I prodotti DOP, IGP e STG - Agromed Quality
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livello di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e salute delle piante<br />
nell’ambito dell’UE.<br />
A tale iniziativa, hanno fatto seguito le richieste da parte dei Paesi con il maggior<br />
numero di produzioni tradizionali, di derogare ad alcune disposizioni igienico<br />
- sanitarie considerate incompatibili con le metodiche di lavorazione, ritenute indispensabili,<br />
dei <strong>prodotti</strong> tradizionali e legate a metodiche di tipo artigianale.<br />
L’emanazione della nuova normativa comunitaria in materia di igiene degli<br />
alimenti (Pacchetto igiene) che dà attuazione ai principi ed ai requisiti generali in<br />
materia di sicurezza alimentare fissati dal Regolamento CE 178/2002 14 , può essere<br />
in parte considerata una risposta alle esigenze palesate.<br />
Il “Pacchetto igiene” infatti, rivede in modo complessivo l’approccio normativo<br />
alla produzione, lavorazione e commercializzazione degli alimenti e dei mangimi,<br />
introducendo numerose e rilevanti innovazioni.<br />
In particolare, con il Reg. CE 852/2004 15 , in materia di igiene dei <strong>prodotti</strong><br />
alimentari o destinati ad operatori del settore alimentare, e il Reg. CE<br />
853/2004 16 in materia di igiene dei <strong>prodotti</strong> di origine animale, viene previsto anche<br />
il principio della flessibilità.<br />
Sulla base di questo principio, ogni Stato membro, mediante provvedimenti<br />
nazionali, può permettere di continuare a utilizzare metodi tradizionali, adattando<br />
i requisiti igienico sanitari previsti dai due regolamenti. Ciò è consentito a condizione<br />
che non venga compromesso il raggiungimento degli obiettivi di igiene alimentare<br />
dei regolamenti.<br />
Il concetto della flessibilità è relativo all’ampia libertà degli operatori di adattare<br />
le proprie tecniche di lavorazione e le relative strutture al tipo di produzione,<br />
purchè vengano sempre garantiti i requisiti di sicurezza dei <strong>prodotti</strong>.<br />
Infine, con il Regolamento CE 2074/2005 17 della Commissione, si stabiliscono<br />
(art. 7) le deroghe per i <strong>prodotti</strong> alimentari che presentano caratteristiche tradizionali<br />
e le relative modalità di gestione. In particolare, vengono definiti:<br />
• i <strong>prodotti</strong> alimentari che presentano caratteristiche tradizionali;<br />
• le deroghe concesse;<br />
• le modalità di comunicazione delle deroghe alla Commissione ed agli Stati<br />
membri.<br />
I <strong>prodotti</strong> alimentari che presentano caratteristiche tradizionali<br />
I <strong>prodotti</strong> per essere annoverati nella categoria dei <strong>prodotti</strong> alimentari che<br />
presentano caratteristiche tradizionali devono rispondere ad uno dei seguenti requisiti:<br />
• storicamente riconosciuti come <strong>prodotti</strong> tradizionali;<br />
• fabbricati secondo riferimenti tecnici codificati o registrati come processi<br />
tradizionali o secondo metodi di produzione tradizionale;<br />
• protetti come <strong>prodotti</strong> alimentari tradizionali dalla legislazione comunitaria,<br />
nazionale, regionale, ecc.<br />
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