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Quando finisce un rapporto di convivenza<br />
Dott.ssa<br />
Elisabetta Gualandri<br />
Avvocato<br />
Adifferenza delle obbligazioni di cui all’art.143 c.c. che si assumono<br />
con il matrimonio (coabitazione, fedeltà, assistenza<br />
materiale e morale) i conviventi non sono tenuti dalla legge<br />
ad osservare nessuno di questi impegni, come quello ad esempio di<br />
contribuire agli oneri del menage familiare con il proprio lavoro personale<br />
o casalingo ma possano liberamente decidere, in adempimento<br />
di un un obbligo di natura affettiva/morale (e non certo in forza di<br />
legge, come nel matrimonio) di beneficiarsi reciprocamente o non<br />
di assistenza economica e morale contribuendo come possono o<br />
vogliono alle spese. La sostanziale differenza con il matrimonio è<br />
esattamente questa: nel matrimonio si deve contribuire per legge<br />
secondo i propri introiti lavorativi o apporto di lavoro casalingo mentre<br />
nella convivenza non è un obbligo, la scelta di come e quanto<br />
contribuire (oppure non contribuire) è decisa liberamente dalla coppia.<br />
Pertanto tutti gli esborsi sostenuti per “aiutare” il partner e per la gestione<br />
del menage non potranno piu’ essere ripetuti (cioè chiesti in<br />
restituzione) al termine della convivenza in quanto dalla legge considerati<br />
adempimento di obbligazione naturale (Cass. civ. 3 febbraio<br />
1975, n. 389; 8 febbraio 1977, n. 556) in quanto detti esborsi si presume<br />
siano stati compiuti per libera scelta di coscienza/generosità/onore<br />
, per “aiutare” il partner insomma.<br />
A differenza di quanto succede nel matrimonio se la convivenza termina<br />
(per scelta comune o di uno solo dei partner) la parte piu’ debole<br />
economicamente dovrà semplicemente subire il mutamento di<br />
condizione e non potrà avanzare nei confronti del partner piu’<br />
abbiente alcun diritto al mantenimento/alimenti garantito per<br />
legge solo in caso di matrimonio e neppure alcun diritto di “assegnazione”<br />
della casa in assenza di figli della coppia minori o<br />
non autosufficienti.<br />
Nella convivenza se il partner decide di contribuire, lo fa per libera<br />
scelta e non certo perché esiste a suo carico un obbligo di legge, come<br />
nel matrimonio.<br />
I problemi piu’ frequenti sorgono quando i conviventi decidono di<br />
acquistare la e stipulare insieme un contratto di mutuo per ottenere<br />
il denaro per l’acquisto<br />
Che succede se la convivenza termina?<br />
Per la Banca i conviventi sono considerati “obbligati in solido” il che<br />
significa essere obbligati per la medesima prestazione (il pagamento<br />
delle rate) tal che ciascuno può essere costretto all’adempimento per<br />
la totalità e l’adempimento da parte di uno libera l’altro (art. 1292<br />
c.c.).Si presume, nel mutuo cointestato che il debito si divida in parti<br />
uguali tra i conviventi ma possono essere stabilite, nel contratto di<br />
mutuo, anche diverse quote di pagamento specificate necessariamente<br />
nel contratto!<br />
Se il mutuo per l’acquisto per la casa è cointestato mentre la casa è<br />
acquistata solo da uno dei due cointestatari del contratto di mutuo<br />
con il denaro ottenuto, l’obbligazione di pagamento non viene considerata<br />
solidale ma è posta per intero a carico del debitore nel cui<br />
interesse è stata assunta e la prova di tale interesse esclusivo può essere<br />
data con qualunque mezzo (Cass. civ., 28 gennaio 1972, n. 202),<br />
che in questo caso è l’unico intestatario tra i due mutuatari, pertanto<br />
la banca si rivolgerà a quest’ultimo soggetto in caso di mancato pagamento.<br />
Se la banca non riceve il pagamento delle rate del mutuo potrà esecutare<br />
l’immobile ipotecato a garanzia (che puo’ essere quello acquistato<br />
od altro) quindi per obbligare l’unico titolare dell’immobile<br />
a farsi carico delle rate occorrerà che questi si accolli (con il consenso<br />
della banca) il pagamento delle rate del mutuo.<br />
Molto spesso succede che la coppia cointesti il mutuo, acquisti insieme<br />
la casa e che poi, il partner piu’ abbiente, provveda al pagamento<br />
anche della quota del partner meno abbiente… Che succede se<br />
la relazione finisce?<br />
Ai sensi dell’art. 2041 c.c. chi, senza una giusta causa, si è arricchito<br />
a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a<br />
indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.<br />
Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata,<br />
colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al<br />
tempo della domanda.<br />
Alla luce di questa norma sembrerebbe che l’ex convivente abbia diritto<br />
alla restituzione delle rate di mutuo pagate di competenza del<br />
partner ma bisogna indagare, nel caso specifico, se il pagamento<br />
delle rate del convivente sia stato compiuto in adempimento di una<br />
obbligazione naturale perché, come già specificato, in tal caso non<br />
si avrebbe diritto alla restituzione.<br />
Come determinarlo?<br />
La Corte di Cassazione (Cass. civ. 13.03.2003, n. 3713) precisa che<br />
il dovere morale, che sorregge l’obbligazione naturale, deve essere<br />
adempiuto con una prestazione che presenti un carattere di proporzionalità<br />
ed adeguatezza. La presunzione di gratuità è da ritenere<br />
che venga meno quando risulti che la prestazione esuli dai doveri<br />
di carattere morale e civile di mutua assistenza e collaborazione, in<br />
relazione alle qualità e condizioni sociali delle parti, e si configuri<br />
come mera operazione economico-patrimoniale, che abbia determinato<br />
un inspiegabile e illogico arricchimento del convivente more<br />
uxorio, con proprio ingiusto danno (arricchimento senza causa).<br />
Ad esempio: se Tizio è un ricchissimo possidente sarà piu’ difficile<br />
ottenere la restituzione delle rate in quanto il pagamento anche della<br />
quota di mutuo della convivente Caia potrebbe essere valutata come<br />
adempimento di un’obbligazione naturale o donazione remuneratoria<br />
(quindi non restituibile) mentre se Tizio e Caia sono entrambi<br />
semplici impiegati con uno stipendio normale sarà piu’ facile per<br />
Tizio ottenere la restituzione delle rate pagate alla ex.<br />
Suggerisco comunque ai conviventi di stipulare, con l’ausilio di un legale<br />
di fiducia, un contratto di convivenza che regoli la contribuzione<br />
di ognuno al menage familiare, segnali gli apporti dati<br />
documentandoli (ad esempio fattura per spese di ristrutturazione o<br />
acquisto mobili) e prevedere eventuali restituzioni di somme impiegate,<br />
somme che dovranno essere rimborsate e beni apportati che<br />
dovranno essere restituiti o rimborsati in caso di cessazione della<br />
convivenza. Suggerisco inoltre di registrare il contratto in modo da<br />
conferirgli data certa e naturalmente di conservare tutta la documentazione<br />
del caso (ricevute di pagamento, fatture ecc.).<br />
avv. Elisabetta Gualandri<br />
Via delle Gondole n.13 00121 Ostia Lido ROMa<br />
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Litoralemaggio2010<br />
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