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Caso De Ferrari-Nicolay, azionisti in Tribunale<br />

a tutela degli azionisti<br />

Ldi risparmio non era<br />

mai stata messa in discussione.<br />

Ma due anni fa<br />

Acquedotto De Ferrari<br />

venne fuso per incorporazione,<br />

insieme a Acqua<br />

Italia, in Acquedotto Nicolay.<br />

La fusione avvenne<br />

sorprendentemente<br />

senza offrire ai soci dissenzienti<br />

il diritto di recesso<br />

ex-art 2437, comma<br />

1, lett. G del codice civile.<br />

In occasione di tale<br />

fusione i portatori delle<br />

risparmio sono stati perciò<br />

coercitivamente costretti<br />

a concambiare le<br />

loro risparmio in ordinarie<br />

perdendo in tal modo<br />

il privilegio del rimborso<br />

prioritario in caso di liquidazione<br />

della società.<br />

Inoltre si eclissava ovviamente<br />

la maggiore<br />

redditività offerta dall’azione<br />

di risparmio rispetto<br />

all’azione ordinaria.<br />

La delibera del CdA di<br />

Acquedotto De Ferrari<br />

venne perciò impugnata<br />

dall’Avv. Dario Trevisan a<br />

nome di decine di soci<br />

dissenzienti. Proprio<br />

mentre questo numero di<br />

<strong>Investire</strong> sarà in fase di<br />

stampa si dovrebbe tenere<br />

la prima istanza in<br />

Tribunale.<br />

Il diritto di recesso era<br />

stato richiesto da soci<br />

portatori di 2.318.852<br />

azioni. Il Comune di Genova,<br />

azionista di maggioranza<br />

dell’AMGA, preferì<br />

però una lunga discussione<br />

in Tribunale all’accettazione<br />

delle richieste<br />

dei soci di minoranza.<br />

La Consob, sollecitata da<br />

numerose proteste, aveva<br />

richiesto alla De Ferrari<br />

in data 23 marzo 2006<br />

l’integrazione “delle informazioni<br />

da rendere<br />

alle assemblee e le considerazioni<br />

svolte dal<br />

consiglio d’amministrazione<br />

per escludere la ricorrenza<br />

dei presupposti<br />

per l’esercizio del diritto<br />

di recesso da parte degli<br />

azionisti di risparmio”.<br />

La Commissione rammentava<br />

al vertice che<br />

in data 15 marzo 2006<br />

molti azionisti dissenzienti<br />

avevano presentato<br />

presso il Tribunale di<br />

Genova un ricorso per la<br />

sospensione delle delibere<br />

suddette.<br />

Consob richiedeva<br />

“un’analitica descrizione<br />

delle motivazioni e i<br />

pertinenti riferimenti<br />

dottrinali e giurisprudenziali<br />

oltre alle considerazioni<br />

sull’eventuale impatto<br />

dell’esercizio del<br />

diritto di recesso da parte<br />

degli azionisti di Acquedotto<br />

De Ferrari Galliera,<br />

ove dovessero essere<br />

accertati i presupposti<br />

per la ricorrenza di<br />

quest’ultimo sulla determinazione<br />

dei rapporti di<br />

concambio della fusione<br />

e sulla consistenza del<br />

flottante della nuova società<br />

riveniente”.<br />

Nel corso della successiva<br />

assemblea speciale<br />

degli azionisti di risparmio<br />

la società informava<br />

i soci che - secondo la<br />

stessa - l’approvazione<br />

della delibera di fusione<br />

non determinava diritto<br />

di recesso in quanto non<br />

ledeva il loro privilegio.<br />

Infatti il privilegio, per il<br />

vertice di ADFG, era<br />

quantificabile come rendimento<br />

in euro 0,005, ossia<br />

il 2 per cento del nominale<br />

di euro 0,25, men-<br />

tre quello relativo all’eventuale<br />

liquidazione<br />

della società “è una ipotesi<br />

irrealistica in quanto<br />

Mediterranea delle Acque<br />

è società destinata a<br />

gestire tutto il servizio<br />

idrico integrato, a tariffe<br />

regolamentate, ed avrà<br />

un patrimonio netto di euro<br />

300 milioni”.<br />

