Materiale - Iusletter
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PARTE TERZA<br />
VERIFICA DELLA CLIENTELA SECONDO L’APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO<br />
L’obbligo<br />
L’obbligo di adeguata verifica deve essere assolto commisurandolo al rischio associato al tipo di cliente<br />
acquisito e di prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui si tratta. A tal fine l’art.<br />
20 detta una serie di criteri generali per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del<br />
terrorismo. In relazione al cliente, per il professionista rilevano i seguenti elementi:<br />
1. natura giuridica;<br />
2. prevalente attività svolta;<br />
3. comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione della<br />
prestazione professionale;<br />
4. area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;<br />
mentre, con riferimento all’operazione o alla prestazione professionale, sono oggetto di valutazione:<br />
1. tipologia;<br />
2. modalità di svolgimento;<br />
3. ammontare;<br />
4. frequenza (delle operazioni) e durata (della prestazione professionale);<br />
5. ragionevolezza in rapporto all’attività svolta dal cliente;<br />
6. area geografica di destinazione del prodotto/oggetto (dell’operazione).<br />
Degli elencati criteri generali il professionista deve servirsi per associare a ciascun cliente un determinato<br />
rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.<br />
La valutazione del rischio deve essere effettuata anche nei confronti della clientela già acquisita; nel<br />
prevedere l’applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela nei confronti di tutti i nuovi<br />
clienti, infatti, l’art. 22 ne stabilisce l’estensione anche alla clientela già acquisita, previa valutazione del<br />
rischio presente.<br />
Obbligo di astensione<br />
Strettamente correlato alla valutazione del rischio è l’obbligo di astensione sancito dal primo comma<br />
dell’art. 23, in virtù del quale il professionista che non é in grado di rispettare il contenuto dell’obbligo di<br />
adeguata verifica della clientela deve astenersi dall’eseguire la prestazione professionale, ovvero deve<br />
porre fine alle eventuali prestazioni professionali già in corso, valutando l’opportunità di effettuare la<br />
segnalazione del soggetto interessato alla UIF.<br />
Il decreto correttivo ha modificato il secondo comma dell’art. 23 al fine di chiarire meglio la connessione<br />
tra obbligo di astensione dall’operazione, potere di sospensione dell’operazione stessa da parte della UIF<br />
e obbligo di segnalazione sospetta.<br />
La norma riformulata stabilisce che “prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai<br />
sensi dell’articolo 41 e al fine di consentire l’eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all’articolo<br />
6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall’eseguire le<br />
operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del<br />
terrorismo”.<br />
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