La Giurisprudenza del Lavoro 2010 - Aidp
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psicofisiche <strong>del</strong> lavoratore e che, dall'altro, l'attribuzione alla contrattazione collettiva<br />
di margini di flessibilità nella regolamentazione dei regimi <strong>del</strong>l'orario e dei riposi<br />
lavorativi discende da ripetuti riconoscimenti legislativi intesi, nel rispetto <strong>del</strong>le<br />
direttive comunitarie, alla modernizzazione <strong>del</strong>la materia. (Nella specie, la S.C ., in<br />
applicazione <strong>del</strong>l'anzidetto principio, ha ritenuto adeguatamente compensata la<br />
prestazione domenicale atteso che i lavoratori turnisti, oltre ad usufruire di una<br />
specifica indennità, lavoravano per quattro giorni e riposavano per due, mentre gli<br />
altri lavoratori svolgevano la loro prestazione per cinque giorni di seguito prima di<br />
godere <strong>del</strong> periodo di riposo). (Rigetta, App. Messina, 21/04/2009).<br />
Cass. civ. Sez. lavoro, 26 luglio <strong>2010</strong>, n. 17511<br />
Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e<br />
propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario)<br />
allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste<br />
il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso<br />
la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la<br />
sua prestazione lavorativa. (Fattispecie relativa al compenso per lavoro straordinario<br />
prestato dal lavoratore in occasione <strong>del</strong> trasporto giornaliero da lui effettuato, per la<br />
durata di circa un'ora, di operai e mezzi dalla sede <strong>del</strong>la società ai singoli cantieri).<br />
(Rigetta, App. Reggio Calabria, 27/03/2007).<br />
Cass. civ. Sez. lavoro, 7 giugno <strong>2010</strong>, n. 13674<br />
Il lavoratore turnista, che presta la propria opera per sette o più giorni consecutivi, ha<br />
diritto ad un trattamento differenziato per l'attività svolta, che, però, non deve avere<br />
natura necessariamente economica. Il disagio, infatti, può essere compensato da<br />
giorni consecutivi di riposo successivi a quelli <strong>del</strong>la prestazione.<br />
Cass. civ. Sez. lavoro, 7 aprile <strong>2010</strong>, n. 8255<br />
Il patto di conglobamento <strong>del</strong> compenso per lavoro straordinario nella retribuzione<br />
ordinaria deve determinare quale sia il compenso per lavoro ordinario e quale per<br />
quello straordinario, così da permettere al Giudice il controllo in merito all'effettivo<br />
riconoscimento al dipendente dei diritti inderogabili spettanti per legge o per contratto<br />
collettivo. Pertanto, il patto deve ritenersi nullo quando non risultano riconosciuti tali<br />
diritti inderogabili o se non sussiste la distinzione.<br />
Cass. civ. Sez. lavoro, 15 marzo <strong>2010</strong>, n. 6204<br />
In tema di trattamento di fine rapporto dei dipendenti <strong>del</strong>le Casse di risparmio, la<br />
mancanza, nella disciplina collettiva di settore (in particolare, l'art. 40 <strong>del</strong> c.c.n.l. <strong>del</strong><br />
9 marzo 1983, l'art. 40 <strong>del</strong> c.c.n.l. <strong>del</strong> 19 marzo 1987 e l'art. 44 <strong>del</strong> c.c.n.l. <strong>del</strong> 16<br />
gennaio 1991) di un'espressa esclusione, dalla base di calcolo <strong>del</strong> trattamento di fine<br />
rapporto, dei compensi per lavoro straordinario svolto in modo non occasionale, si<br />
interpreta nel senso che le parti collettive non hanno inteso avvalersi <strong>del</strong>la facoltà<br />
derogatoria <strong>del</strong> regime legale prevista dall'art. 2120, secondo comma, cod. civ.<br />
(Rigetta, Trib. Torino, 24/07/2008).<br />
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