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l'in house alla prova delle regole comunitarie (QCDE - Provincia ...

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applicate nel caso in cui un’impresa controllata da uno o più enti sia attiva<br />

sul mercato e possa entrare in concorrenza con altre imprese. Infatti, un’impresa<br />

può ugualmente godere di libertà di azione anche se le decisioni che<br />

la riguardano sono prese dall’ente pubblico chela detiene se essa può esercitare<br />

ancora una pare importante della sua attività economica presso altri<br />

operatori. Pertanto, è necessario che le prestazioni di detta impresa siano<br />

sostanzialmente destinate in via esclusiva all’ente locale in questione.<br />

Un indicatore utile per valutare tale requisito è il “fatturato”, cioè la cifra<br />

d’aff ari realizzato dall’impresa controllata e quello determinante è rappresentato<br />

dal fatturato che la società realizza in virtù dei provvedimenti di affi<br />

damento adottati dall’ente locale controllante, compreso quello ottenuto<br />

con gli utenti in attuazione di tali provvedimenti.<br />

Le attività della società da prendere in considerazione sono quelle che quest’ultima<br />

realizza nell’ambito di un affi damento eff ettuato dall’ente locale,<br />

indipendentemente dal fatto che il destinatario sia lo stesso ente locale o<br />

l’utente <strong>delle</strong> prestazioni, non rilevando aff atto il territorio in cui è svolta l’attività.<br />

Non è poi rilevante sapere chi remunera le prestazioni della società,<br />

potendo trattarsi sia dell’ente controllante sia di terzi utenti di prestazioni<br />

fornite in forza di concessioni o di altri rapporti giuridici instaurati dal suddetto<br />

ente. Solo in tal caso, quindi, l’impresa in questione sarà sottratta agli<br />

obblighi dell’evidenza pubblica.<br />

Emerge una defi nizione di controllo analogo e di attività più importante ancora<br />

più stringente, secondo cui tali requisiti sussistono:<br />

1) nelle sole società a capitale interamente pubblico;<br />

2) società, che, in virtù del principio fi nalistico, perseguono in via esclusiva<br />

fi nalità di interesse pubblico;<br />

3) la cui attività prevalente sia svolta in concreto a favore del titolare (dei<br />

titolari) <strong>delle</strong> quote;<br />

4) in cui i poteri dell’organo amministrativo siano limitati <strong>alla</strong> mera esecuzione<br />

della volontà della amministrazione aggiudicatrice onde garantire<br />

che i criteri sopra indicati siano soddisfatti permanentemente.<br />

In estrema sintesi è possibile schematizzare i punti che, caso dopo caso, la<br />

Corte ha chiarito:<br />

a) la società pubblica, anche minimamente partecipata ad un soggetto<br />

privato, non è mai giuridicamente in una posizione analoga a quella dei<br />

soggetti sui quali l’amministrazione aggiudicatrice esercita un controllo<br />

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