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Quando finisce un rapporto di convivenza<br />

Dott.ssa<br />

Elisabetta Gualandri<br />

Avvocato<br />

Adifferenza delle obbligazioni di cui all’art.143 c.c. che si assumono<br />

con il matrimonio (coabitazione, fedeltà, assistenza<br />

materiale e morale) i conviventi non sono tenuti dalla legge<br />

ad osservare nessuno di questi impegni, come quello ad esempio di<br />

contribuire agli oneri del menage familiare con il proprio lavoro personale<br />

o casalingo ma possano liberamente decidere, in adempimento<br />

di un un obbligo di natura affettiva/morale (e non certo in forza di<br />

legge, come nel matrimonio) di beneficiarsi reciprocamente o non<br />

di assistenza economica e morale contribuendo come possono o<br />

vogliono alle spese. La sostanziale differenza con il matrimonio è<br />

esattamente questa: nel matrimonio si deve contribuire per legge<br />

secondo i propri introiti lavorativi o apporto di lavoro casalingo mentre<br />

nella convivenza non è un obbligo, la scelta di come e quanto<br />

contribuire (oppure non contribuire) è decisa liberamente dalla coppia.<br />

Pertanto tutti gli esborsi sostenuti per “aiutare” il partner e per la gestione<br />

del menage non potranno piu’ essere ripetuti (cioè chiesti in<br />

restituzione) al termine della convivenza in quanto dalla legge considerati<br />

adempimento di obbligazione naturale (Cass. civ. 3 febbraio<br />

1975, n. 389; 8 febbraio 1977, n. 556) in quanto detti esborsi si presume<br />

siano stati compiuti per libera scelta di coscienza/generosità/onore<br />

, per “aiutare” il partner insomma.<br />

A differenza di quanto succede nel matrimonio se la convivenza termina<br />

(per scelta comune o di uno solo dei partner) la parte piu’ debole<br />

economicamente dovrà semplicemente subire il mutamento di<br />

condizione e non potrà avanzare nei confronti del partner piu’<br />

abbiente alcun diritto al mantenimento/alimenti garantito per<br />

legge solo in caso di matrimonio e neppure alcun diritto di “assegnazione”<br />

della casa in assenza di figli della coppia minori o<br />

non autosufficienti.<br />

Nella convivenza se il partner decide di contribuire, lo fa per libera<br />

scelta e non certo perché esiste a suo carico un obbligo di legge, come<br />

nel matrimonio.<br />

I problemi piu’ frequenti sorgono quando i conviventi decidono di<br />

acquistare la e stipulare insieme un contratto di mutuo per ottenere<br />

il denaro per l’acquisto<br />

Che succede se la convivenza termina?<br />

Per la Banca i conviventi sono considerati “obbligati in solido” il che<br />

significa essere obbligati per la medesima prestazione (il pagamento<br />

delle rate) tal che ciascuno può essere costretto all’adempimento per<br />

la totalità e l’adempimento da parte di uno libera l’altro (art. 1292<br />

c.c.).Si presume, nel mutuo cointestato che il debito si divida in parti<br />

uguali tra i conviventi ma possono essere stabilite, nel contratto di<br />

mutuo, anche diverse quote di pagamento specificate necessariamente<br />

nel contratto!<br />

Se il mutuo per l’acquisto per la casa è cointestato mentre la casa è<br />

acquistata solo da uno dei due cointestatari del contratto di mutuo<br />

con il denaro ottenuto, l’obbligazione di pagamento non viene considerata<br />

solidale ma è posta per intero a carico del debitore nel cui<br />

interesse è stata assunta e la prova di tale interesse esclusivo può essere<br />

data con qualunque mezzo (Cass. civ., 28 gennaio 1972, n. 202),<br />

che in questo caso è l’unico intestatario tra i due mutuatari, pertanto<br />

la banca si rivolgerà a quest’ultimo soggetto in caso di mancato pagamento.<br />

Se la banca non riceve il pagamento delle rate del mutuo potrà esecutare<br />

l’immobile ipotecato a garanzia (che puo’ essere quello acquistato<br />

od altro) quindi per obbligare l’unico titolare dell’immobile<br />

a farsi carico delle rate occorrerà che questi si accolli (con il consenso<br />

della banca) il pagamento delle rate del mutuo.<br />

Molto spesso succede che la coppia cointesti il mutuo, acquisti insieme<br />

la casa e che poi, il partner piu’ abbiente, provveda al pagamento<br />

anche della quota del partner meno abbiente… Che succede se<br />

la relazione finisce?<br />

Ai sensi dell’art. 2041 c.c. chi, senza una giusta causa, si è arricchito<br />

a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a<br />

indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.<br />

Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata,<br />

colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al<br />

tempo della domanda.<br />

Alla luce di questa norma sembrerebbe che l’ex convivente abbia diritto<br />

alla restituzione delle rate di mutuo pagate di competenza del<br />

partner ma bisogna indagare, nel caso specifico, se il pagamento<br />

delle rate del convivente sia stato compiuto in adempimento di una<br />

obbligazione naturale perché, come già specificato, in tal caso non<br />

si avrebbe diritto alla restituzione.<br />

Come determinarlo?<br />

La Corte di Cassazione (Cass. civ. 13.03.2003, n. 3713) precisa che<br />

il dovere morale, che sorregge l’obbligazione naturale, deve essere<br />

adempiuto con una prestazione che presenti un carattere di proporzionalità<br />

ed adeguatezza. La presunzione di gratuità è da ritenere<br />

che venga meno quando risulti che la prestazione esuli dai doveri<br />

di carattere morale e civile di mutua assistenza e collaborazione, in<br />

relazione alle qualità e condizioni sociali delle parti, e si configuri<br />

come mera operazione economico-patrimoniale, che abbia determinato<br />

un inspiegabile e illogico arricchimento del convivente more<br />

uxorio, con proprio ingiusto danno (arricchimento senza causa).<br />

Ad esempio: se Tizio è un ricchissimo possidente sarà piu’ difficile<br />

ottenere la restituzione delle rate in quanto il pagamento anche della<br />

quota di mutuo della convivente Caia potrebbe essere valutata come<br />

adempimento di un’obbligazione naturale o donazione remuneratoria<br />

(quindi non restituibile) mentre se Tizio e Caia sono entrambi<br />

semplici impiegati con uno stipendio normale sarà piu’ facile per<br />

Tizio ottenere la restituzione delle rate pagate alla ex.<br />

Suggerisco comunque ai conviventi di stipulare, con l’ausilio di un legale<br />

di fiducia, un contratto di convivenza che regoli la contribuzione<br />

di ognuno al menage familiare, segnali gli apporti dati<br />

documentandoli (ad esempio fattura per spese di ristrutturazione o<br />

acquisto mobili) e prevedere eventuali restituzioni di somme impiegate,<br />

somme che dovranno essere rimborsate e beni apportati che<br />

dovranno essere restituiti o rimborsati in caso di cessazione della<br />

convivenza. Suggerisco inoltre di registrare il contratto in modo da<br />

conferirgli data certa e naturalmente di conservare tutta la documentazione<br />

del caso (ricevute di pagamento, fatture ecc.).<br />

avv. Elisabetta Gualandri<br />

Via delle Gondole n.13 00121 Ostia Lido ROMa<br />

0656339711- 065694688<br />

Orari studio : lunedì al giovedì 9.00/17.00 venerdì 9.00/14.00<br />

Litoralemaggio2010<br />

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