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Redditi di provenienza immobiliare in Francia - Mauro MICHELINI

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Stu<strong>di</strong>o Michel<strong>in</strong>i- Revisione del 18/09/07<br />

- Il luogo <strong>di</strong> deposito :<br />

Quando vi é l’obbligo <strong>di</strong> depositare una <strong>di</strong>chiarazione 2031 e 2042, queste vanno<br />

depositate al Centro delle Imposte del luogo <strong>di</strong> esercizio dell’attività del commerciante<br />

<strong>di</strong> beni immobili .<br />

Quando vi é l’obbligo <strong>di</strong> depositare una <strong>di</strong>chiarazione 2065, questa e tutte le altre<br />

<strong>di</strong>chiarazioni devono ugualmente essere presentate al Centro delle imposte competente<br />

del luogo della sede della società.<br />

- La plusvalenza <strong>immobiliare</strong> :<br />

I profitti realizzati dai commercianti <strong>di</strong> beni immobili, nell’ambito abituale della loro<br />

attività, non sono plusvalenze immobiliari, ma sono soggette o all’IR o all’IS (a seconda<br />

della posizione fiscale del commerciante <strong>di</strong> beni immobili).<br />

2.3.2 I PROMOTORI – LOTTIZZATORI<br />

L’attività del lottizzatore consiste nella ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> un terreno lottizzato, che é stato acquistato<br />

a questo f<strong>in</strong>e.<br />

Gli utili realizzati da questa operazione rientrano nel regime dei BIC, salvo se questa attività<br />

è esercitata da una società civile, nel qual caso rientrano nel regime IS a causa del loro<br />

carattere commerciale.<br />

I lottizzatori sono esclusi dal regime delle “micro-imprese”.<br />

L’utile imponibile è costituito dalla <strong>di</strong>fferenza tra:<br />

• Il prezzo <strong>di</strong> cessione <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uito delle spese <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta sopportate dal ven<strong>di</strong>tore,<br />

• Il prezzo <strong>di</strong> costo, corrispondente al prezzo d’acquisto del terreno aumentato delle<br />

spese <strong>di</strong> acquisto e delle spese <strong>di</strong> lottizzazione (lavori <strong>di</strong> sistemazione e <strong>di</strong> viabilità).<br />

L’attività dei promotori consiste nella ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> immobili che il cedente ha costruito o fatto<br />

costruire.<br />

I profitti realizzati nel corso <strong>di</strong> questa operazione rientrano nel regime dei BIC, quando essi<br />

presentano un carattere abituale e speculativo.<br />

Se questi profitti sono realizzati da società civili <strong>di</strong> costruzione-ven<strong>di</strong>ta, essi sono passibili<br />

dell’IS, salvo il caso particolare delle SCCV, il cui oggetto é la costruzione <strong>in</strong> vista della<br />

ven<strong>di</strong>ta a con<strong>di</strong>zione che lo statuto preveda la responsabilità illimitata dei soci. In questo<br />

caso essi sono soggetti al regime delle società <strong>di</strong> persone.<br />

La pr<strong>in</strong>cipale specificità dei lottizzatori e promotori risiede nell’applicazione dell’IVA<br />

<strong>immobiliare</strong>.<br />

36 red<strong>di</strong>ti <strong>immobiliare</strong> <strong>in</strong> <strong>Francia</strong>.doc

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