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Caso De Ferrari-Nicolay, azionisti in Tribunale<br />
a tutela degli azionisti<br />
Ldi risparmio non era<br />
mai stata messa in discussione.<br />
Ma due anni fa<br />
Acquedotto De Ferrari<br />
venne fuso per incorporazione,<br />
insieme a Acqua<br />
Italia, in Acquedotto Nicolay.<br />
La fusione avvenne<br />
sorprendentemente<br />
senza offrire ai soci dissenzienti<br />
il diritto di recesso<br />
ex-art 2437, comma<br />
1, lett. G del codice civile.<br />
In occasione di tale<br />
fusione i portatori delle<br />
risparmio sono stati perciò<br />
coercitivamente costretti<br />
a concambiare le<br />
loro risparmio in ordinarie<br />
perdendo in tal modo<br />
il privilegio del rimborso<br />
prioritario in caso di liquidazione<br />
della società.<br />
Inoltre si eclissava ovviamente<br />
la maggiore<br />
redditività offerta dall’azione<br />
di risparmio rispetto<br />
all’azione ordinaria.<br />
La delibera del CdA di<br />
Acquedotto De Ferrari<br />
venne perciò impugnata<br />
dall’Avv. Dario Trevisan a<br />
nome di decine di soci<br />
dissenzienti. Proprio<br />
mentre questo numero di<br />
<strong>Investire</strong> sarà in fase di<br />
stampa si dovrebbe tenere<br />
la prima istanza in<br />
Tribunale.<br />
Il diritto di recesso era<br />
stato richiesto da soci<br />
portatori di 2.318.852<br />
azioni. Il Comune di Genova,<br />
azionista di maggioranza<br />
dell’AMGA, preferì<br />
però una lunga discussione<br />
in Tribunale all’accettazione<br />
delle richieste<br />
dei soci di minoranza.<br />
La Consob, sollecitata da<br />
numerose proteste, aveva<br />
richiesto alla De Ferrari<br />
in data 23 marzo 2006<br />
l’integrazione “delle informazioni<br />
da rendere<br />
alle assemblee e le considerazioni<br />
svolte dal<br />
consiglio d’amministrazione<br />
per escludere la ricorrenza<br />
dei presupposti<br />
per l’esercizio del diritto<br />
di recesso da parte degli<br />
azionisti di risparmio”.<br />
La Commissione rammentava<br />
al vertice che<br />
in data 15 marzo 2006<br />
molti azionisti dissenzienti<br />
avevano presentato<br />
presso il Tribunale di<br />
Genova un ricorso per la<br />
sospensione delle delibere<br />
suddette.<br />
Consob richiedeva<br />
“un’analitica descrizione<br />
delle motivazioni e i<br />
pertinenti riferimenti<br />
dottrinali e giurisprudenziali<br />
oltre alle considerazioni<br />
sull’eventuale impatto<br />
dell’esercizio del<br />
diritto di recesso da parte<br />
degli azionisti di Acquedotto<br />
De Ferrari Galliera,<br />
ove dovessero essere<br />
accertati i presupposti<br />
per la ricorrenza di<br />
quest’ultimo sulla determinazione<br />
dei rapporti di<br />
concambio della fusione<br />
e sulla consistenza del<br />
flottante della nuova società<br />
riveniente”.<br />
Nel corso della successiva<br />
assemblea speciale<br />
degli azionisti di risparmio<br />
la società informava<br />
i soci che - secondo la<br />
stessa - l’approvazione<br />
della delibera di fusione<br />
non determinava diritto<br />
di recesso in quanto non<br />
ledeva il loro privilegio.<br />
Infatti il privilegio, per il<br />
vertice di ADFG, era<br />
quantificabile come rendimento<br />
in euro 0,005, ossia<br />
il 2 per cento del nominale<br />
di euro 0,25, men-<br />
tre quello relativo all’eventuale<br />
liquidazione<br />
della società “è una ipotesi<br />
irrealistica in quanto<br />
Mediterranea delle Acque<br />
è società destinata a<br />
gestire tutto il servizio<br />
idrico integrato, a tariffe<br />
regolamentate, ed avrà<br />
un patrimonio netto di euro<br />
300 milioni”.<br />
