l'in house alla prova delle regole comunitarie (QCDE - Provincia ...
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salvaguardato il modello <strong>delle</strong> società miste e, dall’altro lato, ha imposto la<br />
scelta del socio privato con gara basata sull’industrialità e sulla capacità gestionale.<br />
Inoltre è richiesta all’Amministrazione la motivazione della scelta<br />
del modulo societario (con l’auspicio di scoraggiare operazioni frettolose). Il<br />
tentativo del legislatore italiano è quello di introdurre un sistema fl essibile<br />
che garantisca l’equilibrio tra le esigenze di liberalizzazione e mercato concorrenziale<br />
e salvaguardia <strong>delle</strong> società miste in <strong>house</strong>.<br />
L’eccezionalità dell’in <strong>house</strong> è attenuata da alcuni emendamenti governativi,<br />
suggeriti dall’esigenza di evitare di aprire troppo al mercato. Tuttavia va<br />
detto che le altre nazioni europee non sono da meno dell’Italia nel proteggere<br />
gelosamente i propri modelli di socialismo municipale nell’organizzazione<br />
dei servizi pubblici. Uno studio comparato del 2001 descrive i modelli<br />
di Francia, Spagna, e Gran Bretagna. I risultati sembrano confermare che<br />
dappertutto prevalgano le stesse tentazioni. Tentazioni che, forse, non sono<br />
adeguatamente represse d<strong>alla</strong> Corte di Giustizia la quale off rendo soluzioni<br />
astratte dell’in <strong>house</strong> rinvia ai giudici nazionali la responsabilità di valutare<br />
caso per caso.<br />
Il Ddl. 772/XV leg. non liberalizza ma pone la regola dell’evidenza pubblica<br />
nell’affi damento dei servizi pubblici; regola che è già aff ermata in quasi tutte<br />
le discipline di settore, dai trasporti pubblici locali all’energia elettrica, al<br />
gas, risultando variamente declinata in periodi transitori non sempre omogenei.<br />
A fronte di questa situazione il legislatore vuole fi ssare una dead line<br />
comune per gli affi damenti diretti, stabilendo l’obbligo generale della gara<br />
entro il termine piuttosto congruo del 2011.<br />
Il tema non può essere aff rontato senza segnalare che lo Stato ha una competenza<br />
‘limitata’ per intervenire su questa materia. La norma di riferimento<br />
nel testo costituzionale infatti è l’articolo 117 che, pur tacendo in materia di<br />
appalti pubblici, attribuisce allo Stato potestà normativa esclusiva in materia<br />
di tutela della concorrenza. Naturalmente il meccanismo della limitata competenza<br />
statale è condizionante: per limitare l’in <strong>house</strong> lo Stato potrà agire<br />
sulle <strong>regole</strong> dell’affi damento e pretendere, ad esempio, che l’in <strong>house</strong> venga<br />
motivato. Altra possibile soluzione potrebbe consistere nell’individuazione<br />
di un’Autorità, ad es. l’Antitrust o un’altra Autorità di settore, cui spetti stabilire<br />
se la scelta organizzativa di chiudere il mercato, operata dall’amministrazione,<br />
sia proporzionale e adeguata… in altri termini giustifi cata.<br />
Per il diritto comunitario e gli organi dell’Unione non rileva che l’ammini-<br />
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