Materiale - Iusletter
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anca o da un intermediario finanziario, nonché quelle che hanno adottato la forma di società per<br />
azioni e che hanno capitale versato di ammontare non inferiore a 240.000 euro) 26 ;<br />
‐ succursali italiane dei soggetti di cui ai due punti precedenti aventi sede in uno Stato estero;<br />
‐ succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate delle imprese di<br />
investimento;<br />
‐ cassa depositi e prestiti Spa;<br />
‐ confidi disciplinati dagli articoli 112 t.u.b. 27 ;<br />
‐ soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 111 t.u.b. 28 ;<br />
‐ soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione<br />
a pronti di mezzi di pagamento in valuta 29 ;<br />
‐ enti creditizi o finanziari comunitari soggetti alla direttiva;<br />
‐ società o altri organismi quotati i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un<br />
mercato regolamentato;<br />
‐ uffici della pubblica amministrazione, cioè tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli<br />
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni<br />
dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro<br />
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del<br />
servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e<br />
successive modificazioni;<br />
‐ istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al trattato sull’Unione<br />
europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato;<br />
‐ enti creditizi o finanziari situati in Stati extra UE che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti<br />
dalla direttiva e prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi. Conformemente a quanto<br />
26 L’art. 9 del d.lgs. 141/2010 prevede che fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione, le società<br />
fiduciarie indicate nel testo siano iscritte in una sezione separata dell’albo previsto dall’art. 106 t.ub.. Gli obblighi semplificati di<br />
adeguata verifica della clientela troveranno applicazione nei confronti di tali società quando entreranno in vigore i provvedimenti<br />
attuativi del d.lgs. 141/2010.<br />
27 La disciplina indicata è stata introdotta dal d.lgs. 141/2010, il cui articolo 8 ha abrogato l’art. 155 del t.u.b. che al comma 4 si<br />
occupava della materia. L’art. 27 del d.lgs. 141 dispone contestualmente che fino all’iscrizione nei nuovi elenchi, continuano ad<br />
applicarsi le disposizioni del d.lgs. 231/2007 vigenti alla data del 4 settembre 2010.<br />
28 Soggetti che concedono finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società cooperative, per l’avvio o l’esercizio di<br />
attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le caratteristiche previste dallo<br />
stesso articolo 111. L’istituzione dell’elenco è subordinata all’emanazione delle disposizioni attuative del d.lgs. 141/2010.<br />
29 L’elenco di cui all’art. 155, comma 5 t.u.b. è stato abrogato a far data dall’entrata in vigore (19 settembre 2010) del d.lgs.<br />
141/2010 di riforma del titolo V del t.u.b..<br />
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