Inoltre, per il vertice,<br />

“Mediterranea Acque è<br />

una società che non possiede<br />

azioni di risparmio<br />

e non vi è alcuna disposizione<br />

del codice civile<br />

che impone alla società<br />

incorporante, per i casi di<br />

fusione di una società<br />

con azioni di categoria<br />

speciale in una società<br />

con solo azioni ordinarie,<br />

di emettere azioni della<br />

medesima categoria di<br />

quelle emesse dalla società<br />

incorporata”.<br />

La seconda giustificazione,<br />

per i soci che hanno<br />

impugnato, non ha rilievo.<br />

Gli stessi, proprio per<br />

l’inesistenza delle risparmio<br />

in Mediterranea delle<br />

Acque, chiedono infatti<br />

il diritto di recesso.<br />

Sul primo punto, obiettano<br />

i dissenzienti, proprio<br />

lo stesso CdA si è dato<br />

una zappa sui piedi. Infatti<br />

nel 2006 ha mostrato<br />

l’incongruenza dell’assunto<br />

che non ci sarebbero<br />

state differenti rendimenti<br />

tra le due categorie<br />

di azioni premiando le<br />

risparmio con un dividendo,<br />

sospendendolo invece<br />

per le ordinarie.<br />

Come accennato, il Tribunale<br />

di Genova si accinge<br />

ad esaminare questa<br />

istanza proprio mentre<br />

esce <strong>Investire</strong>. L’udienza<br />

era in programma, infatti,<br />

il 22 maggio 2008.<br />

Quelle di Unicredito ancora meno.<br />

Quest’ultimo istituto di credito<br />

si è testardamente fissato nel<br />

non convertire le risparmio quando<br />

queste quotavano meno delle<br />

ordinarie. Eppure, come banca internazionale,<br />

presentarsi all’estero<br />

con un capitale così complesso,<br />

diviso tra il 99% delle ordinarie<br />

e l’1% delle risparmio, deve<br />

avere procurato molte volte richieste<br />

di spiegazioni. Per non<br />

parlare dei costi delle assemblee<br />

degli azionisti di risparmio. Ma il<br />

vertice non ha cambiato idea e<br />

ora si trova con le azioni di risparmio<br />

che quotano sistematicamente<br />

ben oltre l’ordinaria. E un’eventuale<br />

conversione diventa difficilissima<br />

o costosa....<br />

Vi sono invece talune compagnie<br />

che ben difficilmente convertiranno<br />

le risparmio. Rischiano infatti di vedere<br />

annacquata la partecipazione<br />

dell’azionista di maggioranza. La<br />

società potrebbe diventare facilmente<br />

scalabile. E nessuno è così<br />

masochista da proporre operazioni<br />

deleterie per il suo investimento.<br />

Questa condizione concerne in primo<br />

luogo Italcementi, Italmobiliare<br />

e Telecom.<br />

Per quest’ultima azione si è talora<br />

proposta la conversione con il pagamento<br />

di un premio per cercare<br />

di limitare l’esborso per gli elevati<br />

dividendi incassati dai soci di risparmio<br />

di Telecom. Ma i vari azionisti<br />

di riferimento che si sono succeduti<br />

nei recenti anni non hanno<br />

voluto annacquare la loro limitatissima<br />

quota di riferimento.<br />

Le possibilità di sfruttare le prossime<br />

conversioni diminuiscono continuamente<br />

con l’ascesa delle risparmio<br />

oltre il prezzo delle ordinarie.<br />

Gestori e cassettisti, che già<br />

possiedono in portafoglio le ordinarie,<br />

possono valutare la possibilità<br />

dello switch con le risparmio<br />

solo se riescono ad acquistarle a<br />

prezzi inferiori, tenendo conto inoltre<br />

della illiquidità di taluni valori.<br />

L’attenta disamina delle caratteristiche<br />

delle 30 risparmio mostra<br />

l’appetibilità di qualche azione.<br />

Non sono molte, ma sarebbe un<br />

peccato per un cassettista non<br />

sfruttare questa opportunità. ■<br />

giugno 2008 ■ <strong>Investire</strong> 099

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