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Rifiuti da centrali termoelettriche - ARPAL

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PHARE TWINNING PROJECT RO2004/IB/EN-07 GUIDELINES ON INDUSTRIAL - THERMOELECTRIC PLANTS XX<br />

parte del vento. Nel corso delle operazioni di movimentazione del carbone sono prese tutte le<br />

attenzioni al fine di ridurre al minimo la generazione di polveri diffuse.<br />

Per quanto riguar<strong>da</strong> il trasporto su nastri, essi sono chiusi e tenuti in leggera depressione,<br />

sempre al fine di evitare spandimenti della polvere all’esterno.<br />

6.6.1 Impianti di generazione a letto fluido<br />

La combustione a letto fluido negli impianti di generazione è apparsa negli ultimi anni, una<br />

vali<strong>da</strong> alternativa agli impianti tradizionali, con cal<strong>da</strong>ie alimentate a polverino di carbone,<br />

potendo utilizzare miscele di combustibili eterogenei, anche di derivazione biologica, meno<br />

pregiati, difficili <strong>da</strong> trattare, con alto contenuto di ceneri, di zolfo e di alcali. Le particelle solide<br />

che partecipano al processo sono di dimensioni grossolane, normalmente tra 0.1 e 0.6 mm,<br />

costituite, oltre che <strong>da</strong> combustibile e cenere, anche <strong>da</strong> calcare e sabbia.<br />

L’espressione letto fluido sta ad indicare che le particele sono mantenute sospese <strong>da</strong>l gas<br />

fluidizzante, in quantità tale che la densità media della sospensione è notevolmente<br />

superiore a quella del solo gas.<br />

6.7 Tecniche per la combustione delle biomasse<br />

Il termine “biomassa” individua un’ampia gamma di materiali di origine biologica classificabili,<br />

secondo la vigente normativa nazionale, come dei veri combustibili (es. legna <strong>da</strong> ardere) o<br />

come rifiuti (es. scarti vegetali, rifiuti della lavorazione del legno, ecc.).<br />

La definizione di biomassa più in linea con la nostra trattazione risulta essere, <strong>da</strong>l punto di<br />

vista normativo, quella riportata nella Direttiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo e del<br />

Consiglio del 23 ottobre 2001 concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di<br />

taluni inquinanti originati <strong>da</strong> grandi impianti di combustione.<br />

In tale normativa vengono definiti come “biomassa” i “prodotti costituiti interamente o in parte<br />

di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per<br />

recuperare il contenuto energetico ed i rifiuti seguenti usati come combustibile:<br />

a) <strong>Rifiuti</strong> vegetali derivanti <strong>da</strong> attività agricole e forestali;<br />

b) <strong>Rifiuti</strong> vegetali derivanti <strong>da</strong>lle industrie alimentari di trasformazione, se l’energia termica<br />

generata è recuperata;<br />

c) <strong>Rifiuti</strong> vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di produzione di carta<br />

<strong>da</strong>lla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l’energia termica<br />

generata è recuperata;<br />

d) <strong>Rifiuti</strong> di sughero;<br />

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