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l'in house alla prova delle regole comunitarie (QCDE - Provincia ...

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l’ente pubblico e, dunque, del margine di autonomia decisionale concesso<br />

agli amministratori della società di gestione del servizio 8 .<br />

In questa prospettiva, la Corte di Giustizia, per individuare i confi ni operativi<br />

della deroga, indirizza la propria indagine sul profi lo strutturale dell’organizzazione<br />

del soggetto gestore, tratteggiando, in negativo, gli elementi<br />

idonei a consentire l’analogia tra controllo ed indirizzo esercitato dall’ente<br />

pubblico sulla propria struttura.<br />

Si tratta di una soluzione diversa rispetto a quella prospettata nel caso Truley<br />

in ordine al controllo necessario per la confi gurazione dell’organismo di<br />

diritto pubblico 9 , per il quale i giudici comunitari ritengono suffi ciente un<br />

controllo di tipo esterno esteso all’esattezza, <strong>alla</strong> regolarità, all’economicità,<br />

<strong>alla</strong> redditività e <strong>alla</strong> razionalità dell’amministrazione corrente. L’approccio<br />

seguito nel caso in esame, invece, confi gurando la pubblicità del capitale<br />

come condizione necessaria, ma non suffi ciente, impone conseguentemente<br />

una valutazione del regime giuridico del soggetto gestore e, pertanto,<br />

una verifi ca della rispondenza <strong>delle</strong> <strong>regole</strong> privatistiche del controllo societario<br />

rispetto agli obiettivi della deroga 10 . Occorre valutare principalmente<br />

l’autonomia decisionale di cui godono gli amministratori della società e, in<br />

un’ottica formalistica, focalizzare l’analisi sulla portata generale dello sche<br />

ma societario, e sulla sua natura caratterizzata da una assunta vocazione<br />

commerciale 11 .<br />

8 Corte giust. CE, 21 luglio 2005, causa C/231/03, caso Parking Brixen, (nt. 6) Nella fattispecie i<br />

giudici comunitari erano chiamati a pronunciarsi sull’applicabilità alle concessioni di servizio<br />

pubblico del regime dell’evidenza pubblica: la questione riguardava l’affi damento della concessione<br />

di gestione di un parcheggio ad una società, interamente partecipata dal Comune<br />

di Bressanone (un ex-azienda speciale trasformata in s.p.a.), la quale avrebbe remunerato il<br />

servizio attraverso i pagamenti degli utenti.<br />

9 Corte giust. CE, 27 febbraio 2003, causa C-373/00, caso Truley, in Foro amm –CDS, 2003, I, 424<br />

10 Dall’analisi in concreto, la Corte elabora alcuni indici presuntivi che escluderebbero la presenza<br />

di un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture: in particolare, si deve<br />

porre l’accento sull’ampia autonomia di cui godono gli amministratori rispetto agli azionisti,<br />

in virtù dei considerevoli poteri di gestione dallo statuto conferiti al Consiglio di amministrazione<br />

della società, il quale «dispone della facoltà di adottare tutti gli atti ritenuti necessari per<br />

il conseguimento dell’oggetto sociale», nonché «di realizzare altre operazioni senza previo<br />

accordo dell’assemblea dei soci»(cfr. punto 68).<br />

11 Per una critica ad una tale impostazione vedi D’ALESSANDRO, Affi damenti in <strong>house</strong> in senso ampio:<br />

la Corte mette in crisi l’idea della neutralità dello strumento societario, in Servizi pubbl. e<br />

appalti, 2006, 103 ss.<br />

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