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l'in house alla prova delle regole comunitarie (QCDE - Provincia ...

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Sia in Arnhem che in RI.SAN Srl, la dipendenza fi nanziaria, organizzativa e gestionale<br />

fra le amministrazioni aggiudicatici e la società pubblica confermavano<br />

la sussistenza di un nesso interorganico, escludendo entrambe le fattispecie<br />

dall’ambito di applicazione della direttiva servizi.<br />

La Corte di Giustizia, sulla falsariga <strong>delle</strong> conclusioni dell’Avv. generale Alber,<br />

ha aff ermato in termini più generali la non obbligatorietà del ricorso<br />

<strong>alla</strong> gara per l’affi damento di un servizio, potendo l’amministrazione aggiudicatrice<br />

decidere di svolgerlo direttamente o tramite il ricorso ad un soggetto<br />

in rapporto di delega interorganica, escludendo l’applicazione della<br />

direttiva 92/50.<br />

Sentenza Teckal<br />

Successivamente, nella causa Teckal (Corte di Giustizia, 18 novembre 1999,<br />

C-107/98, Teckal Srl Racc. 1999, p.I-8121), dopo avere preliminarmente risolto<br />

il problema dell’applicabilità della direttiva servizi nell’ipotesi di appalto<br />

misto di forniture e servizi, <strong>alla</strong> luce di un criterio meramente quantitativo,<br />

la Corte di giustizia, chiamata ad aff rontare un’ulteriore ipotesi “in <strong>house</strong>”,<br />

<strong>alla</strong> luce <strong>delle</strong> conclusioni dell’Avv. Cosmas, ha aff ermato espressamente un<br />

principio che dalle due sentenze precedenti poteva solo desumersi:<br />

- nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice voglia stipulare il contratto<br />

di appalto a titolo oneroso con un soggetto anch’esso amministrazione<br />

aggiudicatrice, si applicherà la direttiva 93/36 solo se tale ente<br />

è “un ente distinto da essa sul piano formale ed autonomo rispetto ad essa<br />

sul piano decisionale”;<br />

- il fornitore, controparte dell’amministrazione aggiudicatrice, deve essere<br />

realmente soggetto diverso rispetto a tale amministrazione,<br />

- la terzietà del fornitore deve essere valutata <strong>alla</strong> luce dei parametri elaborati<br />

d<strong>alla</strong> giurisprudenza Arnhem e RI.SAN: indipendenza fi nanziaria<br />

ed indipendenza amministrativa.<br />

Sole se tutte e tre le condizioni verranno soddisfatte, allora si tratterà di un<br />

vero e proprio appalto di forniture, disciplinato d<strong>alla</strong> direttiva 93/36.<br />

Contre, nell’ipotesi in cui l’amministrazione aggiudicatrice eserciti su tale<br />

ente un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e quest’ente<br />

realizzi la parte più importante della propria attività con l’amministrazione<br />

che la controlla, allora si esulerebbe dal campo applicativo di tale direttiva,<br />

poiché “un contratto non può essere considerato come stipulato tra persone di-<br />

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