La Professione di Psicologo n. 2/2005 - Ordine nazionale Psicologi
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Riforma tirocini ed esami <strong>di</strong> Stato<br />
Sappiamo <strong>di</strong> aver<br />
creato un grave imbarazzo<br />
al MIUR durante<br />
l’iter della riforma delle<br />
classi, con l’aperto<br />
<strong>di</strong>ssi<strong>di</strong>o fra l’Or<strong>di</strong>ne e<br />
l’Università, <strong>di</strong>ssi<strong>di</strong>o nel<br />
quale il MIUR ha finito<br />
per prendere chiaramente<br />
le nostre parti;<br />
ma la soluzione che ora<br />
proponiamo in quest’altra<br />
riforma può costituire<br />
un sollievo <strong>di</strong> quello<br />
stesso imbarazzo<br />
24<br />
fessione <strong>di</strong>versa ed estranea, non perciò la tappa interme<strong>di</strong>a dello schema-Bologna;<br />
d) prendendo atto <strong>di</strong> questo rifiuto, la nuova Direttiva ‘05/36, al punto 29, prevede una<br />
procedura <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica del meccanismo <strong>di</strong> cui sopra, per le professioni per cui abbia<br />
<strong>di</strong>mostrato <strong>di</strong> non essere accettato, con lo scopo <strong>di</strong> arrivare ad un “coor<strong>di</strong>namento dei<br />
requisiti minimi <strong>di</strong> accesso”, per noi chiaramente al livello quinquennale unificato.<br />
e) Per queste professioni applicare il 3+2 non significa dunque una convergenza, bensì una<br />
<strong>di</strong>vergenza rispetto al Continente europeo, in contrasto con lo scopo generale e superiore<br />
della stessa Dichiarazione <strong>di</strong> Bologna.<br />
f) Per le stesse due professioni l’Italia ha già avviato il processo <strong>di</strong> revoca del modello 3+2,<br />
da un lato sospendendo l’inclusione degli sbocchi <strong>di</strong> Giurisprudenza nel DPR 328/’01,<br />
e dall’altro sopprimendo gli <strong>Psicologi</strong> Juniores, con la legge 170/’03, prima ancora che<br />
ne risultassero <strong>di</strong> abilitati.<br />
g) In particolare, per gli psicologi non è stato possibile trovare un accordo fra Or<strong>di</strong>ne ed<br />
Università su come riformare la classe triennale 34 Scienze e tecniche psicologiche,<br />
h) riforma che, ai sensi della legge delegante, non può essere effettuata senza tenere conto<br />
dello sbocco professionale, che dalla legge 170/’01 è stato reso ra<strong>di</strong>calmente <strong>di</strong>verso da<br />
quello della sezione A,<br />
i) la quale dunque deve essere dotata <strong>di</strong> un percorso autonomo, sin dall’inizio.<br />
l) Solo su tale ripristino del ciclo unico quinquennale si ottiene la convergenza del consenso<br />
fra Or<strong>di</strong>ne ed Università,<br />
m) oltre alla convergenza con i percorsi europei, come standar<strong>di</strong>zzati dall’EFPA in EuroPsy,<br />
accettato sia dalla Conferenza dei Presi<strong>di</strong> <strong>di</strong> psicologia, sia dall’Or<strong>di</strong>ne degli psicologi.<br />
A nome <strong>di</strong> tutti i colleghi che rappresento, italiani ed europei, professionisti ed accademici,<br />
Le chiedo quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> inserire, in coda all’articolo 6 del nuovo Decreto <strong>di</strong> riforma degli esami<br />
<strong>di</strong> Stato, il sopra citato comma relativo agli psicologi, dello stesso tenore <strong>di</strong> quello che le<br />
professioni legali ebbero nell’art. 6 del DM 270/’04.<br />
Ciò anche per venire incontro alla Sua richiesta <strong>di</strong> risolvere il <strong>di</strong>ssi<strong>di</strong>o con i nostri accademici<br />
sull’iter dell’altro decreto, quello che riforma le classi: come Le è ben noto, in quell’altro<br />
iter noi chie<strong>di</strong>amo che per l’accesso alla sezione A sia richiesta non solo la laurea magistrale<br />
in psicologia, ma anche la laurea triennale in scienze psicologiche, l’unica idonea a fornire<br />
una adeguata preparazione metodologica <strong>di</strong> base per la successiva formazione, durante la<br />
laurea magistrale, alla professione <strong>di</strong> psicologo. E <strong>di</strong> converso chie<strong>di</strong>amo che solo la laurea<br />
in tecniche psicologiche <strong>di</strong>a accesso agli esami <strong>di</strong> Stato della Sezione B. Nessun Paese europeo,<br />
infatti, contempla la possibilità che in un solo ed unico triennio si gettino le basi<br />
metodologiche per la professione <strong>di</strong> psicologo e si impari anche ad esercitarne una qualche<br />
parte. Ma non abbiamo nessun <strong>di</strong>ssi<strong>di</strong>o con gli accademici sulla richiesta del ciclo unico.<br />
Nel caso che questo primo decreto sugli esami <strong>di</strong> stato già lo prevedesse, allora la successiva<br />
riforma delle classi potrebbe riconfermarlo, col sostegno unanime dei nostri professionisti e<br />
dei nostri accademici. Anche questa <strong>di</strong>atriba, ben documentata nei relativi verbali, può<br />
servire a giustificare l’introduzione del nostro comma all’articolo 6: in effetti, sebbene sostenuta<br />
in questo dal CUP, la nostra professione è stata la prima, e sinora l’unica, a formalizzare<br />
il problema, ed è giusto che sia la prima, dopo quelle legali, a trovarne la soluzione.<br />
Grazie ed arrivederci.<br />
Il Presidente dell’Or<strong>di</strong>ne degli <strong>Psicologi</strong><br />
Prof. P. A. Sar<strong>di</strong><br />
la <strong>Professione</strong> <strong>di</strong> <strong>Psicologo</strong> 2/05