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La Giurisprudenza del Lavoro 2010 - Aidp

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psicofisiche <strong>del</strong> lavoratore e che, dall'altro, l'attribuzione alla contrattazione collettiva<br />

di margini di flessibilità nella regolamentazione dei regimi <strong>del</strong>l'orario e dei riposi<br />

lavorativi discende da ripetuti riconoscimenti legislativi intesi, nel rispetto <strong>del</strong>le<br />

direttive comunitarie, alla modernizzazione <strong>del</strong>la materia. (Nella specie, la S.C ., in<br />

applicazione <strong>del</strong>l'anzidetto principio, ha ritenuto adeguatamente compensata la<br />

prestazione domenicale atteso che i lavoratori turnisti, oltre ad usufruire di una<br />

specifica indennità, lavoravano per quattro giorni e riposavano per due, mentre gli<br />

altri lavoratori svolgevano la loro prestazione per cinque giorni di seguito prima di<br />

godere <strong>del</strong> periodo di riposo). (Rigetta, App. Messina, 21/04/2009).<br />

Cass. civ. Sez. lavoro, 26 luglio <strong>2010</strong>, n. 17511<br />

Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e<br />

propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario)<br />

allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste<br />

il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso<br />

la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la<br />

sua prestazione lavorativa. (Fattispecie relativa al compenso per lavoro straordinario<br />

prestato dal lavoratore in occasione <strong>del</strong> trasporto giornaliero da lui effettuato, per la<br />

durata di circa un'ora, di operai e mezzi dalla sede <strong>del</strong>la società ai singoli cantieri).<br />

(Rigetta, App. Reggio Calabria, 27/03/2007).<br />

Cass. civ. Sez. lavoro, 7 giugno <strong>2010</strong>, n. 13674<br />

Il lavoratore turnista, che presta la propria opera per sette o più giorni consecutivi, ha<br />

diritto ad un trattamento differenziato per l'attività svolta, che, però, non deve avere<br />

natura necessariamente economica. Il disagio, infatti, può essere compensato da<br />

giorni consecutivi di riposo successivi a quelli <strong>del</strong>la prestazione.<br />

Cass. civ. Sez. lavoro, 7 aprile <strong>2010</strong>, n. 8255<br />

Il patto di conglobamento <strong>del</strong> compenso per lavoro straordinario nella retribuzione<br />

ordinaria deve determinare quale sia il compenso per lavoro ordinario e quale per<br />

quello straordinario, così da permettere al Giudice il controllo in merito all'effettivo<br />

riconoscimento al dipendente dei diritti inderogabili spettanti per legge o per contratto<br />

collettivo. Pertanto, il patto deve ritenersi nullo quando non risultano riconosciuti tali<br />

diritti inderogabili o se non sussiste la distinzione.<br />

Cass. civ. Sez. lavoro, 15 marzo <strong>2010</strong>, n. 6204<br />

In tema di trattamento di fine rapporto dei dipendenti <strong>del</strong>le Casse di risparmio, la<br />

mancanza, nella disciplina collettiva di settore (in particolare, l'art. 40 <strong>del</strong> c.c.n.l. <strong>del</strong><br />

9 marzo 1983, l'art. 40 <strong>del</strong> c.c.n.l. <strong>del</strong> 19 marzo 1987 e l'art. 44 <strong>del</strong> c.c.n.l. <strong>del</strong> 16<br />

gennaio 1991) di un'espressa esclusione, dalla base di calcolo <strong>del</strong> trattamento di fine<br />

rapporto, dei compensi per lavoro straordinario svolto in modo non occasionale, si<br />

interpreta nel senso che le parti collettive non hanno inteso avvalersi <strong>del</strong>la facoltà<br />

derogatoria <strong>del</strong> regime legale prevista dall'art. 2120, secondo comma, cod. civ.<br />

(Rigetta, Trib. Torino, 24/07/2008).<br />

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