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Fallimento Pomigliano Ambiente - Aste

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TRIBUNALE DI NOLA<br />

FALLIMENTO N. 8/09 POMIGLIANO AMBIENTE SPA – VALUTAZIONE di RAMO d’AZIENDA<br />

a 68 3.5.<br />

PW110<br />

Escavatore Komatsu PW130 ES<br />

N. 10 vasche per automezzo multibenna da 3<br />

ADC479<br />

a 69 3.82. mc No<br />

a 70 3.81. N. 30 vasche automezzo multibenna da 5,5 No<br />

a 71 3.80. N. 13 cassoni scarrabili No<br />

a 72 3.79. Distributore gasolio esterno da 8.900 lt No<br />

a 73 3.79. Distributore per il gasolio esterno da 3.000 lt No<br />

a 74 3.71. Pressa per cartoni di tipo scarrabile No<br />

a 75 3.15. Autobotte per espurgo di tipo scarrabile No<br />

a 76 3.83. Container uffici e spogliatoi No<br />

b 1 3.74. Trituratore per inerti 10606<br />

b 2 3.44+3.73. Vagliatore Doppstadt SM 518 con rimorchio AC51600<br />

b 3 3.45+3.72. Vagliatore Doppstadt SM 518 con rimorchio AC51601<br />

b 4 3.13. Pala meccanica Fiat Hitachi W110 A 603574<br />

b 5 3.12. Autocarro Scania CVP 94 GB 4x2 CE798MM<br />

b 6 3.43. Autocarro Scania CVP 94 GB 4x2 CE903MM<br />

c 3.84. Beni mobili No<br />

6. Nella Proposta di Affitto sono inclusi anche beni:<br />

a. che sono risultati concessi in uso alla <strong>Pomigliano</strong> <strong>Ambiente</strong> spa dal Commissariato<br />

Straordinario del Governo per i Rifiuti (paragrafi: 3.67.);<br />

b. che erano nella disponibilità della <strong>Pomigliano</strong> <strong>Ambiente</strong> spa per effetto di contratti di<br />

locazione finanziaria (paragrafi: 3.1., 3.3., 3.4., 3.8., 3.26., 3.27., 3.31., 3.38., 3.46.,<br />

3.56., 3.57., 3.67.).<br />

Pertanto, previa intesa con la Curatela, anche tali categorie di beni sono state considerate ai fini<br />

della presente attività valutativa. Essi, di fatto, appaiono aver concorso alla determinazione del<br />

canone locativo compreso nella Proposta di Affitto.<br />

7. Nella Proposta di Affitto non sono esplicitamente citati contratti di appalto o crediti, ovvero<br />

diritti o beni diversi da quelli specificamente ivi menzionati (o comunque riportati nei contratti<br />

di locazione citati nella Proposta di Affitto ai relativi punti a, b e c). Non del tutto chiaro, poi,<br />

è l’inquadramento, nell’economia della Proposta di Affitto, dei terreni di cui ai relativi punti d<br />

ed e stesso. Se, da un lato, la Proposta di Affitto esplicitamente richiama anche a tali terreni<br />

“… comprensivo di tutti i beni mobili, mobili registrati ed immobili di cui ai punti a, b, c, d ed<br />

e della premessa” (Proposta di Affitto, pag. 9, ripreso anche a pag. 10), dall’altro lato ammette<br />

che “ai fini della determinazione del canone proposto per l’affitto, non si è tenuto conto del<br />

valore d’uso dei due beni immobili di cui ai punti d ed e della premessa, atteso che gli stessi<br />

non sono allo stato utilizzabili per l’esercizio dell’attività aziendale ed è prevedibile che non lo<br />

saranno nell’arco temporale di durata del contratto di affitto di azienda di cui alla presente<br />

proposta” (Proposta di Affitto, pag. 9).<br />

8. Le conclusioni raggiunte dal sottoscritto Consulente Tecnico, prendendo le mosse da quanto<br />

riassunto, si sono dunque concentrate sui “beni” compresi nella Proposta di Affitto ed ivi<br />

esplicitamente menzionati, con l’esclusione dei terreni di cui ai relativi punti d ed e, per<br />

esplicita ammissione, da parte del Proponente, della esclusione di tali beni quanto meno<br />

rispetto alla determinazione dell’entità del canone. Il che, in estrema sintesi, significa che il<br />

parere di congruità che è reso al paragrafo 5 della presente Relazione Parziale è configurato in<br />

relazione ai predetti beni, con esclusione dei terreni di cui ai punti d ed e della Proposta di<br />

Affitto.<br />

RELAZIONE PARZIALE DI C.T.U. DEL PROF. ROBERTO TIZZANO DEPOSITATA IL 5-10-2009<br />

PAG. 4

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