo può opporsi alla registrazione: a partire<br />
dalla data di pubblicazione sulla GUCE, si passa dai precedenti 5 mesi agli attuali<br />
6. Si specifica, inoltre, che sono ricevibili soltanto le dichiarazioni d’opposizione,<br />
pervenute alla Commissione nel termine di 6 mesi dalla pubblicazione sulla GU-<br />
CE, che dimostrano o la mancata osservanza delle disposizioni contenute negli<br />
artt. 2, 4 e 5 del Reg CE n°509/2006, oppure che il nome è utilizzato legittimamente,<br />
notoriamente e in modo economicamente significativo, per <strong>prodotti</strong> agricoli<br />
o alimentari analoghi.<br />
Le modifiche al disciplinare<br />
L’art. 11 prevede che la richiesta di modifica al Disciplinare può essere presentata<br />
dallo Stato membro, su richiesta dell’associazione stabilita sul suo territorio,<br />
oppure da un’associazione stabilita in un Paese terzo.<br />
Per quest’ultima, lo stesso articolo prevede che la domanda può essere presentata<br />
alla Commissione o direttamente o tramite le autorità del Paese.<br />
Il nuovo Regolamento, precisa che tutte le richieste di modifica, devono comprovare<br />
un interesse economico legittimo e descrivere le modifiche richieste e i<br />
motivi pertinenti.<br />
Per quanto riguarda l’iter procedurale, la richiesta di approvazione di una modifica<br />
al disciplinare è sottoposta all’iter classico previsto per la presentazione<br />
della domanda di registrazione.<br />
Tuttavia, all’interno di tale iter si prevede una semplificazione per le “modifiche<br />
minori”.<br />
Per quest’ultime, infatti, l’iter non prevede né la pubblicazione sulla GUCE di<br />
tutti gli elementi identificativi della richiesta di modifica, 13 né la possibilità di<br />
sollevare la procedura di opposizione.<br />
Tale semplificazione procedurale è la stessa prevista dal Reg CE°510/2006<br />
per le modifiche minori al disciplinare.<br />
L’etichettatura<br />
Anche per le <strong>STG</strong>, si introduce l’obbligo di apporre sull’etichetta di un prodotto<br />
agricolo o alimentare prodotto nel territorio comunitario, il nome registrato<br />
accompagnato o dal simbolo comunitario o dall’indicazione “specialità tradizionale<br />
garantita”. Tale indicazione, invece è facoltativa per le <strong>STG</strong> prodotte al di<br />
fuori del territorio comunitario.<br />
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