10.08.2013 Views

Materiale - Iusletter

Materiale - Iusletter

Materiale - Iusletter

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

anca o da un intermediario finanziario, nonché quelle che hanno adottato la forma di società per<br />

azioni e che hanno capitale versato di ammontare non inferiore a 240.000 euro) 26 ;<br />

‐ succursali italiane dei soggetti di cui ai due punti precedenti aventi sede in uno Stato estero;<br />

‐ succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate delle imprese di<br />

investimento;<br />

‐ cassa depositi e prestiti Spa;<br />

‐ confidi disciplinati dagli articoli 112 t.u.b. 27 ;<br />

‐ soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 111 t.u.b. 28 ;<br />

‐ soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione<br />

a pronti di mezzi di pagamento in valuta 29 ;<br />

‐ enti creditizi o finanziari comunitari soggetti alla direttiva;<br />

‐ società o altri organismi quotati i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un<br />

mercato regolamentato;<br />

‐ uffici della pubblica amministrazione, cioè tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli<br />

istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni<br />

dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro<br />

consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del<br />

servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e<br />

successive modificazioni;<br />

‐ istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al trattato sull’Unione<br />

europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato;<br />

‐ enti creditizi o finanziari situati in Stati extra UE che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti<br />

dalla direttiva e prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi. Conformemente a quanto<br />

26 L’art. 9 del d.lgs. 141/2010 prevede che fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione, le società<br />

fiduciarie indicate nel testo siano iscritte in una sezione separata dell’albo previsto dall’art. 106 t.ub.. Gli obblighi semplificati di<br />

adeguata verifica della clientela troveranno applicazione nei confronti di tali società quando entreranno in vigore i provvedimenti<br />

attuativi del d.lgs. 141/2010.<br />

27 La disciplina indicata è stata introdotta dal d.lgs. 141/2010, il cui articolo 8 ha abrogato l’art. 155 del t.u.b. che al comma 4 si<br />

occupava della materia. L’art. 27 del d.lgs. 141 dispone contestualmente che fino all’iscrizione nei nuovi elenchi, continuano ad<br />

applicarsi le disposizioni del d.lgs. 231/2007 vigenti alla data del 4 settembre 2010.<br />

28 Soggetti che concedono finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società cooperative, per l’avvio o l’esercizio di<br />

attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le caratteristiche previste dallo<br />

stesso articolo 111. L’istituzione dell’elenco è subordinata all’emanazione delle disposizioni attuative del d.lgs. 141/2010.<br />

29 L’elenco di cui all’art. 155, comma 5 t.u.b. è stato abrogato a far data dall’entrata in vigore (19 settembre 2010) del d.lgs.<br />

141/2010 di riforma del titolo V del t.u.b..<br />

20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!