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Materiale - Iusletter

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PARTE SECONDA<br />

INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI VERIFICA RICHIESTA<br />

Appurata l’effettiva sussistenza dell’obbligo, il professionista deve definire se lo stesso debba essere assolto<br />

secondo modalità:<br />

a) ordinarie, individuando le situazioni (sicuramente le più frequenti) in cui dovrà provvedere<br />

agli obblighi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 del d.lgs. 231/07;<br />

b) semplificate, individuando la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’art.<br />

25 del d.lgs 231/07 e all’art. 4 dell’allegato tecnico;<br />

c) rafforzate, individuando la sussistenza delle situazioni previste dall’art. 28, commi 2 e 5<br />

del d.lgs 231/07 e, in relazione al comma 5, tenendo conto dell’art. 1 dell’allegato tecnico;<br />

L'adempimento può essere schematizzato mediante il seguente flusso di lavoro.<br />

La prestazione richiesta al professionista<br />

rientra tra quelle indicate all’art. 16<br />

Il cliente non è fisicamente presente, è “nuovo” e<br />

non c’è attestazione di identificazione ex art. 30<br />

Si applicano obblighi<br />

rafforzati<br />

SI<br />

SI<br />

SI<br />

Si applicano obblighi<br />

semplificati<br />

NO<br />

NO<br />

Nessun obbligo di<br />

adeguata verifica<br />

Il soggetto appartiene ad una delle categorie di cui<br />

all’art. 25, commi 1 e 3<br />

Il prodotto è tra quelli indicati all’art. 25, comma 6<br />

NO<br />

Si applicano obblighi<br />

ordinari<br />

Dall’analisi risulta un rischio più elevato<br />

SI<br />

NO<br />

14

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