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I prodotti DOP, IGP e STG - Agromed Quality

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livello di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e salute delle piante<br />

nell’ambito dell’UE.<br />

A tale iniziativa, hanno fatto seguito le richieste da parte dei Paesi con il maggior<br />

numero di produzioni tradizionali, di derogare ad alcune disposizioni igienico<br />

- sanitarie considerate incompatibili con le metodiche di lavorazione, ritenute indispensabili,<br />

dei <strong>prodotti</strong> tradizionali e legate a metodiche di tipo artigianale.<br />

L’emanazione della nuova normativa comunitaria in materia di igiene degli<br />

alimenti (Pacchetto igiene) che dà attuazione ai principi ed ai requisiti generali in<br />

materia di sicurezza alimentare fissati dal Regolamento CE 178/2002 14 , può essere<br />

in parte considerata una risposta alle esigenze palesate.<br />

Il “Pacchetto igiene” infatti, rivede in modo complessivo l’approccio normativo<br />

alla produzione, lavorazione e commercializzazione degli alimenti e dei mangimi,<br />

introducendo numerose e rilevanti innovazioni.<br />

In particolare, con il Reg. CE 852/2004 15 , in materia di igiene dei <strong>prodotti</strong><br />

alimentari o destinati ad operatori del settore alimentare, e il Reg. CE<br />

853/2004 16 in materia di igiene dei <strong>prodotti</strong> di origine animale, viene previsto anche<br />

il principio della flessibilità.<br />

Sulla base di questo principio, ogni Stato membro, mediante provvedimenti<br />

nazionali, può permettere di continuare a utilizzare metodi tradizionali, adattando<br />

i requisiti igienico sanitari previsti dai due regolamenti. Ciò è consentito a condizione<br />

che non venga compromesso il raggiungimento degli obiettivi di igiene alimentare<br />

dei regolamenti.<br />

Il concetto della flessibilità è relativo all’ampia libertà degli operatori di adattare<br />

le proprie tecniche di lavorazione e le relative strutture al tipo di produzione,<br />

purchè vengano sempre garantiti i requisiti di sicurezza dei <strong>prodotti</strong>.<br />

Infine, con il Regolamento CE 2074/2005 17 della Commissione, si stabiliscono<br />

(art. 7) le deroghe per i <strong>prodotti</strong> alimentari che presentano caratteristiche tradizionali<br />

e le relative modalità di gestione. In particolare, vengono definiti:<br />

• i <strong>prodotti</strong> alimentari che presentano caratteristiche tradizionali;<br />

• le deroghe concesse;<br />

• le modalità di comunicazione delle deroghe alla Commissione ed agli Stati<br />

membri.<br />

I <strong>prodotti</strong> alimentari che presentano caratteristiche tradizionali<br />

I <strong>prodotti</strong> per essere annoverati nella categoria dei <strong>prodotti</strong> alimentari che<br />

presentano caratteristiche tradizionali devono rispondere ad uno dei seguenti requisiti:<br />

• storicamente riconosciuti come <strong>prodotti</strong> tradizionali;<br />

• fabbricati secondo riferimenti tecnici codificati o registrati come processi<br />

tradizionali o secondo metodi di produzione tradizionale;<br />

• protetti come <strong>prodotti</strong> alimentari tradizionali dalla legislazione comunitaria,<br />

nazionale, regionale, ecc.<br />

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