La Giurisprudenza del Lavoro 2010 - Aidp
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scadenza, il differimento, spiegandone le ragioni e indicando la nuova scadenza o il<br />
periodo che deve essere detratto. (Rigetta, App. Torino, 27/10/2005).<br />
Cass. civ. Sez. lavoro, 28 settembre <strong>2010</strong>, n. 20357<br />
<strong>La</strong> scadenza <strong>del</strong> termine <strong>del</strong>l'apprendistato in assenza di disdetta da parte <strong>del</strong> datore di<br />
lavoro comporta, in forza <strong>del</strong>l'art. 19 <strong>del</strong>la legge 19 gennaio 1955, n. 25, la<br />
continuazione <strong>del</strong> rapporto lavorativo come ordinario rapporto di lavoro subordinato<br />
assoggettato alla regola generale in materia di durata, <strong>del</strong> tempo indeterminato, con la<br />
conseguente applicazione <strong>del</strong>la disciplina generale sui licenziamenti, dovendo<br />
escludersi, con riferimento al regime giuridico <strong>del</strong>l'apprendistato e <strong>del</strong> rapporto di<br />
lavoro a termine applicabili "ratione temporis" ed attualmente ampiamente<br />
modificati, la trasformabilità <strong>del</strong> primo nel secondo, trattandosi di tipologie di<br />
rapporto di natura speciale, dotate di un proprio, peculiare, regime di recesso e <strong>del</strong>le<br />
sue conseguenze. (Rigetta, App. Torino, 27/10/2005).<br />
Cass. civ. Sez. Unite, 23 settembre <strong>2010</strong>, n. 20074<br />
Il principio contenuto nell'art. 3 <strong>del</strong> d.l. n. 726 <strong>del</strong> 1984, convertito dall'art. 1 <strong>del</strong>la<br />
legge n. 863 <strong>del</strong> 1984, secondo il quale in caso di trasformazione <strong>del</strong> rapporto di<br />
formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione<br />
a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione<br />
<strong>del</strong> rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere<br />
computato nell'anzianità di servizio, opera anche quando l'anzianità sia presa in<br />
considerazione da discipline contrattuali ai fini <strong>del</strong>l'attribuzione di emolumenti che<br />
hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti<br />
periodici di anzianità di cui all'art. 7, lett. C), <strong>del</strong>l'accordo nazionale 11 aprile 1995,<br />
riprodotto nel successivo art. 7, lett. C), <strong>del</strong>l'accordo nazionale 27 novembre 2000,<br />
per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione. (Rigetta, Trib. Torino,<br />
31/01/2008).<br />
Cass. civ. Sez. lavoro, 20 settembre <strong>2010</strong>, n. 19834<br />
In tema di apprendistato è necessario che il rapporto di tirocinio abbia un effettivo<br />
contenuto formativo professionale, la cui valutazione, in coerenza con la previsione di<br />
cui all'art. 16, comma 2, <strong>del</strong>la legge n. 196 <strong>del</strong> 1997, deve essere operata in concreto<br />
in relazione ad ogni singolo rapporto di lavoro. Ne consegue che, pur essendo<br />
ortrattamente ammissibile la stipula di contratti di apprendistato con soggetti in<br />
possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale, il<br />
possesso <strong>del</strong> diploma di geometra non legittima la stipula di un contratto di<br />
apprendistato per lo svolgimento di mansioni di disegnatore tecnico, attesa la<br />
formazione specifica, impartita dall'Istituto per geometri, per il disegno tecnico in<br />
generale e per la progettazione, nonché per quello meramente esecutivo e traspositivo<br />
di particolari dei progetti esecutivi che comportano la superfluità di un addestramento<br />
pratico senza che possa considerarsi sufficiente, in senso contrario, una dichiarazione<br />
negoziale meramente qualificatoria <strong>del</strong> rapporto instaurato.<br />
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