Inoltre, per il vertice,<br />
“Mediterranea Acque è<br />
una società che non possiede<br />
azioni di risparmio<br />
e non vi è alcuna disposizione<br />
del codice civile<br />
che impone alla società<br />
incorporante, per i casi di<br />
fusione di una società<br />
con azioni di categoria<br />
speciale in una società<br />
con solo azioni ordinarie,<br />
di emettere azioni della<br />
medesima categoria di<br />
quelle emesse dalla società<br />
incorporata”.<br />
La seconda giustificazione,<br />
per i soci che hanno<br />
impugnato, non ha rilievo.<br />
Gli stessi, proprio per<br />
l’inesistenza delle risparmio<br />
in Mediterranea delle<br />
Acque, chiedono infatti<br />
il diritto di recesso.<br />
Sul primo punto, obiettano<br />
i dissenzienti, proprio<br />
lo stesso CdA si è dato<br />
una zappa sui piedi. Infatti<br />
nel 2006 ha mostrato<br />
l’incongruenza dell’assunto<br />
che non ci sarebbero<br />
state differenti rendimenti<br />
tra le due categorie<br />
di azioni premiando le<br />
risparmio con un dividendo,<br />
sospendendolo invece<br />
per le ordinarie.<br />
Come accennato, il Tribunale<br />
di Genova si accinge<br />
ad esaminare questa<br />
istanza proprio mentre<br />
esce <strong>Investire</strong>. L’udienza<br />
era in programma, infatti,<br />
il 22 maggio 2008.<br />
Quelle di Unicredito ancora meno.<br />
Quest’ultimo istituto di credito<br />
si è testardamente fissato nel<br />
non convertire le risparmio quando<br />
queste quotavano meno delle<br />
ordinarie. Eppure, come banca internazionale,<br />
presentarsi all’estero<br />
con un capitale così complesso,<br />
diviso tra il 99% delle ordinarie<br />
e l’1% delle risparmio, deve<br />
avere procurato molte volte richieste<br />
di spiegazioni. Per non<br />
parlare dei costi delle assemblee<br />
degli azionisti di risparmio. Ma il<br />
vertice non ha cambiato idea e<br />
ora si trova con le azioni di risparmio<br />
che quotano sistematicamente<br />
ben oltre l’ordinaria. E un’eventuale<br />
conversione diventa difficilissima<br />
o costosa....<br />
Vi sono invece talune compagnie<br />
che ben difficilmente convertiranno<br />
le risparmio. Rischiano infatti di vedere<br />
annacquata la partecipazione<br />
dell’azionista di maggioranza. La<br />
società potrebbe diventare facilmente<br />
scalabile. E nessuno è così<br />
masochista da proporre operazioni<br />
deleterie per il suo investimento.<br />
Questa condizione concerne in primo<br />
luogo Italcementi, Italmobiliare<br />
e Telecom.<br />
Per quest’ultima azione si è talora<br />
proposta la conversione con il pagamento<br />
di un premio per cercare<br />
di limitare l’esborso per gli elevati<br />
dividendi incassati dai soci di risparmio<br />
di Telecom. Ma i vari azionisti<br />
di riferimento che si sono succeduti<br />
nei recenti anni non hanno<br />
voluto annacquare la loro limitatissima<br />
quota di riferimento.<br />
Le possibilità di sfruttare le prossime<br />
conversioni diminuiscono continuamente<br />
con l’ascesa delle risparmio<br />
oltre il prezzo delle ordinarie.<br />
Gestori e cassettisti, che già<br />
possiedono in portafoglio le ordinarie,<br />
possono valutare la possibilità<br />
dello switch con le risparmio<br />
solo se riescono ad acquistarle a<br />
prezzi inferiori, tenendo conto inoltre<br />
della illiquidità di taluni valori.<br />
L’attenta disamina delle caratteristiche<br />
delle 30 risparmio mostra<br />
l’appetibilità di qualche azione.<br />
Non sono molte, ma sarebbe un<br />
peccato per un cassettista non<br />
sfruttare questa opportunità. ■<br />
giugno 2008 ■ <strong>Investire</strong> 099