e - Cesavo
e - Cesavo
e - Cesavo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
28<br />
novità e approfondimenti<br />
mantenImentO ISCrIzIOne al<br />
regIStrO regIOnale Del vOlOntarIatO<br />
Le associazioni sono tenute a trasmettere alla Regione<br />
Liguria, entro il 30 giugno di ogni anno i seguenti<br />
documenti: bilancio o rendiconto relativo all’anno<br />
precedente e dettagliata relazione sull’attività svolta<br />
timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante,<br />
eventuali variazioni all’atto costitutivo o accordo degli<br />
aderenti, allo statuto o regolamento. Le associazioni<br />
sono inoltre tenute a compilare la scheda anagrafica<br />
inviata dalla Regione che richiede di indicare il numero<br />
dei soci e dei dipendenti ed eventuali convenzioni<br />
stipulate.<br />
si raccomanda la trasmissione dei documenti tramite<br />
raccomandata a/R o la consegna a mano dietro<br />
restituzione di documento che attesti l’avvenuta<br />
ricezione.<br />
CInQue per mIlle 2009<br />
attenzione! Ultimo e più importante adempimento per<br />
le associazioni iscritte all’elenco dei beneficiari: entro<br />
e non oltre il 30 giugno 2009 i legali rappresentanti<br />
degli enti con sede legale in provincia di savona iscritti<br />
nell’elenco dei beneficiari del 5 per mille dovranno,<br />
a pena di decadenza, spedire con raccomandata con<br />
ricevuta di ritorno a Direzione Regionale Liguria,<br />
agenzia delle entrate, via Fiume 2, 16121 Genova - una<br />
dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la<br />
persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.<br />
alla dichiarazione allegare copia non autenticata del<br />
documento di identità del sottoscrittore.<br />
adempimenti assiCurativi<br />
a favore dei soCi<br />
U<br />
Tiziana orlando<br />
n corretto rapporto con i propri soci e nello<br />
specifico con i volontari attivi passa anche<br />
dall’adempimento previsto dalla legge che<br />
chiede la stipula di assicurazione a loro favore.<br />
Infatti per espressa previsione normativa, le organizzazioni di<br />
volontariato, devono procedere a tutelare il volontario sia da<br />
un punto di vista personale, contro infortunio e malattia che lo<br />
stesso può contrarre nell’esercizio dell’attività istituzionale,<br />
sia nei rapporti con i terzi tramite assicurazione per responsabilità<br />
civili per i danni cagionati nell’esercizio dell’attività<br />
di volontariato.<br />
È un obbligo imposto dalla legge 266/91 che permette alle associazioni<br />
di operare concretamente assicurando la possibilità<br />
di soddisfare eventuali danni futuri a tutela di terzi e dei propri<br />
soci.<br />
Il decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’artigianato<br />
14 febbraio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />
n. 44 del 22 febbraio 1992, stabilisce meccanismi semplificativi,<br />
riconoscendo la possibilità di stipulare contratti di assicurazione<br />
in forma collettiva e/o numerica.<br />
La forma collettiva detta anche nominativa fa si che con un<br />
solo contratto di assicurazione si garantiscono tutti i soggetti<br />
iscritti nel registro dei soci: costituendo un unico vincolo contrattuale,<br />
si creano però una pluralità di rapporti assicurativi<br />
anche con massimali diversi in capo a soggetti ben determinati.<br />
In questo caso sarà però necessario comunicare le variazioni<br />
in capo al volontario assicurato. Nella fattispecie della forma<br />
numerica, i soggetti assicurati si individuano in base alle informazioni<br />
fornite dall’ente.<br />
Qualunque sia la forma scelta con l’iscrizione nell’apposito Registro<br />
dei soci, si riconosce al soggetto lo status di volontario<br />
e quindi di titolare del rapporto assicurativo. Ne consegue che<br />
l’associazione avrà cura di compilare il registro dei soci e tenerlo<br />
sempre aggiornato soprattutto ai fini assicurativi: prima<br />
di essere utilizzato, dovrà essere numerato progressivamente<br />
in ogni sua pagina e vidimato da un notaio, o da un segretario<br />
comunale o da altro pubblico ufficiale preposto all’adempimento.<br />
Lo stesso dovrà dichiarare nell’ultima pagina il numero<br />
di pagine vidimate di cui è composto il registro.<br />
Ne consegue che il registro è di fondamentale importanza, visto<br />
che individua i soggetti che svolgono attività di volontariato,<br />
con dati anagrafici precisi, luoghi di residenza, codice fiscale,<br />
e altro ancora, oltre che la data in cui il soggetto è entrato a far<br />
parte dell’associazione. Questo registro dovrà riportare anche<br />
l’eventuale data di uscita dall’associazione. In definitiva, in<br />
esso si devono ritrovare tutti gli elementi essenziali e necessari<br />
affinché possa essere redatta in favore del volontario una<br />
valida copertura assicurativa.