l'in house alla prova delle regole comunitarie (QCDE - Provincia ...
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stesso, fi ne e mezzo dell’Unione europea e considerata la frammentarietà<br />
della disciplina normativa, stratifi cata ed ormai obsoleta, le Istituzioni comunitari,<br />
attraverso una serie di dichiarazioni d’intenti (cfr. il Programma di lavoro<br />
per il 2000; le Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona; il Programma<br />
della Presidenza svedese del Consiglio dell’Unione europea, 1 gennaio<br />
– 30 giugno 2001; il Consiglio europeo di Stoccolma, 23 e 24 marzo 2001)<br />
hanno sollecitato la riorganizzazione di tale settore per chiarire, semplifi care<br />
ed ottimizzare il funzionamento dei settori degli appalti pubblici e <strong>delle</strong><br />
concessioni, con lo scopo di sortire eff etti positivi, in termini di concorrenzialità<br />
ed apertura, nei confronti sia degli operatori economici sia dei privati,<br />
in qualità di consumatori-utenti.<br />
Tali iniziative programmatiche hanno rappresentato l’incipit dell’azione della<br />
Commissione, la quale, in ossequio al ruolo di “custode dei Trattati”, ha<br />
cercato di ridefi nire la disciplina comunitaria degli appalti pubblici e <strong>delle</strong><br />
concessioni, tenendo presente le osservazioni presentate dai soggetti istituzionali<br />
ed economici dei singoli Paesi, in relazione <strong>alla</strong> fase di implementazione,<br />
e la posizione espressa d<strong>alla</strong> Corte di giustizia.<br />
Appare evidente che l’azione della Commissione in tema di appalti in <strong>house</strong><br />
e più in generale di appalti pubblici, si pone in un quadro comunitario che<br />
a partire dal 1990 era rivolto <strong>alla</strong> razionalizzazione della normativa del settore,<br />
partendo dal presupposto che il settore degli appalti pubblici e <strong>delle</strong><br />
concessioni rappresentava un punto fondamentale per la realizzazione del<br />
mercato unico.<br />
Tale azione può essere sintetizzata, principalmente, in due iniziative: la elaborazione<br />
della Comunicazione interpretativa sulle “concessioni nel diritto<br />
comunitario”, che ha rappresentato il primo intervento “para normativo”<br />
della Commissione in cui sono state elaborate le linee direttrici della materia,<br />
in modo da consentire una applicazione uniforme, da parte dell’interprete<br />
e dell’operatore.<br />
Il secondo intervento è stato costituito d<strong>alla</strong> proposta di direttiva unifi cata<br />
sugli appalti di lavori, servizi e forniture, conclusosi con l’emanazione <strong>delle</strong><br />
Direttive 17/2004 e 18/2004. Preme precisare che l’istituto degli appalti in<br />
<strong>house</strong> è stato disciplinato solo nella direttiva dei settori esclusi all’articolo<br />
23, rimanendo invece innominata nella direttiva 18. Questo può essere sintomatico<br />
del fatto che l’istituto dell’in <strong>house</strong> presenta profi li mobili, di non<br />
facile identifi cazione, la cui delimitazione dipende da fattori diversi e muta<br />
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