l'in house alla prova delle regole comunitarie (QCDE - Provincia ...
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ia (anche nella misura dell’1%) di un’impresa privata al capitale di una spa<br />
partecipata dall’Amministrazione concedente esclude in radice la possibilità<br />
per l’amministrazione medesima di esercitare sulla società concessionaria<br />
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; ciò in quanto la<br />
presenza di quote private nel capitale della società affi dataria non consente<br />
di ritenere quest’ultima una struttura di gestione “interna” al soggetto pubblico<br />
che la partecipa.<br />
In sostanza, i giudici non sembrano discostarsi dal solco della propria giurisprudenza,<br />
tuttavia, in questa sentenza non viene compiuto alcun richiamo<br />
<strong>alla</strong> necessità di un sindacato concreto sui poteri gestionali del Consiglio di<br />
Amministrazione della società affi dataria, sull’oggetto sociale e, più in generale,<br />
su tutto quanto previsto dallo statuto, al fi ne di verifi care l’eff ettività<br />
del “controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi”, così come era<br />
accaduto in occasione della sentenza Parking Brixen.<br />
Sentenza Carbotermo<br />
Nella sentenza Cabotremo (Corte di giustizia 11 maggio 2006, C-340/04, in<br />
GU C 165, 15.07.2006, pag. 5), i Giudici comunitari sono stati chiamati a defi<br />
nire, ancora una volta, il perimetro dei concetti di “controllo analogo” e di<br />
“svolgimento della parte più importante dell’attività a favore dell’ente locale”,<br />
trattandosi dei due invariabili requisiti richiesti perché si possa procedere<br />
all’affi damento diretto di un servizio.<br />
Quanto al “controllo analogo”.<br />
La Corte, riprendendo il ragionamento svolto nella sentenza Parking Brixen,<br />
improntato sull’eff ettività e concretezza del sindacato, riconduce la nozione<br />
di “controllo” nell’alveo dell’esercizio da parte dell’ente affi dante di un’infl<br />
uenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti<br />
<strong>delle</strong> società partecipate, avendo cura di precisare che la detenzione<br />
in mano pubblica dell’intero capitale sociale dell’affi dataria non è elemento<br />
suffi ciente e decisivo ai fi ni della sussistenza del requisito in parola. I giudici<br />
europei escludono nel caso sottoposto al loro vaglio la sussistenza del<br />
“controllo analogo” in ragione oltre che dell’ampiezza dei poteri attribuiti<br />
al Consiglio di Amministrazione della società anche dell’assenza di specifi -<br />
che riserve a favore del Comune. In sostanza, il controllo dell’ente pubblico,<br />
proprio perché circoscritto all’esercizio dei semplici poteri riconosciuti dal<br />
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