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La Giurisprudenza del Lavoro 2010 - Aidp

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A. Il contratto collettivo di lavoro<br />

- Interpretazione<br />

Cass. civ. Sez. lavoro, 22 novembre <strong>2010</strong>, n. 23635<br />

Nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione <strong>del</strong> contratto<br />

collettivo offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo sotto il profilo<br />

<strong>del</strong>la mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o <strong>del</strong>la<br />

insufficienza o contraddittorietà <strong>del</strong>la motivazione, mentre la mera contrapposizione<br />

fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata<br />

non rileva ai fini <strong>del</strong>l'annullamento di quest'ultima. Sia la denuncia <strong>del</strong>la violazione<br />

<strong>del</strong>le regole di ermeneutica che la denuncia <strong>del</strong> vizio di motivazione esigono una<br />

specifica indicazione, e cioè la precisazione <strong>del</strong> modo attraverso il quale si è<br />

realizzata la violazione anzidetta e <strong>del</strong>le ragioni <strong>del</strong>l'obiettiva deficienza e<br />

contraddittorietà <strong>del</strong> ragionamento <strong>del</strong> giudice, non potendo le censure risolversi, in<br />

contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera<br />

contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata. (Nella specie la S.C.<br />

ha confermato la sentenza impugnata che, con congrua e logica motivazione e sulla<br />

base <strong>del</strong>l'interpretazione <strong>del</strong>l'accordo integrativo per i giornalisti RAI 18 luglio 1997,<br />

aveva dichiarato la sussistenza di un contratto di assunzione a tempo indeterminato).<br />

(Rigetta, App. Milano, 17/01/2006).<br />

Cass. civ. Sez. lavoro, 12 luglio <strong>2010</strong>, n. 16298<br />

Nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune deve ritenersi preminente<br />

la regola che impone di avere riguardo al significato letterale <strong>del</strong>le parole, restando<br />

precluso, in presenza di dati testuali sufficientemente chiari ed univoci, il ricorso ad<br />

altri canoni di interpretazione, ai quali è pertanto riconoscibile natura sussidiaria.<br />

(Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza di merito, ha stabilito che il contratto<br />

collettivo regionale recepito dal D.P. Reg. 19 novembre 1999, n. 26, all'art. 15,<br />

comma terzo, prevede chiaramente l'attribuzione di compensi in favore dei funzionari<br />

per particolari posizioni di responsabilità). (Cassa e decide nel merito, App. Messina,<br />

27/06/2006).<br />

Cass. civ. Sez. lavoro, 17 febbraio <strong>2010</strong>, n. 3685<br />

Nell'interpretazione <strong>del</strong> contratto collettivo, è necessario procedere al coordinamento<br />

<strong>del</strong>le varie clausole contrattuali, prescritto dall'art. 1363 cod. civ., anche quando<br />

l'interpretazione possa essere compiuta sulla base <strong>del</strong> senso letterale <strong>del</strong>le parole,<br />

senza residui di incertezza, poiché l'espressione "senso letterale <strong>del</strong>le parole" deve<br />

intendersi come riferita all'intera formulazione letterale <strong>del</strong>la dichiarazione negoziale<br />

e non già limitata ad una parte soltanto, qual è una singola clausola <strong>del</strong> contratto<br />

composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e confrontare fra loro frasi e<br />

parole al fine di chiarirne il significato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha<br />

cassato la sentenza impugnata, che, nell'interpretazione <strong>del</strong>l'accordo sindacale <strong>del</strong> 24<br />

marzo 1993, concernente la collocazione in cassa integrazione e la rotazione dei<br />

dipendenti <strong>del</strong>la Alenia Aeronavali S.p.A., già Officine Aeronavali S.p.A., non aveva<br />

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