I prodotti DOP, IGP e STG - Agromed Quality
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sensi dell’art 2 del Reg CE 882/2004 che opera come organismo di certificazione<br />
dei <strong>prodotti</strong>.<br />
Inoltre, l’art. 10 §3, prevede che la Commissione pubblichi il nome e l’indirizzo<br />
delle Autorità designate e degli Organismi di certificazione e aggiorni periodicamente<br />
l’elenco.<br />
Per quanto riguarda la verifica del rispetto del disciplinare (art. 11) di <strong>DOP</strong> e<br />
<strong>IGP</strong> relative a zone geografiche di un Paese terzo, la stessa è effettuata da una o<br />
più autorità pubbliche designate dal Paese in cui si trova la zona geografica interessata<br />
e/o da uno o più organismi di certificazione dei <strong>prodotti</strong>.<br />
Inoltre, il Regolamento prevede che i costi di verifica del rispetto del disciplinare<br />
sono a carico degli operatori interessati.<br />
Ancora, altro aspetto innovativo, è l’introduzione dell’obbligo per tutti gli Organismi<br />
di certificazione, a partire dal 1°maggio 2010, di accreditamento in base<br />
alla normativa EN 45011, che assicura il rispetto dei requisiti di terzietà, competenza<br />
e organizzazione da parte di coloro che si occupano della certificazione del<br />
prodotto.<br />
L’attività di accreditamento degli Organismi di certificazione e ispezione in<br />
Italia è svolta dal SINCERT - Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi<br />
di Certificazione e Ispezione, Associazione privata senza fini di lucro<br />
fondata nel 1991 e legalmente riconosciuta dallo Stato Italiano con D.M. del 16<br />
giugno 1995.<br />
In particolare la norma EN 45011 disciplina i requisiti che un organismo di<br />
certificazione di prodotto deve soddisfare per poter essere accreditato. I principali<br />
aspetti disciplinati riguardano l’organizzazione della struttura, il Sistema Qualità,<br />
l’indipendenza e la terzietà rispetto agli interessi oggetto di certificazione, la competenza<br />
del personale, la gestione delle attività ispettive e certificative, la gestione<br />
dei rapporti con le aziende certificate e l’uso dei marchi e dei certificati.<br />
Modalità d’applicazione<br />
L’art 16 prevede che la Commissione adotta, in conformità alla procedura di<br />
regolamentazione prevista dagli artt 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, le modalità<br />
di applicazione necessarie all’attuazione del Regolamento. Tra queste,<br />
• l’elenco delle materie prime dei <strong>prodotti</strong> designati dalle designazioni geografiche<br />
equiparate a denominazioni d’origine (art°2, §3);<br />
• le condizioni alle quali una persona fisica o giuridica può essere equiparata<br />
ad una associazione;<br />
• le modalità di presentazione della domanda di registrazione di una denominazione<br />
che designa una zona geografica transfrontaliera (art 5, § 1);<br />
• le modalità relative al contenuto e alla trasmissione alla Commissione dei<br />
documenti (art 5, § 7 e 9);<br />
• modalità relative alle modifiche minori (art 7, § 5 e art 9, § 2);<br />
• modalità relative alle condizioni di controllo del rispetto del disciplinare.<br />
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