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La Giurisprudenza del Lavoro 2010 - Aidp

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alla massima, ha escluso l'ultrattività <strong>del</strong> CCNL per i dipendenti <strong>del</strong>l'Ente Poste<br />

Italiane stipulato il 24 novembre 1994, atteso che l'art. 87 <strong>del</strong>lo stesso prevedeva che<br />

l'accordo sarebbe rimasto in vigore fino al 31 dicembre 1997 e che da quella data il<br />

rapporto sarebbe stato disciplinato dalle norme di diritto privato). (Rigetta, App.<br />

Roma, 12/04/2006).<br />

Cass. civ. Sez. lavoro, 8 aprile <strong>2010</strong>, n. 8342<br />

<strong>La</strong> reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole <strong>del</strong> datore di<br />

lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o<br />

normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e<br />

collettivi) integra, di per sé, gli estremi <strong>del</strong>l'uso aziendale, il quale, in ragione <strong>del</strong>la<br />

sua appartenenza al novero <strong>del</strong>le cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno<br />

considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite<br />

tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano<br />

meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei<br />

rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda -<br />

agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa<br />

efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in<br />

melius" <strong>del</strong> trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa<br />

non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, <strong>del</strong>le parti di<br />

inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti -<br />

con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà <strong>del</strong> datore di lavoro e dei sindacati<br />

- né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente<br />

legittimazione <strong>del</strong>le fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica<br />

"in peius" <strong>del</strong> trattamento in tal modo attribuito. (Rigetta, App. Trieste, 22/02/2006).<br />

Corte giustizia Unione Europea Sez. III, 11 febbraio <strong>2010</strong>, n. 405<br />

<strong>La</strong> direttiva <strong>del</strong> Parlamento europeo e <strong>del</strong> Consiglio 11 marzo 2002, Direttiva n.<br />

2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla<br />

consultazione dei lavoratori nella Comunità europea, deve essere interpretata nel<br />

senso che non osta ad una sua trasposizione, mediante contratto, che comporti che<br />

una categoria di lavoratori ricada sotto il contratto collettivo in causa, benché i<br />

lavoratori appartenenti a tale categoria non siano membri <strong>del</strong>l'organizzazione<br />

sindacale firmataria <strong>del</strong> detto contratto e il loro settore di attività non sia<br />

rappresentato da tale organizzazione, nei limiti in cui il contratto collettivo sia idoneo<br />

a garantire ai lavoratori rientranti nel suo ambito di applicazione una tutela effettiva<br />

dei diritti loro conferiti da questa stessa direttiva<br />

* * *<br />

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