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28<br />

novità e approfondimenti<br />

mantenImentO ISCrIzIOne al<br />

regIStrO regIOnale Del vOlOntarIatO<br />

Le associazioni sono tenute a trasmettere alla Regione<br />

Liguria, entro il 30 giugno di ogni anno i seguenti<br />

documenti: bilancio o rendiconto relativo all’anno<br />

precedente e dettagliata relazione sull’attività svolta<br />

timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante,<br />

eventuali variazioni all’atto costitutivo o accordo degli<br />

aderenti, allo statuto o regolamento. Le associazioni<br />

sono inoltre tenute a compilare la scheda anagrafica<br />

inviata dalla Regione che richiede di indicare il numero<br />

dei soci e dei dipendenti ed eventuali convenzioni<br />

stipulate.<br />

si raccomanda la trasmissione dei documenti tramite<br />

raccomandata a/R o la consegna a mano dietro<br />

restituzione di documento che attesti l’avvenuta<br />

ricezione.<br />

CInQue per mIlle 2009<br />

attenzione! Ultimo e più importante adempimento per<br />

le associazioni iscritte all’elenco dei beneficiari: entro<br />

e non oltre il 30 giugno 2009 i legali rappresentanti<br />

degli enti con sede legale in provincia di savona iscritti<br />

nell’elenco dei beneficiari del 5 per mille dovranno,<br />

a pena di decadenza, spedire con raccomandata con<br />

ricevuta di ritorno a Direzione Regionale Liguria,<br />

agenzia delle entrate, via Fiume 2, 16121 Genova - una<br />

dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la<br />

persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.<br />

alla dichiarazione allegare copia non autenticata del<br />

documento di identità del sottoscrittore.<br />

adempimenti assiCurativi<br />

a favore dei soCi<br />

U<br />

Tiziana orlando<br />

n corretto rapporto con i propri soci e nello<br />

specifico con i volontari attivi passa anche<br />

dall’adempimento previsto dalla legge che<br />

chiede la stipula di assicurazione a loro favore.<br />

Infatti per espressa previsione normativa, le organizzazioni di<br />

volontariato, devono procedere a tutelare il volontario sia da<br />

un punto di vista personale, contro infortunio e malattia che lo<br />

stesso può contrarre nell’esercizio dell’attività istituzionale,<br />

sia nei rapporti con i terzi tramite assicurazione per responsabilità<br />

civili per i danni cagionati nell’esercizio dell’attività<br />

di volontariato.<br />

È un obbligo imposto dalla legge 266/91 che permette alle associazioni<br />

di operare concretamente assicurando la possibilità<br />

di soddisfare eventuali danni futuri a tutela di terzi e dei propri<br />

soci.<br />

Il decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’artigianato<br />

14 febbraio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />

n. 44 del 22 febbraio 1992, stabilisce meccanismi semplificativi,<br />

riconoscendo la possibilità di stipulare contratti di assicurazione<br />

in forma collettiva e/o numerica.<br />

La forma collettiva detta anche nominativa fa si che con un<br />

solo contratto di assicurazione si garantiscono tutti i soggetti<br />

iscritti nel registro dei soci: costituendo un unico vincolo contrattuale,<br />

si creano però una pluralità di rapporti assicurativi<br />

anche con massimali diversi in capo a soggetti ben determinati.<br />

In questo caso sarà però necessario comunicare le variazioni<br />

in capo al volontario assicurato. Nella fattispecie della forma<br />

numerica, i soggetti assicurati si individuano in base alle informazioni<br />

fornite dall’ente.<br />

Qualunque sia la forma scelta con l’iscrizione nell’apposito Registro<br />

dei soci, si riconosce al soggetto lo status di volontario<br />

e quindi di titolare del rapporto assicurativo. Ne consegue che<br />

l’associazione avrà cura di compilare il registro dei soci e tenerlo<br />

sempre aggiornato soprattutto ai fini assicurativi: prima<br />

di essere utilizzato, dovrà essere numerato progressivamente<br />

in ogni sua pagina e vidimato da un notaio, o da un segretario<br />

comunale o da altro pubblico ufficiale preposto all’adempimento.<br />

Lo stesso dovrà dichiarare nell’ultima pagina il numero<br />

di pagine vidimate di cui è composto il registro.<br />

Ne consegue che il registro è di fondamentale importanza, visto<br />

che individua i soggetti che svolgono attività di volontariato,<br />

con dati anagrafici precisi, luoghi di residenza, codice fiscale,<br />

e altro ancora, oltre che la data in cui il soggetto è entrato a far<br />

parte dell’associazione. Questo registro dovrà riportare anche<br />

l’eventuale data di uscita dall’associazione. In definitiva, in<br />

esso si devono ritrovare tutti gli elementi essenziali e necessari<br />

affinché possa essere redatta in favore del volontario una<br />

valida copertura assicurativa.

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